Regolamento (CE) n. 624/2004 della Commissione, del 1° aprile 2004, che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 238/2004
Gazzetta ufficiale n. L 098 del 02/04/2004 pag. 0029 - 0029
Regolamento (CE) n. 624/2004 della Commissione del 1o aprile 2004 che fissa la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 238/2004 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo in Spagna è stata indetta con il regolamento (CE) n. 238/2004 della Commissione(2). (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione(3), la Commissione può, secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere la fissazione di una riduzione massima del dazio all'importazione. Per tale fissazione si deve tener conto, in particolare, dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95. È dichiarato aggiudicatario ogni concorrente la cui offerta non superi l'importo della riduzione massima del dazio all'importazione. (3) L'applicazione degli anzidetti criteri all'attuale situazione dei mercati del cereale in oggetto induce a fissare la riduzione massima del dazio all'importazione al livello di cui all'articolo 1. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per le offerte comunicate dal 26 marzo al 1o aprile 2004 nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 238/2004, la riduzione massima del dazio all'importazione di sorgo è fissata in 6,98 EUR/t per un quantitativo massimo globale di 61000 t. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 2 aprile 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 1o aprile 2004. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 (GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1). (2) GU L 40 del 12.2.2004, pag. 23. (3) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000 (GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13).