Regolamento (CE) n. 614/2004 della Commissione, del 30 marzo 2004, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata
Gazzetta ufficiale n. L 098 del 02/04/2004 pag. 0004 - 0007
Regolamento (CE) n. 614/2004 della Commissione del 30 marzo 2004 relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1, lettera a), considerando quanto segue: (1) Al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento. (2) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata. Tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci. (3) In applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3. (4) È opportuno che le informazioni tariffarie vincolanti, fornite dalle autorità doganali degli Stati membri in materia di classificazione delle merci nella nomenclatura combinata e che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento, possano continuare ad essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi, conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce il codice doganale comunitario(2). (5) Il comitato del codice doganale non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente per quanto riguarda il prodotto di cui al punto 2 della tabella allegata. (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conforme al parere del comitato del codice doganale per quanto riguarda i prodotti di cui ai punti 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della tabella allegata, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella. Articolo 2 Le informazioni tariffarie vincolanti fornite dalle autorità doganali degli Stati membri che non sono conformi alla legislazione comunitaria stabilita dal presente regolamento possono continuare ad essere invocate conformemente alle disposizioni dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2913/92, per un periodo di tre mesi. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 2004. Per la Commissione Frederik Bolkestein Membro della Commissione (1) GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2344/2003 della Commissione (GU L 346 del 31.12.2003, pag. 38). (2) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'Atto d'Adesione del 2003. ALLEGATO >SPAZIO PER TABELLA> >PIC FILE= "L_2004098IT.000701.TIF">