32004R0606

Regolamento (CE) n. 606/2004 della Commissione, del 31 marzo 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 riguardo al periodo di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Gazzetta ufficiale n. L 097 del 01/04/2004 pag. 0040 - 0041


Regolamento (CE) n. 606/2004 della Commissione

del 31 marzo 2004

che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 riguardo al periodo di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari(1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione, del 26 gennaio 1999, recante modalità particolari di applicazione del regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(2), stabilisce il periodo di validità dei titoli di esportazione.

(2) Il regolamento (CE) n. 67/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 riguardo al periodo di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(3), ha limitato il periodo di validità dei titoli di esportazione al 30 aprile 2004. Poiché non sono ancora state interamente attuate le misure necessarie per la gestione delle restituzioni all'esportazione nella nuova situazione del mercato dei prodotti lattiero-caseari che sopravverrà, il 1o maggio 2004, con l'adesione alla Comunità della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia, occorre assicurare la continuità nel trattamento delle domande relative ai titoli di esportazione successivamente al 31 marzo 2004 e rispettare il limite alla durata di validità degli stessi. Tuttavia, per non compromettere il buon funzionamento delle nuove gare previste dal regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari(4), questa limitazione non deve applicarsi ai titoli di esportazione rilasciati in tale contesto.

(3) Occorre tenere conto dell'impatto potenziale dell'adesione, il 1o maggio 2004, della Repubblica Ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia subordinatamente all'entrata in vigore dell'atto di adesione del 2003 sul mercato comunitario dei prodotti lattiero-caseari e della necessità di monitorare gli sviluppi sui mercati comunitario e mondiale. Pertanto, è opportuno derogare al regolamento (CE) n. 174/1999 e provvedere affinché il periodo di validità dei titoli di esportazione relativi ai prodotti lattiero-caseari per i quali è stata presentata domanda a partire dal 15 aprile 2004 sia limitato al 30 giugno 2004.

(4) Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha espresso un parere entro il termine fissato dal presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, richiesti dal 1o al 14 aprile 2004, per i prodotti di cui alle lettere a), b), c) e d) di detto articolo, scade il 30 aprile 2004.

2. Tuttavia, il periodo di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, richiesti in ossequio all'articolo 2 del regolamento (CE) n. 580/2004 scade il 30 giugno 2004.

Articolo 2

In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, richiesti a partire dal 15 aprile 2004, per i prodotti di cui alle lettere a), b), c) e d) di detto articolo, scade il 30 giugno 2004.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).

(2) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2003 (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 13).

(3) GU L 10 del 16.1.2004, pag. 13.

(4) GU L 90 del 27.3.2004, pag. 58.