27.3.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 90/67 |
REGOLAMENTO (CE) N. 582/2004 DELLA COMMISSIONE
del 26 marzo 2004
relativo all'apertura di una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 3, lettera b), e l'articolo 31, paragrafo 14,
considerando quanto segue:
(1) |
Conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 580/2004 della Commissione, del 26 marzo 2004, che istituisce una procedura di gara per le restituzioni all'esportazione di taluni prodotti lattiero-caseari (2), la Commissione decide in merito all'apertura di una gara permanente nel quadro del citato regolamento. |
(2) |
Per ragioni pratiche è opportuno procedere a gare distinte per i vari prodotti di cui all'articolo 1 del regolamento (CE) n. 580/2004. Il presente regolamento ha quindi per oggetto l'apertura di una gara permanente per il latte scremato in polvere. |
(3) |
Il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal presidente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. È indetta una gara permanente per la determinazione di restituzioni all'esportazione per il latte scremato in polvere contemplato al settore 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (3), in sacchi di almeno 25 chilogrammi di peso netto, contenente non oltre lo 0,5 % in peso di sostanze non lattiche addizionate, di cui al codice del prodotto ex ex040210199000, destinato all'esportazione verso tutte le destinazioni eccetto Andorra, Cipro, Estonia, Gibilterra, Ungheria, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica ceca, Stati Uniti d'America e Città del Vaticano.
2. La procedura di gara è soggetta alle condizioni stabilite dal regolamento (CE) n. 580/2004 e dal presente regolamento.
Articolo 2
1. Le offerte possono essere presentate soltanto durante i periodi di gara e sono valide unicamente per il periodo di gara nel quale sono presentate.
2. Ciascun periodo di gara inizia alle ore 11 (ora di Bruxelles) del primo e del terzo mercoledì del mese, eccetto il primo mercoledì di agosto e il terzo mercoledì di dicembre. Se il mercoledì è un giorno festivo, il periodo inizia alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno feriale seguente.
Ciascun periodo di gara termina alle ore 11 (ora di Bruxelles) del mercoledì successivo al secondo e al quarto martedì del mese, eccetto il secondo mercoledì di agosto e il quarto mercoledì di dicembre. Se il mercoledì è un giorno festivo, il periodo termina alle ore 11 (ora di Bruxelles) del giorno feriale precedente.
3. Ciascun periodo di gara è contraddistinto da un numero d'ordine, a cominciare dal primo periodo previsto.
Articolo 3
1. Ciascuna offerta riguarda un quantitativo minimo di almeno 10 tonnellate di latte scremato in polvere.
2. La cauzione di gara è pari a 26 EUR/100 chilogrammi di latte scremato in polvere. In caso di accettazione dell'offerta, la cauzione di gara diventa la cauzione relativa al titolo di esportazione.
3. Le offerte sono presentate alle autorità competenti degli Stati membri che figurano nell'allegato.
Articolo 4
Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 186/2004 della Commissione (GU L 29 del 3.2.2004, pag. 6).
(2) Cfr. pagina 58 della presente Gazzetta ufficiale.
(3) GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.
ALLEGATO
Autorità degli Stati membri competenti a ricevere le offerte ai sensi del regolamento (CE) n. 580/2004 e del presente regolamento:
BE |
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