32004R0562

Regolamento (CE) n. 562/2004 della Commissione, del 25 marzo 2004, concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino

Gazzetta ufficiale n. L 089 del 26/03/2004 pag. 0028 - 0028


Regolamento (CE) n. 562/2004 della Commissione

del 25 marzo 2004

concernente il rilascio di titoli d'importazione per l'olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/822/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina(1),

visto il regolamento (CE) n. 136/66/CEE, del Consiglio del 22 settembre, 1966 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(2)

visto il regolamento (CE) n. 321/2001 della Commissione del 15 febbraio 2001 che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 1291/2000(3), in particolare l'articolo 2, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro(4), apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato delle sottovoci NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità, entro un limite previsto per campagna.

(2) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001 prevede parimenti dei massimali mensili per il rilascio dei titoli.

(3) Presso le autorità competenti sono state presentate domande per il rilascio di titoli d'importazione a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001 per un quantitativo totale superiore al massimale di 4000 tonnellate previsto per il mese di marzo.

(4) La Commissione deve pertanto fissare un coefficiente di riduzione che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli di importazione presentate il 22 e il 23 marzo 2004, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001, sono accettate fino a concorrenza del 20,50 % del quantitativo richiesto. Il massimale di 4000 tonnellate previsto per il mese di marzo è raggiunto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92.

(2) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).

(3) GU L 46 del 16.2.2001, pag. 3.

(4) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1.