32004R0538

Regolamento (CE) n. 538/2004 della Commissione, del 23 marzo 2004, che riduce il contingente d'importazione per l'olio d'oliva per il mese d'aprile 2004 nell'ambito del contingente tariffario tunisino

Gazzetta ufficiale n. L 086 del 24/03/2004 pag. 0018 - 0019


Regolamento (CE) n. 538/2004 della Commissione

del 23 marzo 2004

che riduce il contingente d'importazione per l'olio d'oliva per il mese d'aprile 2004 nell'ambito del contingente tariffario tunisino

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 2000/822/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2000, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica tunisina sulle misure di liberalizzazione reciproche e la modifica dei protocolli agricoli dell'accordo di associazione CE/Repubblica tunisina(1),

visto il regolamento (CE) n. 136/66/CEE, del Consiglio del 22 settembre, 1966 relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi(2),

visto il regolamento (CE) n. 321/2001 della Commissione del 15 febbraio 2001 che stabilisce le modalità d'applicazione per l'importazione di olio d'oliva originario della Tunisia e deroga a talune disposizioni dei regolamenti (CE) n. 1476/95 e (CE) n. 1291/2000(3), in particolare l'articolo 2, paragrafi 3 e 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica tunisina, dall'altro(4), apre un contingente tariffario a dazio zero per l'importazione di olio d'oliva non trattato delle sottovoci NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e direttamente trasportato da tale paese nella Comunità, entro un limite previsto per campagna.

(2) L'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001 prevede parimenti dei massimali mensili per il rilascio dei titoli.

(3) Il 16 e il 17 febbraio 2004 sono state presentate alle competenti autorità francesi e italiane, a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 312/2001, domande per il rilascio di titoli d'importazione per un quantitativo totale che supera il limite di 1000 tonnellate previsto per il mese di febbraio.

(4) La Commissione ha pertanto fissato, con regolamento (CE) n. 293/2004(5), una percentuale di attribuzione del 14,20 % che consenta il rilascio dei titoli in misura proporzionale al quantitativo disponibile.

(5) La versione italiana del regolamento (CE) n. 293/2004 ha erroneamente menzionato una percentuale di attribuzione del 91,49 % anziché del 14,20 %. Le autorità italiane hanno quindi rilasciato i titoli richiesti fino a concorrenza del 91,49 % del quantitativo disponibile. Il quantitativo rilasciato ha pertanto superato di 135,24 tonnellate la disponibilità del mese di febbraio 2004.

(6) È pertanto opportuno ridurre il contingente del mese di aprile 2004 del quantitativo corrispondente a tale superamento, vale a dire 135,24 tonnellate, portando quindi il contingente del mese in questione a 7864,76 tonnellate invece delle 8000 previste dalla normativa,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il contingente di importazione di olio d'oliva nell'ambito del contingente tariffario tunisino per il mese di aprile 2004 è di 7864,76 tonnellate, ferma restando la possibilità, prevista dall'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 312/2001, di utilizzare la parte eventualmente rimanente del mese precedente una volta esaurito tale contingente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 24 marzo 2004.

Esso si applica a decorrere dal 29 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 336 del 30.12.2000, pag. 92.

(2) GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1513/2001 (GU L 201 del 26.7.2001, pag. 4).

(3) GU L 46 del 16.2.2001,, pag. 3. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 406/2004 (GU L 67 del 5.3.2004, pag. 10).

(4) GU L 97 del 30.3.1998, pag. 1.

(5) GU L 50 del 20.2.2004, pag. 11.