Regolamento (CE) n. 526/2004 della Commissione, del 22 marzo 2004, che modifica gli elementi del disciplinare della denominazione di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine (Espárrago de Navarra)
Gazzetta ufficiale n. L 085 del 23/03/2004 pag. 0003 - 0006
Regolamento (CE) n. 526/2004 della Commissione del 22 marzo 2004 che modifica gli elementi del disciplinare della denominazione di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine (Espárrago de Navarra) LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(1), in particolare l'articolo 9, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna ha chiesto di modificare alcuni elementi relativi alla descrizione del prodotto e alla zona geografica per la denominazione "Espárrago de Navarra", registrata quale indicazione geografica protetta dal regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio(2). (2) Dall'esame di tale richiesta di modifica risulta che non si tratta di modifiche di scarsa rilevanza. (3) Conformemente alla procedura prevista dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e non trattandosi di misure di scarsa rilevanza, si applica mutatis mutandis la procedura prevista all'articolo 6. (4) Le modifiche sono considerate conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92. Dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea(3) non è pervenuta alla Commissione nessuna dichiarazione d'opposizione ai sensi dell'articolo 7 del succitato regolamento. (5) Dette modifiche devono essere pertanto registrate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le modifiche che figurano nell'allegato I del presente regolamento sono registrate e pubblicate conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2081/92. La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2004. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1). (2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1660/2003 (GU L 234 del 20.9.2003, pag. 10). (3) GU C 110 dell'8.5.2003, pag. 20 (Espárrago de Navarra). ALLEGATO I Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (Art. 9) 1. Denominazione registrata: I.G.P. Espárrago de Navarra. 2. Modifiche richieste Rubriche del disciplinare >PIC FILE= "L_2004085IT.000402.TIF"> 3. Modifiche Descrizione del prodotto Aggiungere all'elenco delle varietà autorizzate le seguenti varietà: Dariana, Grolim, Steline e Thielim. Depennare dall'elenco delle varietà autorizzate le seguenti varietà: Blanco del País, Cito, Darbonne 2, 3 e 4. Nelle piantagioni è ammesso fino al 20 % di varietà diverse da quelle autorizzate. Zona geografica Aggiungere all'elenco delle località della Comunidad Autónoma de Aragón i comuni di: Biota, Boquiñeni, Luceni, Remolinos, Sádaba, Sos del Rey Católico, Uncastillo. Aggiungere all'elenco delle località della Comunidad Foral de Navarra i seguenti comuni: Améscoa Baja, Ansoáin, Aoiz-Agoitz, Aranguren, Belascoáin, Berrioplano, Burlada, Castillo-Nuevo, Ciriza, Cizur, Echarri, Echáuri-Etxauri, Egüés, Elorz, Ezcabarte, Ezprogui, Galar, Guesálaz, Huarte, Ibargoiti, Iza, Izagaondoa, Juslapeña, Lana, Leache, Leoz, Lezáun, Lizoáin, Lónguida, Monreal, Noáin, Olóriz, Olza, Orisoain, Pamplona-Iruña, Romanzado, Salinas de Oro, Tiebas-Muruarte de Reta, Unciti, Unzué, Urraúl Bajo, Urroz, Vidaurreta, Zabalza, Zizur. 4. Data di ricevimento del fascicolo integrale: ES/00098 - 14.11.2002. ALLEGATO 2 SCHEDA CONSOLIDATA REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO "ESPÁRRAGO DE NAVARRA" DOP ( ) IGP ( X) N. nazionale del fascicolo: 1. Servizio competente dello Stato membro Nome: Subdirección general de sistemas de calidad diferenciada. Dirección general de alimentación. Secretaria general de agricultura y alimentación del ministerio de agricultura, pesca y alimentación de España. Indirizzo: Paseo Infanta Isabel, 1 - 28071 Madrid Telefono: (34-91) 347 53 94 Fax: (34-91) 347 54 10 Indirizzo elettronico: mvegaalv@mapya.es 2. Associazione richiedente 2.1. Nome: "Consejo regulador de la denominación específica" "Espárrago de Navarra" 2.2. Indirizzo: Avda. Serapio Huici, 22 - 31610 Villava Telefono: (34-9) 48 01 30 45 Fax: (34-9) 48 01 30 46 2.3. Composizione: Produttore/trasformatore (X) altro ( ) 3. Tipo di prodotto Ortaggi - Classe 1.8 4. Descrizione del disciplinare (riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2) 4.1. Nome: "ESPÁRRAGO DE NAVARRA" 4.2. Descrizione: Turioni teneri e freschi di Asparragus Officinalis L, bianchi, violacei o verdi, delle varietà "Argenteuil", "Dariana", "Desto", "Cipres", "Grolim", "Juno", "Steline" e "Thielim", destinati al consumo freschi o in conserva, di lunghezza, diametro e categorie stabiliti. Nelle piantagioni è ammesso fino al 20 % di varietà diverse da quelle autorizzate. 4.3. Zona geografica: Situata nella valle media del fiume Ebro, comprende 263 (duecentosessantatre) comuni ubicati in Navarra, La Rioja e Aragón. 4.4. Prova dell'origine: Colture iscritte nei registri corrispondenti, asparagi prodotti da aziende registrate e ubicate nella zona di produzione, etichette e controetichette numerate e rilasciate dal Consejo Regulador. 4.5. Metodo di ottenimento: Gli asparagi provenienti dalle piantagioni registrate, raccolti e trasportati nelle aziende in condizioni che consentano di conservarne la freschezza, sono prodotti secondo le condizioni stabilite dal Consejo Regulador. 4.6. Legame: I terreni sui quali si estendono le colture di asparagi sono a tessitura argillosa o franca argillosa, con pH leggermente basico; clima continentale con influenza mediterranea, temperature medie di 13-14 °C. Tecniche di coltivazione, raccolta e metodi di ottenimento adeguati e controllati. 4.7. Organismo di controllo Nome: CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION ESPECIFICA "ESPARRAGO DE NAVARRA" Indirizzo: Avda. Serapio Huici, 22 31610 VILLAVA Telefono: (34-9) 48 01 30 45 Fax: (34-9) 48 01 30 46. 4.8. Etichettatura: Sulle etichette autorizzate dal Consejo Regulador deve figurare obbligatoriamente la menzione "Denominación Específica Espárrago de Navarra". Le controetichette sono numerate e rilasciate dal Consejo Regulador. 4.9. Condizioni nazionali: Legge 25/1970, del 2 dicembre 1970. Ordinanza del 13 luglio 1993 che approva il Regolamento della D.E. "Espárrago de Navarra" ed il suo Consejo Regulador. N. CE: ES/0098/94.01.24 Data di ricevimento del fascicolo integrale: 19.11.2003.