32004R0526

Regolamento (CE) n. 526/2004 della Commissione, del 22 marzo 2004, che modifica gli elementi del disciplinare della denominazione di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine (Espárrago de Navarra)

Gazzetta ufficiale n. L 085 del 23/03/2004 pag. 0003 - 0006


Regolamento (CE) n. 526/2004 della Commissione

del 22 marzo 2004

che modifica gli elementi del disciplinare della denominazione di cui all'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine (Espárrago de Navarra)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari(1), in particolare l'articolo 9,

considerando quanto segue:

(1) Conformemente all'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, la Spagna ha chiesto di modificare alcuni elementi relativi alla descrizione del prodotto e alla zona geografica per la denominazione "Espárrago de Navarra", registrata quale indicazione geografica protetta dal regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio(2).

(2) Dall'esame di tale richiesta di modifica risulta che non si tratta di modifiche di scarsa rilevanza.

(3) Conformemente alla procedura prevista dall'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92 e non trattandosi di misure di scarsa rilevanza, si applica mutatis mutandis la procedura prevista all'articolo 6.

(4) Le modifiche sono considerate conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92. Dopo la loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea(3) non è pervenuta alla Commissione nessuna dichiarazione d'opposizione ai sensi dell'articolo 7 del succitato regolamento.

(5) Dette modifiche devono essere pertanto registrate e pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le modifiche che figurano nell'allegato I del presente regolamento sono registrate e pubblicate conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 2081/92.

La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell'allegato II del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1660/2003 (GU L 234 del 20.9.2003, pag. 10).

(3) GU C 110 dell'8.5.2003, pag. 20 (Espárrago de Navarra).

ALLEGATO I

Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio

MODIFICA DEL DISCIPLINARE DI UNA INDICAZIONE GEOGRAFICA PROTETTA (Art. 9)

1. Denominazione registrata: I.G.P. Espárrago de Navarra.

2. Modifiche richieste

Rubriche del disciplinare

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3. Modifiche

Descrizione del prodotto

Aggiungere all'elenco delle varietà autorizzate le seguenti varietà: Dariana, Grolim, Steline e Thielim.

Depennare dall'elenco delle varietà autorizzate le seguenti varietà: Blanco del País, Cito, Darbonne 2, 3 e 4.

Nelle piantagioni è ammesso fino al 20 % di varietà diverse da quelle autorizzate.

Zona geografica

Aggiungere all'elenco delle località della Comunidad Autónoma de Aragón i comuni di: Biota, Boquiñeni, Luceni, Remolinos, Sádaba, Sos del Rey Católico, Uncastillo.

Aggiungere all'elenco delle località della Comunidad Foral de Navarra i seguenti comuni: Améscoa Baja, Ansoáin, Aoiz-Agoitz, Aranguren, Belascoáin, Berrioplano, Burlada, Castillo-Nuevo, Ciriza, Cizur, Echarri, Echáuri-Etxauri, Egüés, Elorz, Ezcabarte, Ezprogui, Galar, Guesálaz, Huarte, Ibargoiti, Iza, Izagaondoa, Juslapeña, Lana, Leache, Leoz, Lezáun, Lizoáin, Lónguida, Monreal, Noáin, Olóriz, Olza, Orisoain, Pamplona-Iruña, Romanzado, Salinas de Oro, Tiebas-Muruarte de Reta, Unciti, Unzué, Urraúl Bajo, Urroz, Vidaurreta, Zabalza, Zizur.

4. Data di ricevimento del fascicolo integrale: ES/00098 - 14.11.2002.

ALLEGATO 2

SCHEDA CONSOLIDATA

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO

"ESPÁRRAGO DE NAVARRA"

DOP ( ) IGP ( X)

N. nazionale del fascicolo:

1. Servizio competente dello Stato membro

Nome: Subdirección general de sistemas de calidad diferenciada. Dirección general de alimentación. Secretaria general de agricultura y alimentación del ministerio de agricultura, pesca y alimentación de España.

Indirizzo: Paseo Infanta Isabel, 1 - 28071 Madrid

Telefono: (34-91) 347 53 94

Fax: (34-91) 347 54 10

Indirizzo elettronico: mvegaalv@mapya.es

2. Associazione richiedente

2.1. Nome: "Consejo regulador de la denominación específica" "Espárrago de Navarra"

2.2. Indirizzo: Avda. Serapio Huici, 22 - 31610 Villava

Telefono: (34-9) 48 01 30 45

Fax: (34-9) 48 01 30 46

2.3. Composizione: Produttore/trasformatore (X) altro ( )

3. Tipo di prodotto Ortaggi - Classe 1.8

4. Descrizione del disciplinare

(riepilogo delle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2)

4.1. Nome: "ESPÁRRAGO DE NAVARRA"

4.2. Descrizione:

Turioni teneri e freschi di Asparragus Officinalis L, bianchi, violacei o verdi, delle varietà "Argenteuil", "Dariana", "Desto", "Cipres", "Grolim", "Juno", "Steline" e "Thielim", destinati al consumo freschi o in conserva, di lunghezza, diametro e categorie stabiliti.

Nelle piantagioni è ammesso fino al 20 % di varietà diverse da quelle autorizzate.

4.3. Zona geografica:

Situata nella valle media del fiume Ebro, comprende 263 (duecentosessantatre) comuni ubicati in Navarra, La Rioja e Aragón.

4.4. Prova dell'origine:

Colture iscritte nei registri corrispondenti, asparagi prodotti da aziende registrate e ubicate nella zona di produzione, etichette e controetichette numerate e rilasciate dal Consejo Regulador.

4.5. Metodo di ottenimento:

Gli asparagi provenienti dalle piantagioni registrate, raccolti e trasportati nelle aziende in condizioni che consentano di conservarne la freschezza, sono prodotti secondo le condizioni stabilite dal Consejo Regulador.

4.6. Legame:

I terreni sui quali si estendono le colture di asparagi sono a tessitura argillosa o franca argillosa, con pH leggermente basico; clima continentale con influenza mediterranea, temperature medie di 13-14 °C. Tecniche di coltivazione, raccolta e metodi di ottenimento adeguati e controllati.

4.7. Organismo di controllo

Nome: CONSEJO REGULADOR DE LA DENOMINACION ESPECIFICA "ESPARRAGO DE NAVARRA"

Indirizzo: Avda. Serapio Huici, 22

31610 VILLAVA

Telefono: (34-9) 48 01 30 45

Fax: (34-9) 48 01 30 46.

4.8. Etichettatura:

Sulle etichette autorizzate dal Consejo Regulador deve figurare obbligatoriamente la menzione "Denominación Específica Espárrago de Navarra". Le controetichette sono numerate e rilasciate dal Consejo Regulador.

4.9. Condizioni nazionali:

Legge 25/1970, del 2 dicembre 1970. Ordinanza del 13 luglio 1993 che approva il Regolamento della D.E. "Espárrago de Navarra" ed il suo Consejo Regulador.

N. CE: ES/0098/94.01.24

Data di ricevimento del fascicolo integrale: 19.11.2003.