32004R0489

Regolamento (CE) n. 489/2004 della Commissione, del 16 marzo 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 20/2002 recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

Gazzetta ufficiale n. L 079 del 17/03/2004 pag. 0018 - 0022


Regolamento (CE) n. 489/2004 della Commissione

del 16 marzo 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 20/2002 recante modalità di applicazione dei regimi specifici di approvvigionamento delle regioni ultraperiferiche istituiti dai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom)(1), in particolare l'articolo 22 e l'articolo 26, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima)(2), in particolare l'articolo 34 e l'articolo 38, secondo comma,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican)(3), in particolare l'articolo 20 e l'articolo 24, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione(4) prevede all'articolo 16, paragrafo 1, e all'articolo 17, paragrafo 1, per quanto riguarda, rispettivamente, i dipartimenti francesi d'oltremare e le Azzorre e Madera, che i trasformatori possano esportare, nel quadro di un commercio regionale, o di spedire, nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, entro i limiti annuali dei quantitativi che devono essere determinati dalla Commissione.

(2) Occorre fissare, nel regolamento (CE) n. 20/2002, i quantitativi massimi annui che possono essere esportati o spediti dai dipartimenti francesi d'oltremare dalle Azzorre e da Madera sulla base delle stime fornite dagli Stati membri interessati.

(3) È opportuno determinare, in particolare secondo un criterio di prossimità geografica, i paesi terzi destinatari delle esportazioni effettuate nell'ambito del commercio regionale provenienti dai dipartimenti francesi d'oltremare, dalle Azzorre e da Madera nonché prevedere misure appropriate per controllare tali operazioni e applicare le sanzioni necessarie.

(4) Secondo l'articolo 16, paragrafo 2, l'articolo 17, paragrafo 2, e l'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 20/2002, l'autorizzazione ad esportare o a spedire prodotti trasformati non contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento è subordinata ad un'attestazione del trasformatore in cui quest'ultimo dichiara che i prodotti trasformati da esportare o da spedire non contengono materie prime importate o introdotte in applicazione del regime specifico di approvvigionamento. Occorre precisare le sanzioni applicabili in caso di falsa dichiarazione.

(5) Il regolamento (CE) n. 20/2002 deve essere pertanto modificato di conseguenza.

(6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei pertinenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 20/2002 è modificato nel modo seguente:

1) L'articolo 16 è modificato nel modo seguente:

a) Il paragrafo 1 è modificato nel modo seguente:

i) il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:"Il trasformatore che ha dichiarato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, la sua intenzione di esportare nel quadro del commercio regionale o di spedire nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato I e verso i paesi terzi elencati nell'allegato II. Le autorità competenti prendono i necessari provvedimenti per garantire che dette operazioni non eccedano i quantitativi annui fissati.";

ii) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:"I trasformatori che hanno esportato i prodotti di cui al primo comma nel quadro del commercio regionale verso paesi terzi che figurano nell'allegato II devono presentare i documenti previsti dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità competenti che ove necessario esigono il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento e sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione del trasformatore.";

b) al paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:"Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo comma. Se del caso esse esigono il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento e sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione del trasformatore.";

c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato I, possono dare luogo ad un'esportazione nel quadro del commercio regionale o ad una spedizione tradizionale devono rispondere, mutatis mutandis, alle condizioni di trasformazione previste dalle disposizioni in materia di regime di perfezionamento attivo e di regime di trasformazione sotto controllo doganale, precisate nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e nel regolamento (CEE) n. 2454/93, ad esclusione di tutte le manipolazioni usuali."

2) L'articolo 17 è modificato nel modo seguente:

a) il paragrafo 1 è modificato nel modo seguente:

i) il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:"Il trasformatore che ha dichiarato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, la sua intenzione di esportare nel quadro del commercio regionale o di spedire nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato III e verso i paesi terzi elencati nell'allegato IV. Le autorità competenti prendono i necessari provvedimenti per garantire che dette operazioni non eccedano i quantitativi annui fissati.";

ii) dopo il primo comma è inserito il comma seguente:"I trasformatori che hanno esportato i prodotti di cui al primo comma nel quadro del commercio regionale verso paesi terzi che figurano nell'allegato IV devono presentare i documenti previsti dall'articolo 16 del regolamento (CE) n. 800/1999 ai fini di eventuali controlli da parte delle autorità competenti che ove necessario esigono il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento e sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione del trasformatore.";

b) al paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:"Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo comma. Se del caso esse esigono il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento e sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione del trasformatore.";

c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato III, possono dare luogo ad un'esportazione nel quadro del commercio regionale o ad una spedizione tradizionale devono rispondere, mutatis mutandis, alle condizioni di trasformazione previste dalle disposizioni in materia di regime di perfezionamento attivo e di regime di trasformazione sotto controllo doganale, precisate nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e nel regolamento (CEE) n. 2454/93, ad esclusione di tutte le manipolazioni usuali."

3) L'articolo 19 è modificato nel modo seguente:

a) il paragrafo 1 è modificato nel modo seguente, il testo del primo comma è sostituito dal testo seguente:"Il trasformatore che ha dichiarato ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 3, la sua intenzione di esportare o di spedire nel quadro di correnti tradizionali di scambio, prodotti trasformati contenenti materie prime che hanno beneficiato del regime specifico di approvvigionamento, può farlo entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato V. Le autorità competenti prendono i necessari provvedimenti per garantire che dette operazioni non eccedano i quantitativi annui fissati.";

b) al paragrafo 2, il testo del secondo comma è sostituito dal testo seguente:"Le autorità competenti effettuano gli opportuni controlli per verificare l'esattezza delle attestazioni di cui al primo comma. Se del caso esse esigono il rimborso del beneficio concesso a titolo del regime specifico di approvvigionamento e sospendono provvisoriamente o revocano la registrazione del trasformatore.";

c) il testo del paragrafo 3 è sostituito dal testo seguente:

"3. Le operazioni di trasformazione che, entro i limiti annuali dei quantitativi indicati nell'allegato V, possono dare luogo ad un'esportazione tradizionale o ad una spedizione tradizionale devono rispondere, mutatis mutandis, alle condizioni di trasformazione previste dalle disposizioni in materia di regime di perfezionamento attivo e di regime di trasformazione sotto controllo doganale, precisate nel regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio e nel regolamento (CEE) n. 2454/93, ad esclusione di tutte le manipolazioni usuali."

4) Nell'allegato l'indicazione "Allegato" è sostituita da "Allegato V".

5) I testi che figurano nell'allegato del presente regolamento sono aggiunti come allegati da I a IV.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

(3) GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

(4) GU L 8 dell'11.1.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1174/2003 (GU L 164 del 2.7.2003, pag. 3).

ALLEGATO

"ALLEGATO I

Quantitativi massimi annui di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro di un commercio regionale e di spedizioni tradizionali dai dom

(articolo 9, paragrafo 3, e articolo 16)

Riunione

>SPAZIO PER TABELLA>

Martinica

>SPAZIO PER TABELLA>

Guadalupa

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO II

Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati nel quadro di un commercio regionale dai dom

(articolo 9, paragrafo 3, e articolo 16)

Riunione: Maurizio, Madagascar, Mayotte e Comore

Martinica: Piccole Antille(1)

Guadalupa: Piccole Antille(2)

Guiana francese: Brasile, Surinam e Guiana

(1) Piccole Antille: Isole Vergini, Saint Kitts e Nevis, Antigua e Barbuda, Dominica, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Barbados, Trinidad e Tobago, Sint Maarten, Anguilla.

(2) Piccole Antille: Isole Vergini, Saint Kitts e Nevis, Antigua e Barbuda, Dominica, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Barbados, Trinidad e Tobago, Sint Maarten, Anguilla.

ALLEGATO III

Quantitativi massimi annui di prodotti trasformati che possono formare oggetto di esportazioni nel quadro di un commercio regionale e di spedizioni tradizionali dalle Azzorre e da Madera

(articolo 9, paragrafo 3, e articolo 17)

Azzorre

>SPAZIO PER TABELLA>

Madera

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

Paesi terzi destinatari delle esportazioni di prodotti trasformati nel quadro di un commercio regionale dalle Azzorre e da Madera

(articolo 9, paragrafo 3, e articolo 17)

Azzorre: Marocco, Capo Verde e Guinea-Bissau

Madera: Marocco, Capo Verde e Guinea-Bissau."