32004R0479

Regolamento (CE) n. 479/2004 della Commissione, del 15 marzo 2004, che fissa i quantitativi di tabacco greggio che possono essere trasferiti verso un altro gruppo di varietà nell'ambito del limite di garanzia per il raccolto 2004 in Italia

Gazzetta ufficiale n. L 078 del 16/03/2004 pag. 0006 - 0007


Regolamento (CE) n. 479/2004 della Commissione

del 15 marzo 2004

che fissa i quantitativi di tabacco greggio che possono essere trasferiti verso un altro gruppo di varietà nell'ambito del limite di garanzia per il raccolto 2004 in Italia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2075/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del tabacco greggio(1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ha istituito un regime di quote per i vari gruppi di varietà di tabacco. Le quote individuali sono state ripartite tra i produttori sulla base dei limiti di garanzia per il raccolto 2004 fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 546/2002 del Consiglio, del 25 marzo 2002, che fissa i premi e i limiti di garanzia per il tabacco in foglia per gruppo di varietà, per Stato membro e per i raccolti 2002, 2003 e 2004 e che modifica il regolamento (CEE) n. 2075/92(2). Ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2075/92, la Commissione può autorizzare gli Stati membri a trasferire quantitativi del limite di garanzia verso un altro gruppo di varietà a condizione che i trasferimenti previsti non comportino una spesa supplementare a carico del FEAOG e un aumento del limite di garanzia generale di ciascuno Stato membro.

(2) Dal momento che tale condizione è soddisfatta, occorre autorizzare gli Stati membri che ne hanno fatto richiesta a effettuare il suddetto trasferimento.

(3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il tabacco,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il raccolto 2004, gli Stati membri sono autorizzati a trasferire, prima della data limite per la conclusione dei contratti di coltivazione di cui all'articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione(3), quantitativi di un gruppo di varietà verso un altro gruppo di varietà, secondo quanto indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 215 del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2319/2003 (GU L 345 del 31.12.2003, pag. 17).

(2) GU L 84 del 28.3.2002, pag. 4.

(3) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17.

ALLEGATO

Quantitativi del limite di garanzia che ciascuno Stato membro è autorizzato a trasferire da un gruppo di varietà ad un altro

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