Regolamento (CE) n. 449/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali
Gazzetta ufficiale n. L 072 del 11/03/2004 pag. 0078 - 0080
Regolamento (CE) n. 449/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 per quanto riguarda il rilascio di titoli d'importazione per lo zucchero di canna nel quadro di alcuni contingenti tariffari e accordi preferenziali LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT(2), visto il regolamento (CE) n. 1159/2003 della Commissione, del 30 giugno 2003, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2003/2004, 2004/2005 e 2005/2006, le modalità di applicazione per l'importazione di zucchero di canna nell'ambito di taluni contingenti tariffari e accordi preferenziali, e che modifica i regolamenti (CE) n. 1464/95 e (CE) n. 779/96, in particolare l'articolo 5, paragrafo 3(3), considerando quanto segue: (1) L'articolo 9 del regolamento (CE) n. 1159/2003 prevede le modalità relative alla determinazione degli obblighi di consegna a dazio zero dei prodotti del codice NC 1701, espresso in equivalente di zucchero bianco, per le importazioni originarie dei paesi firmatari del protocollo ACP e dell'accordo India. (2) Il regolamento (CE) 443/2004 della Commissione del 10 marzo 2004 recante fissazione dei quantitativi corrispondenti agli obblighi di consegna di zucchero di canna da importare in virtù del protocollo ACP e dell'accordo India per il periodo di consegna 2003/2004(4) ha fissato come obbligo di consegna per la Tanzania un quantitativo superiore al quantitativo totale su cui vertono le domande di titoli di importazione già presentate per il periodo di consegna 2003/2004. (3) In tale contesto e per maggiore chiarezza è opportuno indicare che il quantitativo limite corrispondente all'obbligo di consegna per la Tanzania per il periodo di consegna di cui trattasi non è stato raggiunto, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Le domande di titoli d'importazione presentate dal 1o al 5 marzo 2004, ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1159/2003, sono soddisfatte nel limite dei quantitativi indicati nell'allegato del presente regolamento. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore l'11 marzo 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura (1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16), (2) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1. (3) GU L 162 dell'1.7.2003, pag. 25. (4) Cfr. pagina 52 della presente Gazzetta ufficiale. ALLEGATO Zucchero preferenziale ACP - INDIA Titolo II del regolamento (CE) n. 1159/2003 Campagna 2003/2004 >SPAZIO PER TABELLA> Zucchero preferenziale speciale Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003 Campagna 2003/2004 Contingente aperto per gli Stati membri di cui all'articolo 39 del regolamento (CE) n. 1260/2001, eccetto la Slovenia >SPAZIO PER TABELLA> Zucchero preferenziale speciale Titolo III del regolamento (CE) n. 1159/2003 Campagna 2003/2004 Contingente aperto per la Slovenia >SPAZIO PER TABELLA> Zucchero concessioni CXL Titolo IV del regolamento (CE) n. 1159/2003 Campagna 2003/2004 >SPAZIO PER TABELLA>