32004R0445

Regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione, del 10 marzo 2004, che modifica l'allegato I della direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli involucri di origine animale, lo strutto e i grassi pressati o fusi, nonché le carni di coniglio e le carni di selvaggina d'allevamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 072 del 11/03/2004 pag. 0060 - 0061


Regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione

del 10 marzo 2004

che modifica l'allegato I della direttiva 92/118/CEE del Consiglio per quanto riguarda gli involucri di origine animale, lo strutto e i grassi pressati o fusi, nonché le carni di coniglio e le carni di selvaggina d'allevamento

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE(1), come modificata da ultimo dalla decisione 2003/42/CE della Commissione(2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 92/118/CEE stabilisce normative comunitarie in materia di condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti di origine animale.

(2) Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano(3), come modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 808/2003 della Commissione(4), stabilisce norme comunitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano.

(3) La direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2002, che modifica le direttive 90/425/CEE e 92/118/CEE del Consiglio con riguardo alle norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale(5), ha profondamente modificato la direttiva 92/118/CEE, soprattutto al fine di restringerne il campo di applicazione in modo da renderla applicabile unicamente ai prodotti di origine animale destinati al consumo umano e agli agenti patogeni.

(4) Ai fini della chiarezza della legislazione comunitaria, è opportuno chiarire ulteriormente il campo di applicazione della direttiva 92/118/CEE.

(5) Pertanto la direttiva 92/118/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche alla direttiva 92/118/CEE del Consiglio

1. Il titolo del capitolo 2 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE è sostituito dal seguente:

"Involucri di origine animale destinati al consumo umano."

2. Il titolo del capitolo 9 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE è sostituito dal seguente:

"Strutto e grassi pressati o fusi destinati al consumo umano."

3. Il titolo del capitolo 11 dell'allegato I della direttiva 92/118/CEE è sostituito dal seguente:

"Carni di coniglio e carni di selvaggina d'allevamento destinati al consumo umano."

Articolo 2

Entrata in vigore e applicabilità

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 marzo 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.

(2) GU L 13 del 18.1.2003, pag. 24.

(3) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1.

(4) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 1.

(5) GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14.