32004R0429

Regolamento (CE) n. 429/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2004

Gazzetta ufficiale n. L 070 del 09/03/2004 pag. 0029 - 0029


Regolamento (CE) n. 429/2004 della Commissione

del 4 marzo 2004

che stabilisce l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca durante la campagna di pesca 2004

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(1),

visto il regolamento (CE) n. 2813/2000 della Commissione, del 21 dicembre 2000, che stabilisce le modalità per la concessione dell'aiuto all'ammasso privato per taluni prodotti della pesca(2), in particolare l'articolo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'importo dell'aiuto non dovrebbe superare l'importo delle spese tecniche e finanziarie constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata.

(2) Onde evitare di incoraggiare l'ammasso di lunga durata e nell'intento di abbreviare i termini di pagamento e di ridurre gli oneri dei controlli, occorre concedere l'aiuto all'ammasso privato in un'unica rata.

(3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la campagna di pesca 2004 l'importo dell'aiuto all'ammasso privato per i prodotti che figurano nell'allegato II del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio è determinato nel seguente modo:

>SPAZIO PER TABELLA>

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione

Franz Fischler

Membro della Commissione

(1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22.

(2) GU L 326 del 22.12.2000, pag. 30.