Regolamento (CE) n. 428/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che fissa, per la campagna 2004, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca
Gazzetta ufficiale n. L 070 del 09/03/2004 pag. 0027 - 0028
Regolamento (CE) n. 428/2004 della Commissione del 4 marzo 2004 che fissa, per la campagna 2004, l'ammontare dell'aiuto al riporto e del premio forfettario per taluni prodotti della pesca LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura(1), visto il regolamento (CE) n. 2814 della Commissione, del 21 dicembre 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione di un aiuto al riporto per taluni prodotti della pesca(2), in particolare l'articolo 5, visto il regolamento (CE) n. 939/2001 della Commissione, del 14 maggio 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio per quanto riguarda la concessione dell'aiuto forfetario per taluni prodotti della pesca(3), in particolare l'articolo 5, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 104/2000 prevede aiuti per i quantitativi di determinati prodotti freschi ritirati dal mercato che vengono trasformati per essere stabilizzati e immagazzinati oppure che vengono conservati. (2) Questi aiuti hanno come scopo d'incitare efficacemente le organizzazioni di produttori a trasformare o conservare i prodotti ritirati dal mercato, onde evitarne la distruzione. (3) L'ammontare dell'aiuto dovrebbe essere fissato in modo da non perturbare l'equilibrio del mercato dei prodotti in causa e da non falsare le condizioni di concorrenza. (4) L'ammontare degli aiuti non deve essere superiore alle spese tecniche e finanziarie inerenti alle operazioni indispensabili per la stabilizzazione e il magazzinaggio constatate nella Comunità nel corso della campagna di pesca precedente la campagna considerata. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti della pesca, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la campagna di pesca 2004 gli importi dell'aiuto al riporto di cui all'articolo 23 del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio e quelli dell'aiuto forfettario di cui all'articolo 24, paragrafo 4, dello stesso regolamento sono indicati nell'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 17 del 21.1.2000, pag. 22. (2) GU L 326 del 22.12.2000, pag. 34. (3) GU L 132 del 15.5.2001, pag. 10. ALLEGATO 1. Ammontare dell'aiuto al riporto per i prodotti dell'allegato I, parti A e B, e per le sogliole (Solea spp.) dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000 >SPAZIO PER TABELLA> 2. Ammontare dell'aiuto al riporto per gli altri prodotti dell'allegato I, parte C, del regolamento (CE) n. 104/2000 >SPAZIO PER TABELLA> 3. Ammontare del premio forfettario per i prodotti dell'allegato IV del regolamento (CE) n. 104/2000 >SPAZIO PER TABELLA>