Regolamento (CE) n. 405/2004 della Commissione, del 4 marzo 2004, che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventiduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003
Gazzetta ufficiale n. L 067 del 05/03/2004 pag. 0009 - 0009
Regolamento (CE) n. 405/2004 della Commissione del 4 marzo 2004 che fissa l'importo massimo della restituzione all'esportazione di zucchero bianco a destinazione di determinati paesi terzi per la ventiduesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente di cui al regolamento (CE) n. 1290/2003 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio, del 19 giugno 2001, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero(1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 5, considerando quanto segue: (1) In conformità al regolamento (CE) n. 1290/2003 della Commissione, del 18 luglio 2003, relativo a una gara permanente per la determinazione di prelievi e/o di restituzioni all'esportazione di zucchero bianco nel quadro della campagna di commercializzazione 2003/2004(2), si procede a gare parziali per l'esportazione di tale zucchero a destinazione di determinati paesi terzi. (2) In base alle disposizioni dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2003, un importo massimo della restituzione all'esportazione è fissato, se del caso, per la gara parziale in causa, tenuto conto in particolare della situazione e della prevedibile evoluzione del mercato dello zucchero nella Comunità e sul mercato mondiale. (3) Dopo l'esame delle offerte è opportuno adottare, per la ventiduesima gara parziale, le disposizioni di cui all'articolo 1. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per lo zucchero, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la ventiduesima gara parziale di zucchero bianco, effettuata a norma del regolamento (CE) n. 1290/2003, l'importo massimo della restituzione all'esportazione a destinazione di determinati paesi terzi è pari a 50,966 EUR/100 kg. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 5 marzo 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 39/2004 della Commissione (GU L 6 del 10.1.2004, pag. 16). (2) GU L 181 del 19.7.2003, pag. 7.