32004R0397

Regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio, del 2 marzo 2004, che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan

Gazzetta ufficiale n. L 066 del 04/03/2004 pag. 0001 - 0014


Regolamento (CE) n. 397/2004 del Consiglio

del 2 marzo 2004

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di cotone originarie del Pakistan

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea(1) (in seguito denominato "il regolamento di base"), in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. PROCEDURA

1. Apertura

(1) Il 18 dicembre 2002 la Commissione ha annunciato con un avviso ("avviso di apertura") pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee l'apertura di un procedimento antidumping relativo alle importazioni nella Comunità di biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino (non come fibra principale), imbianchita, tinta o stampata ("biancheria da letto di cotone" o "biancheria da letto") originaria del Pakistan(2).

(2) Il procedimento è stato avviato in seguito alla presentazione, nel novembre 2002, di una denuncia da parte del Comitato delle industrie del cotone e delle fibre connesse della Comunità europea (Eurocoton o "il denunciante") per conto di produttori che rappresentano una proporzione maggioritaria della produzione comunitaria complessiva di biancheria da letto di cotone. La denuncia conteneva prove prima facie dell'esistenza di pratiche di dumping relative al prodotto in esame e di un conseguente pregiudizio grave, che sono state ritenute sufficienti per giustificare l'apertura di un procedimento.

(3) La Commissione ha notificato ufficialmente l'apertura del procedimento ai produttori esportatori e agli importatori notoriamente interessati, nonché alle loro associazioni, ai rappresentanti del paese esportatore interessato, ai produttori comunitari all'origine della denuncia, alle associazioni di produttori note nonché agli utilizzatori noti. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un'audizione entro il termine stabilito nell'avviso di apertura.

(4) Un certo numero di produttori esportatori del paese interessato, nonché di produttori, utilizzatori e importatori comunitari hanno comunicato le loro osservazioni per iscritto. Hanno avuto l'opportunità di essere sentite tutte le parti che ne hanno fatto richiesta entro il termine di cui sopra dimostrando di avere particolari motivi per chiedere di essere sentite.

(5) È stato affermato che sono intercorsi più di 45 giorni tra la data di presentazione della denuncia e la data di apertura del procedimento. A norma dell'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento di base, una denuncia si considera presentata il primo giorno lavorativo successivo alla consegna alla Commissione per posta raccomandata oppure al rilascio di una ricevuta da parte della Commissione. La Commissione ha rilasciato una ricevuta di ricevimento giovedì 31 ottobre 2002. Poiché venerdì 1o novembre era un giorno festivo, il primo giorno lavorativo successivo all'emissione della ricevuta di ricevimento da parte della Commissione era lunedì 4 novembre 2002. Pertanto, il 4 novembre 2002 deve essere considerata la data di presentazione della denuncia.

(6) L'avviso di apertura è stato pubblicato il 18 dicembre 2002, ossia chiaramente entro il termine di 45 giorni dalla presentazione della denuncia e, di conseguenza, entro il termine previsto dall'articolo 5, paragrafo 9 del regolamento di base.

2. Campionamento

Produttori esportatori

(7) In considerazione del gran numero di produttori esportatori interessati dal procedimento, la Commissione ha deciso che poteva essere necessario procedere ad un campionamento ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base.

(8) Per poter procedere alla selezione del campione, i produttori esportatori sono stati invitati a manifestarsi entro 15 giorni dall'apertura del procedimento e a fornire le informazioni fondamentali necessarie a tale selezione.

(9) In totale hanno fornito le informazioni richieste informazioni 178 società, ma solo 156 di esse hanno comunicato i dati relativi alla produzione e alle vendite del prodotto in esame nella Comunità durante il periodo tra il 1o ottobre 2001 e il 30 settembre 2002 ("periodo dell'inchiesta" o "PI") esprimendo la disponibilità a partecipare al campione. Esse sono state considerate inizialmente le società che hanno cooperato.

(10) Poiché nessuna di queste società ha comunicato dati indicanti l'effettuazione di vendite rappresentative del prodotto simile sul mercato interno, che potessero essere utilizzati per determinare il valore normale a norma dell'articolo 2, paragrafi 1, 3 o 6 del regolamento di base, la Commissione ha invitato le autorità pakistane a prendere contatto con i produttori noti di biancheria da letto che vendono tale prodotto sul mercato interno, per concedere loro un'ulteriore opportunità di fornire informazioni su tali vendite entro una nuova scadenza. Non sono state ricevute però risposte che indicassero società con vendite rappresentative sul mercato interno.

(11) A norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base la Commissione ha selezionato un campione basandosi sul massimo volume rappresentativo di esportazioni che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile, in consultazione con i produttori esportatori, le autorità nazionali e le associazioni note di produttori esportatori. Inizialmente la Commissione ha proposto un campione di cinque società che rappresentano il 29,5 % delle esportazioni del Pakistan nella Comunità e ne ha informato le autorità del paese e le associazioni di produttori esportatori. Le autorità pakistane, il rappresentante legale di alcune delle società e un'associazione di esportatori hanno proposto di sostituire alcune società proposte da altri affermando che in tal modo si sarebbe assicurata una migliore copertura delle imprese e geografica e sarebbero state incluse società già selezionate per un campione in un precedente procedimento antidumping. Le richieste di tali parti sono state soddisfatte nella misura in cui rispondevano ai criteri di cui all'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento di base, ossia alla prescrizione di assicurare il massimo volume rappresentativo della produzione, delle vendite o delle esportazioni che possa essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. In base a queste considerazioni, il campione è stato allargato in modo da comprendere i sei maggiori esportatori pakistani.

(12) Le sei società selezionate, che rappresentavano più del 32 % del volume delle esportazioni pakistane di biancheria da letto nella Comunità durante il PI, sono state invitate a rispondere al questionario definito nell'avviso di apertura.

(13) Hanno presentato richieste di esame individuale tre società non selezionate per il campione. Viste le dimensioni del campione e la complessità del caso (che interessa un gran numero di tipi di prodotto), la Commissione ha informato le società interessate che una decisione definitiva sull'esame individuale sarebbe stata presa solo dopo aver eseguito le visite di verifica presso le società selezionate per il campione e aver considerato il tempo a disposizione. Per i motivi esposti al considerando 35, le condizioni necessarie allo svolgimento degli accertamenti sul posto in Pakistan non sono state assicurate e, di conseguenza, non è stato possibile accettare le richieste di esame individuale.

Produttori della Comunità

(14) In considerazione del numero elevato di produttori comunitari che sostengono la denuncia e ai sensi dell'articolo 17 del regolamento di base, la Commissione ha annunciato nell'avviso di apertura la sua intenzione di selezionare un campione di produttori comunitari basato sul massimo volume rappresentativo di produzione e di vendita dell'industria comunitaria che potesse essere adeguatamente esaminato entro il periodo di tempo disponibile. A tal fine la Commissione ha chiesto alle suddette società di fornirle informazioni riguardanti la produzione e le vendite del prodotto simile.

(15) In base alle risposte ricevute la Commissione ha selezionato cinque società di tre Stati membri. Nella selezione si è tenuto conto del volume della produzione e del volume delle vendite al fine di includere nel campione le dimensioni di mercato più rappresentative.

(16) La Commissione ha inviato i questionari alle società selezionate per il campione. Due di esse non hanno potuto presentare un elenco completo di tutte le operazioni effettuate con acquirenti indipendenti nel periodo dell'inchiesta e sono state pertanto considerate come cooperanti solo in parte.

3. Inchiesta

(17) Hanno risposto al questionario i cinque produttori comunitari del campione, che sostengono la denuncia, i sei produttori esportatori pakistani del campione, tre produttori esportatori che hanno chiesto un esame individuale e due importatori comunitari indipendenti.

(18) La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini di una determinazione del dumping, del pregiudizio, della causa del pregiudizio e dell'interesse della Comunità. Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Produttori comunitari:

- Bierbaum Unternehmensgruppe GmbH & Co.KG, Germania,

- Descamps SA, Francia,

- Gabel Industria Tessile SpA, Italia,

- Vanderschooten SA, Francia,

- Vincenzo Zucchi SpA, Italia.

Importatori indipendenti nella Comunità

- Blanche Porte SA, Francia,

- Richard Haworth, Regno Unito.

Produttori esportatori pakistani

- Gul Ahmed Textile Mills Ltd, Karachi,

- Al-Abid Silk Mills, Karachi (verifica parziale).

(19) L'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o ottobre 2001 e il 30 settembre 2002. L'analisi delle tendenze necessaria per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo tra il 1999 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo considerato").

(20) Poiché è stato necessario esaminare più a fondo taluni aspetti del dumping, del pregiudizio, della causa del pregiudizio e dell'interesse della Comunità, non sono state istituite misure antidumping provvisorie.

B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

1. Prodotto in esame

(21) Il prodotto in esame è costituito da biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino (non come fibra principale), imbianchita, tinta o stampata originaria del Pakistan, di cui ai codici NC ex 6302 21 00 (codice Taric 6302 21 00 81, 6302 21 00 89 ), ex 6302 22 90 (codice Taric 6302 22 90 19 ), ex 6302 31 10 (codice Taric 6302 31 10 90 ), ex 6302 31 90 (codice Taric 6302 31 90 90 ) e ex 6302 32 90 (codice Taric 6302 32 90 19 ). La biancheria da letto comprende le lenzuola (con angoli o piane), i coprimiumino e le federe, confezionati per la vendita separatamente o in set.

(22) I tessuti di fibre di cotone utilizzati per produrre biancheria da letto sono identificati da due coppie di numeri. La prima indica il numero (o il peso) dei filati utilizzati rispettivamente per l'ordito e per la trama. La seconda indica il numero di fili per centimetro o per pollice rispettivamente dell'ordito e della trama.

(23) I tessuti sono imbianchiti, tinti o stampati per essere poi tagliati e cuciti per confezionare lenzuola piane, lenzuola con angoli, copripiumini e federe di dimensioni diverse. Il prodotto finale è confezionato per la vendita separatamente o in set.

(24) Si è asserito che la biancheria da letto imbianchita venduta ad istituzioni dovrebbe essere esclusa dall'inchiesta poiché non può essere considerata come facente parte del prodotto in esame. Si è argomentato infatti che essa: i) è tecnicamente diversa dalla biancheria stampata e/o tinta, ii) non può essere sostituita dalla produzione comunitaria, basata sulla biancheria stampata e/o tinta, e iii) è usata da utilizzatori finali diversi (ospedali e alberghi).

(25) È emerso dall'inchiesta che, anche se vi sono procedimenti diversi per la rifinizione dei tessuti (imbiancatura, tintura, stampa), tutti i tipi di prodotti finiti sono sostituibili e competono tra loro sul mercato comunitario. Inoltre, si è accertato che esiste nella Comunità una produzione di biancheria da letto imbianchita e che questo tipo del prodotto in esame non è usato esclusivamente da una categoria particolare di utilizzatori.

(26) Benché i tipi di prodotto possano essere diversi a causa delle differenze inerenti, tra l'altro, a tessitura, finitura, presentazione, dimensioni e imballaggio, essi possono essere considerati un prodotto unico ai fini del presente procedimento poiché hanno le stesse caratteristiche fisiche e sostanzialmente lo stesso impiego

2. Prodotto simile

(27) La Commissione ha esaminato se la biancheria da letto di cotone prodotta dalle industrie comunitarie e venduta sul mercato comunitario e la biancheria da letto di cotone prodotta in Pakistan e venduta sul mercato comunitario e sul mercati interno erano simili.

(28) L'inchiesta ha rivelato che, sebbene esistano processi diversi per quanto riguarda la finitura dei tessuti (sbiancamento, tintura, stampa), tutti i prodotti finiti presentano le stesse caratteristiche fisiche e hanno essenzialmente lo stesso uso.

(29) Si è pertanto concluso che, sebbene esistano differenze tra i prodotti fabbricati nella Comunità e quelli venduti per l'esportazione nella Comunità, non esistono differenze, per quanto riguarda le caratteristiche e gli impieghi di base, tra i diversi tipi e le diverse qualità della biancheria da letto di fibre di cotone. Di conseguenza il prodotto fabbricato e venduto sul mercato interno pakistano e quello esportato nella Comunità dal Pakistan e il prodotto fabbricato e venduto nella Comunità dai produttori comunitari sono considerati prodotti simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

C. DUMPING

Analisi delle informazioni fornite dagli esportatori del campione effettuata prima degli accertamenti in loco

(30) Le sei società selezionate per il campione hanno tutte risposto al questionario. Dall'analisi, effettuata prima degli accertamenti sul posto, delle risposte trasmesse da tali produttori esportatori è emerso che tutte le società indicavano costi inferiori alle stime con la conseguenza che gli utili delle vendite del prodotto in esame nella comunità risultavano irrealisticamente e abnormalmente elevati. Confrontando i prezzi all'esportazione con i costi di produzione indicati da ciascuna società, gli utili sulle vendite del prodotto in esame nella Comunità oscillavano tra più del 20 % e quasi il 40 % per singola società; espressi in percentuale del fatturato, essi ammontavano in media a più del 30 %. Questi margini contrastavano inoltre fortemente con i margini di profitto medi negativi (-9,4 % del fatturato) indicati dalle stesse società per le vendite del prodotto in esame in altri paesi ed erano anche in contrasto con il margine di utile dell'1,6 % sul fatturato dichiarato in media per le esportazioni di altri prodotti tessili, tra cui prodotti molto simili (tessuti lavorati, biancheria da tavola, tende) con strutture dei costi analoghe, venduti allo stesso tipo di clienti e persino agli stessi clienti. Va osservato inoltre che dai conti verificati, relativi al PI o ad un periodo comprendente la maggior parte del PI, delle società in questione, che sono produttori e venditori quasi esclusivamente di prodotti tessili, si deduceva un margine di utile medio complessivo del 5 % circa rispetto al fatturato.

(31) Oltre a non avere senso sotto il profilo commerciale, i tassi di profitto dichiarati per le esportazioni del prodotto in esame nella Comunità erano fortemente contraddetti da tutte le altre informazioni disponibili sui tassi di profitto relativi al prodotto in esame originario del Pakistan ed esportato nella Comunità, comprese le informazioni fornite dagli stessi produttori esportatori del campione.

(32) Nelle osservazioni formulate in merito al pregiudizio i produttori esportatori hanno affermato che la bassa redditività della biancheria da letto è inerente al settore, caratterizzato da grandi volumi di produzione e da un'aspra concorrenza. Si è precisato anche che un margine di profitto del 2 %-3 % poteva essere considerato ragionevole. Un altro produttore esportatore non incluso nel campione ha indicato come margine di utile normale il 2 %-5 %. Quando questi dati sono stati resi noti, tutti i produttori esportatori hanno contestato di aver fatto tali dichiarazioni in relazione alla redditività delle loro esportazioni nella Comunità, affermando esse si riferivano invece ai margini di utile considerati accettabili per le vendite dell'industria comunitaria. A questo proposito si osserva che le dichiarazioni in questione i) sono state fatte durante un'audizione, ii) si riferivano realmente al settore della biancheria da letto in generale e iii) sono state confermate dalle risposte a domande precise sulla redditività delle esportazioni nella Comunità di biancheria da letto dei produttori pakistani. Inoltre, informazioni analoghe sono pervenute da un agente indipendente operante per gli importatori. È inoltre un dato comunemente noto che il mercato comunitario della biancheria da letto sia effettivamente molto competitivo e pertanto, in conseguenza del gran numero di operatori e del mercato aperto, i margini di utile dichiarati dai produttori esportatori pakistani non potevano essere considerati credibili.

(33) Tutte le informazioni disponibili indicavano che i dati relativi agli utili comunicati erano sopravvalutati e, poiché i prezzi all'esportazione corrispondevano ai dati Eurostat, si poteva ragionevolmente presumere che tale sovrastima era dovuta alla sottovalutazione dei costi di produzione dichiarati per il prodotto in esame. Ciò era tanto più importante in quanto, non essendo disponibili dati rappresentativi per le vendite sul mercato interno, era chiaro che il valore normale doveva essere costruito in base ai costi di produzione.

Interruzione delle verifiche in loco

(34) La Commissione ha cercato di verificare i dati fortemente improbabili indicati nelle risposte al questionario antidumping trasmesse dalle sei società selezionate per il campione, conformemente all'articolo 16 del regolamento di base.

(35) Nel corso delle verifiche presso la seconda società la commissione ha ricevuto una lettera anonima con minacce di morte rivolte ai funzionari che stavano eseguendo tali verifiche. Dato il carattere specifico e personale della lettera ricevuta dai funzionari della Commissione, si è ritenuto che non sussistessero le condizioni necessarie allo svolgimento degli accertamenti e che le circostanze intralciassero sensibilmente l'inchiesta. Di conseguenza, le visite di verifica sono state interrotte.

(36) Per questi motivi è stato possibile eseguire solo un accertamento completo nella sede di un produttore esportatore e un accertamento parziale nella sede di un altro produttore esportatore. Le esportazioni di queste due società rappresentano più del 50 % del valore totale cif delle esportazioni nella Comunità effettuate dai produttori esportatori del campione.

Risultati delle verifiche parziali eseguite in loco

(37) Le verifiche effettuate presso la prima società hanno confermato che le informazioni comunicate in merito ai costi e alla politica dei prezzi della società erano fuorvianti. Benché la società avesse dichiarato di aver tenuto una contabilità dettagliata dei costi per il prodotto in esame, durante la verifica sul posto si è affermato che i relativi conti o documenti giustificativi non erano disponibili. Non sono stati forniti pertanto elementi di prova documentati, come si conservano di solito nei registri delle società, che potessero dimostrare che i costi comunicati per il prodotto in esame erano effettivamente accurati e rispecchiavano ragionevolmente i costi connessi alla produzione e alla vendita del prodotto in esame. Anche quando i funzionari della Commissione hanno affermato che, in base alle informazioni fornite dalla società stessa, tali prove dovevano esistere, non è stato permesso loro di accedervi. Inoltre, sono state chieste informazioni sui costi del prodotto esportato verso altri paesi, ma senza esito.

(38) Si è anche constatato che la contabilità della società non era in regola con i principi contabili generalmente accettati in Pakistan, in particolare per quanto riguarda la valutazione delle scorte. Inoltre, la società ha riconosciuto sul posto che vi era una notevole concorrenza tra i vari paesi esportatori sul mercato comunitario, il che corrispondeva ad altre informazioni raccolte (cfr. considerando 32) e dimostrava ulteriormente che i dati forniti dalla società in questione riguardo agli elevati utili realizzati con le vendite del prodotto in esame non erano effettivamente credibili.

(39) Dalla visita di verifica parziale effettuata presso la seconda società è emerso che la politica dei prezzi da essa seguita nelle vendite di biancheria da letto nella Comunità non differiva sensibilmente da quella applicata alle vendite in altri mercati e non poteva pertanto determinare margini di profitto fortemente divergenti, come la società aveva invece indicato. I margini di utile dichiarati per le vendite del prodotto in esame nella Comunità superavano ampiamente i margini utilizzati per fissare i prezzi sul mercato interno e nei negoziati con i clienti. Non è stata fornita alcuna prova che potesse indicare che le vendite di biancheria da letto nella Comunità generavano utili sostanzialmente diversi da quelli generati dalle vendite in paesi terzi. Inoltre, le informazioni relative ai costi di produzione e alla valutazione delle scorte del prodotto in esame, che avrebbero dovuto essere disponibili, non hanno potuto essere verificate.

(40) In seguito agli eventi descritti al considerando 35, la Commissione ha dovuto concludere che le informazioni fornite dai restanti produttori esportatori del campione non potevano essere verificate, poiché le visite di accertamento dovevano essere interrotte.

(41) L'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base stabilisce che, se si accerta che una parte interessata ha fornito informazioni false e fuorvianti, non si tiene conto di tali informazioni e possono essere utilizzati i dati disponibili. Le visite di verifica non hanno eliminato la ragionevole presunzione che le informazioni fornite da ciascuna delle altre società del campione fossero false. Le informazioni fornite in merito ai costi e agli utili connessi al prodotto in esame non potevano pertanto essere accettate, poiché non hanno potuto essere verificate e le informazioni disponibili indicavano chiaramente che questi dati erano falsi. Si è pertanto dovuto concludere di essere in presenza di omessa collaborazione, ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, da parte di tutte le società selezionate per il campione.

(42) Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento di base, se le parti selezionate o alcune di esse rifiutano di collaborare in misura tale da incidere sostanzialmente sui risultati dell'inchiesta, può essere selezionato un nuovo campione. Tuttavia, va notato che le minacce ricevute dai funzionari della Commissione non sono state ritirate e che non vi erano elementi indicanti che tali minacce fossero limitate alle visite di accertamento effettuate dai funzionari della Commissione alle società del campione. Era pertanto impossibile per la Commissione selezionare un nuovo campione ed effettuare le visite di accertamento. Di conseguenza, le conclusioni sono state elaborate in base ai dati disponibili, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base.

(43) Sono state notificate ai produttori esportatori le risultanze secondo le quali essi avevano fornito informazioni false o fuorvianti, la motivazione con la quale tali informazioni venivano respinte e il fatto che sarebbero stati utilizzati i dati disponibili ai sensi dell'articolo 18 del regolamento di base. I produttori esportatori hanno avuto la possibilità di dare ulteriori spiegazioni entro il termine specificato, come stabilito dall'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento di base.

(44) Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento di base, non si tiene conto delle informazioni false o fuorvianti e possono essere utilizzati i dati disponibili. La Commissione ha esaminato le informazioni disponibili che permettevano di calcolare il margine di dumping, ossia quelle contenute nella denuncia e nelle risposte al questionario dei produttori esportatori del campione e di altri tre produttori esportatori che avevano chiesto l'esame individuale ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 3, del regolamento di base, le informazioni fornite da varie parti interessate e le statistiche ufficiali di Eurostat sulle importazioni.

(45) Per quanto riguarda la denuncia presentata dall'industria comunitaria, che conteneva elementi di prova prima facie dell'esistenza di un margine di dumping del 45,1 %, si è constatato che i dati utilizzati per calcolare tale margine di dumping erano meno rappresentativi delle informazioni fornite dai produttori esportatori, in particolare per quanto riguarda i molteplici tipi del prodotto in esame esportati dal Pakistan.

(46) Per quanto riguarda le risposte al questionario delle tre società che avevano chiesto l'esame individuale, si è constatato nell'analizzarle che erano sensibilmente lacunose e incorrette, in modo che la loro considerazione avrebbe reso inutilmente difficile giungere a risultanze ragionevolmente accurate.

(47) Di conseguenza, si è ritenuto che, tutto sommato, benché contenessero alcune informazioni false, le risposte dei produttori esportatori raccolte allo scopo di costituire un campione potevano, in una certa misura, essere utilizzate come i migliori dati a disposizione. Naturalmente, esse dovevano essere corrette quando risultavano in contraddizione con le risultanze delle verifiche effettuate in loco e con le informazioni fornite dalle stesse parti in ulteriori comunicazioni.

(48) Va notato che, a norma dell'articolo 18 del regolamento di base, l'esito dell'inchiesta effettuata sulla base dei dati disponibili può essere, per le parti interessate, meno favorevole di quanto sarebbe se avessero cooperato. Tuttavia, in considerazione del fatto che il margine di dumping accertato si applicherà a tutti i produttori esportatori pakistani del prodotto in esame, la Commissione ha prestato la massima attenzione ad escludere l'elemento punitivo per la non cooperazione.

Necessità di calcolare un margine di dumping globale

(49) Le informazioni fornite dalle parti interessate e utilizzate per correggere i costi indicati da ciascuna delle sei società inizialmente selezionate per il campione facevano riferimento ad un margine di utile medio sulle esportazioni del prodotto in esame variante tra il 2 % e il 5 %. Questa forcella è stata confermata dagli stessi produttori esportatori ed è stata considerata ragionevole, come indicato al considerando 32. Si è ritenuto tuttavia che tale margine di utile, benché valido in media per tutti i produttori esportatori, non rifletteva necessariamente il margine di utile di ciascuno di essi. Considerando che l'informazione disponibile consentiva alla Commission di calcolare solamente un margine di utile medio sulle esportazioni del prodotto in esame, è stato considerato appropriato di calcolare un margine di dumping generale applicabile a tutti i produttori esportatori.

(50) I produttori esportatori hanno sostenuto che si avrebbe dovuto determinare un margine di dumping individuale per ciascuna società, argomentando che, in base ai calcoli effettuati, la Commissione era in grado di farlo.

(51) Le seguenti considerazioni hanno determinato la necessità di calcolare un margine di dumping globale. Il margine di utile sulle vendite all'esportazione fornito dai produttori esportatori nelle loro risposte ai questionari non poteva essere utilizzato e dovette pertanto essere corretto. Questa correzione fu effettuata usando per tutti i produttori esportatori un margine di utile sulle vendite all'esportazione di 3,5 % (la questione è stata spiegata esaurientemente al considerando 56). Questo fatto comportò anche che le allocazioni del costo di produzione del prodotto in esame nel modo in cui furono presentate nelle risposte al questionario non erano corrette e dovettero pertanto essere aggiustate in linea con quanto previsto all'articolo 18 del regolamento di base. Di conseguenza, l'incorretto resoconto del profitto sulle vendite all'esportazione ebbe ripercussioni sulle allocazioni dei costi per ciascun produttore esportatore. Ancora più significativo fu il fatto che, siccome il margine di utile medio dovette essere usato in quanto dato disponibile per tutti i produttori esportatori, divenne inappropriato specificare livelli di dazio individuali per ciascun produttore esportatore. In effetti, la natura intrinseca di un margine di utile medio fa sì che il margine di utile individuale corrispondente vari in una certa misura. Nel caso in questione, la variazione era importante, essendo compresa tra il 2 % e il 5 %. In altre parole, mentre le Istituzioni sono ragionevolmente soddisfatte del fatto che l'utilizzo di un margine d'utile medio sia appropriato, tale margine - date le ripercussioni significative sugli altri elementi del valore normale ricostruito e, pertanto, sui calcoli di dumping in generale - non può chiaramente essere considerato come una base per specificare un livello di dazio individuale. E questo perché condurrebbe a determinare margini di dumping ingiustificatamente elevati per alcuni produttori esportatori e ingiustificatamente bassi per altri, in rapporto alla situazione in cui dati di utili individuali - quelli stabiliti in caso di piena co-operazione - possano essere utilizzati. Dunque, il fatto che si dovesse fare ricorso ad un margine di utile medio sulle vendite all'esportazione del prodotto in esame condizionò intrinsecamente i risultati per ciascun produttore.

(52) I produttori esportatori hanno asserito che il fatto di aver ricevuto un documento conclusivo con calcoli e margini di dumping individuali dimostri che le Istituzioni avrebbero potuto specificare anche i livelli individuali di dazio per loro. Si deve comunque ritenere che, il fatto che un livello di dazio individuale non sia appropriato per le questioni sollevate sopra non debba essere confuso con l'informazione che è stata fornita a ciascun produttore esportatore nel documento conclusivo. Infatti, ciascuno di loro ha ricevuto dettagli del calcolo che sta alla base del margine di utile medio di 3,5 % al fine di garantire la trasparenza del processo e la possibilità di verificare i calcoli della Commissione. Tuttavia, questo non mette in questione le ragioni per un margine di dumping/livello di dazio a livello di paese, come spiegato nel paragrafo precedente.

Valore normale

(53) Poiché le società selezionate per il campione non presentavano vendite sul mercato interno del prodotto in esame che corrispondessero almeno al 5 % delle vendite di tale prodotto per l'esportazione nella Comunità, come previsto dall'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, le vendite sul mercato interno del prodotto simile da parte delle società in questione non hanno potuto essere utilizzate come base valida per la determinazione del valore normale.

(54) In assenza di vendite rappresentative realizzate da altri produttori sul mercato interno, il valore normale è stato costruito, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, aggiungendo ai costi di produzione dei tipi esportati del prodotto in esame un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita e per i profitti determinati a norma dell'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento di base.

(55) Come indicato al considerando 41, si è constatato che i costi di produzione e, di conseguenza, i margini di utile comunicati dalle parti in questione per le esportazioni del prodotto in esame erano falsi.

(56) Per quanto riguarda i costi di produzione comunicati, sono stati corretti solo i costi di fabbricazione, in quanto si è constatato che le spese generali, amministrative e di vendita corrispondevano ai conti delle società che erano stati verificati da controllori finanziari. Gli utili sulle esportazioni del prodotto in esame sono stati corretti per ciascuna società inizialmente selezionata nel campione portandoli al 3,5 % del fatturato, una media indicata dalle società come margine di profitto normale per queste vendite. L'importo della riduzione degli utili sulle esportazioni del prodotto in esame è stato ripartito in base al fatturato tra le vendite all'esportazione di altri prodotti e le vendite sul mercato interno, allo scopo di mantenere gli utili complessivi in linea con i conti verificati delle società.

(57) I produttori esportatori e due associazioni hanno affermato che non era logico considerare congruo un tale livello di utili per le esportazioni pakistane nella Comunità e ritenere allo stesso tempo che un margine di utile del 6,5 % costituisca un utile minimo adeguato per l'industria comunitaria.

(58) Come indicato al considerando 105, è emerso dall'inchiesta che le esportazioni dal Pakistan consistono soprattutto in prodotti del segmento a basso prezzo, mentre l'industria comunitaria vende principalmente prodotti di marca. Si ritiene pertanto, in base a questi fattori, che una tale differenza di redditività non sia priva di fondamento.

(59) Si è dovuta introdurre una serie di correzioni ai metodi di ripartizione dei costi che le società avevano elaborato esclusivamente ai fini della presente inchiesta, e in particolare per quanto riguarda le restituzioni del dazio e le spese d'imballaggio, alla luce delle risultanze delle verifiche in loco e dell'analisi delle risposte al questionario.

(60) Per quanto riguarda la società per la quale gli accertamenti in loco sono stati portati a termine, è stato necessario correggere anche gli utili dichiarati sulle vendite sul mercato interno, per renderli conformi ai principi contabili generalmente ammessi, applicati in Pakistan.

(61) Poiché non erano disponibili i dati effettivi relativi alle spese generali, amministrative e di vendita e agli utili attinenti alla produzione e alle vendite del prodotto simile per nessuno dei produttori esportatori oggetto dell'inchiesta o degli altri esportatori o produttori noti, e poiché nessuna di queste informazioni era disponibile per la stessa categoria generale di prodotti, non vi era altra scelta che utilizzare qualunque altro metodo appropriato ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base per determinare gli importi delle spese generali, amministrative e di vendita e degli utili.

(62) A tal fine, è stata utilizzata la media degli importi comunicati da tutte e sei le società originariamente selezionate per il campione per le spese generali, amministrative e di vendita e per gli utili sulle vendite effettuate sul mercato interno ad acquirenti indipendenti, previe le correzioni di cui ai considerando 56 e 60. Questi dati sono stati considerati una base appropriata poiché si riferivano alle vendite di prodotti tessili (compresi filo per cucito, tessuti grezzi, tessuti lavorati e capi d'abbigliamento) ad acquirenti indipendenti sul mercato interno e costituivano gli unici dati disponibili riguardo alle vendite sul mercato interno pakistano. A norma dell'articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, nessuna delle informazioni disponibili consente di concludere che il profitto così determinato superi quello normalmente realizzato da altri esportatori o produttori per la vendita, sul mercato interno pakistano, dei prodotti appartenenti alla stessa categoria generale.

Prezzo all'esportazione

(63) È stata esaminata la validità dei prezzi all'esportazione comunicati dai produttori esportatori. Tutte le informazioni disponibili, compresa la verifica parziale eseguita in Pakistan, le verifiche effettuate presso gli importatori e le statistiche di Eurostat hanno confermato che tali prezzi erano stati indicati con precisione.

(64) Tutte le società hanno effettuato le loro vendite per l'esportazione nella Comunità direttamente a importatori indipendenti. A norma dell'articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, i loro prezzi all'esportazione sono stati quindi determinati in base ai prezzi realmente pagati o pagabili da questi importatori indipendenti.

(65) Come richiesto dalle società interessate, le vendite all'esportazione effettuate a partire di scorte declassate e le vendite consegnate per posta aerea sono state escluse dai calcoli relativi al dumping, in quanto assertivamente non effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. Esse rappresentavano una quota trascurabile del totale delle vendite all'esportazione comunicate.

Confronto

(66) Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, si è tenuto debitamente conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sulla comparabilità dei prezzi riguardanti gli oneri all'importazione e le imposte indirette, gli sconti e le riduzioni, il trasporto, l'assicurazione, la movimentazione, il carico e i costi accessori, l'imballaggio, il credito, le commissioni e le conversioni valutarie.

(67) Tutte le società hanno chiesto un adeguamento per la restituzione del dazio ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, lettera b), del regolamento di base. Tuttavia, gli importi rimborsati dal governo pakistano erano di gran lunga superiori agli oneri all'importazione e alle imposte indirette pagate sui materiali incorporati nel prodotto in esame. Di conseguenza, la Commissione ha acconsentito all'adeguamento nella misura in cui gli oneri erano stati effettivamente sostenuti per il prodotto simile e per i materiali in esso fisicamente incorporati, se intesi per il consumo nel paese di esportazione, e rimborsati per quanto riguarda il prodotto esportato nella Comunità.

(68) I produttori esportatori hanno sostenuto di avere diritto ad un adeguamento per la restituzione del dazio pari all'intero ammontare rimborsato dal governo pakistano indipendentemente dal fatto che i dazi sia stati pagati dai produttori esportatori o dai loro fornitori locali di materiali. Tuttavia, non essendo disponibile alcuna prova del fatto che i materiali acquistati dai fornitori locali erano soggetti a dazi all'importazione o a imposte indirette, l'argomento è stato respinto.

Margini di dumping

(69) Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base, il margine di dumping è stato accertato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale di ciascun tipo di prodotto e la media ponderata del prezzo all'esportazione dello stesso tipo di prodotto.

(70) Su questa base, il margine di dumping medio generale, applicabile a tutti i produttori esportatori pakistani, espresso in percentuale del prezzo netto cif, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 13,1 %.

D. INDUSTRIA COMUNITARIA

(71) Nella Comunità, il prodotto in questione è fabbricato dai:

- produttori per conto dei quali è stata presentata la denuncia; tutti i produttori selezionati per il campione (in seguito denominati "i produttori del campione"), che figuravano anche tra i denuncianti,

- altri produttori comunitari che non figurano tra i denuncianti e non hanno cooperato.

(72) La Commissione ha valutato se si potesse ritenere che tutte le società di cui sopra costituissero l'industria comunitaria, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base. La produzione di tutte le società summenzionate costituisce la produzione comunitaria.

(73) L'industria comunitaria si compone di 29 produttori comunitari che hanno cooperato con la Commissione, tra i quali si trovano i cinque produttori comunitari del campione. Questi produttori rappresentano il 45 % della produzione comunitaria di biancheria da letto di cotone. Si considera pertanto che essi costituiscano "l'industria comunitaria" ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, e dell'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

E. PREGIUDIZIO

1. Osservazioni preliminari

(74) Poiché si è utilizzato il metodo del campionamento nei confronti dell'industria comunitaria, il pregiudizio è stato misurato, da un lato, in base alle informazioni raccolte tra tutti i produttori dell'industria comunitaria per le tendenze relative alla produzione, alla produttività, alle vendite, alla quota di mercato, all'occupazione e alla crescita e, dall'altro, in base alle informazioni raccolte tra i produttori comunitari del campione, che sono state analizzate per determinare le tendenze relative a prezzi e redditività, cash flow, capacità di ottenere capitali e investimenti, scorte, capacità, utilizzazione della capacità, rendimento degli investimenti e salari.

2. Consumo nella Comunità

(75) Il consumo nella Comunità è stato determinato in base ai volumi di produzione dei produttori comunitari comunicati da Eurocoton, cui sono state sottratte le esportazioni basate su dati Eurostat e aggiunte le importazioni dal Pakistan e dagli altri paesi terzi, anch'esse basate su dati Eurostat. Tra il 1999 e il PI il consumo comunitario apparente è aumentato costantemente da 173651 t a 199881 t, ossia del 15 %.

3. Importazioni dal paese in oggetto

a) Volume e quota di mercato

(76) Le importazioni nella Comunità di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan sono aumentate in volume da 36000 t nel 1999 a 49300 t nel PI, ossia del 37 % nel periodo considerato. Dopo essere scese a 31800 t nel 2000, le importazioni sono risalite a 35500 t nel 2001. Tra il 2001 e il periodo dell'inchiesta hanno registrato un forte aumento (di quasi 14000 t, ossia più di un terzo).

(77) La corrispondente quota di mercato è diminuita dal 20,7 % nel 1999 al 17,2 % nel 2000. Successivamente essa è passata al 18,9 % nel 2001 e al 24,7 % durante il PI.

b) Prezzi

(78) I prezzi medi delle importazioni dal Pakistan sono aumentati da 5,95 EUR/kg nel 1999 a 6,81 EUR/kg nel 2000. Negli anni successivi essi sono gradualmente diminuiti fino a 6,34 EUR/kg nel 2001 e a 5,93 EUR/kg nel PI.

c) Sottoquotazione dei prezzi

(79) Ai fini dell'analisi della sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita di ciascun tipo di prodotto venduto dall'industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario è stata confrontata con la media ponderata dei corrispondenti prezzi all'esportazione delle importazioni in esame. Il confronto è stato fatto dopo aver dedotto le riduzioni e gli sconti. I prezzi dell'industria comunitaria sono stati adeguati a livello franco fabbrica. I prezzi delle importazioni interessate erano a livello cif, opportunamente adeguati per tener conto dei dazi doganali e delle spese successive all'importazione.

(80) Dal confronto è emerso che durante il PI i prodotti in esame originari del Pakistan sono stati venduti nella Comunità a prezzi che, espressi in percentuale di quelli dell'industria comunitaria, li sottoquotavano di più del 50 %.

4. Situazione dell'industria comunitaria

(81) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha valutato tutti i fattori e gli indicatori economici pertinenti che incidono sulla situazione dell'industria comunitaria.

(82) Si è esaminato se l'industria comunitaria si stesse ancora rimettendo dagli effetti di pratiche di sovvenzioni o dumping passate, ma l'inchiesta non ha rivelato alcun elemento in tal senso.

(83) Si è affermato che l'industria comunitaria non subiva un pregiudizio grave in quanto era protetta dall'esistenza di contingenti. In effetti, durante il PI erano in vigore dei contingenti. Essi si fondano giuridicamente, al livello del diritto internazionale, sull'accordo dell'OMC relativo ai tessili e all'abbigliamento e vengono gradualmente ridotti in modo da essere soppressi entro il 31 dicembre 2004. I quantitativi che possono essere importati in base a tali contingenti corrispondono a quote sostanziali del mercato comunitario. Infatti, in base ai dati relativi al consumo nel PI il contingente annuo per il 2002 corrisponde, nel caso del Pakistan, ad una quota di mercato del 25 % circa. Va notato anche che il livello di questi contingenti per i tessili è determinato da negoziati diretti che si situano al di fuori del contesto analitico previsto dal regolamento di base. Non si può escludere effettivamente che i contingenti incidano sulla situazione dell'industria comunitaria, ma da soli i contingenti non possono evitare che l'industria comunitaria subisca un pregiudizio. L'analisi dei dati nel presente caso rivela che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave durante il PI, nonostante la presenza di contingenti. L'argomento è pertanto respinto.

a) Dati relativi all'industria comunitaria nel suo complesso

- Redditività, occupazione e produttività

(84) Il volume della produzione dell'industria comunitaria è aumentato leggermente tra il 1999 e il PI, passando da 37700 t a 39500 t (+5 %).

(85) L'occupazione è rimasta sostanzialmente costante attorno ai 5500 dipendenti. La produttività è perciò aumentata da 6,8 t/dipendente nel 1999 a 7,2 t/dipendente durante il PI, con un incremento del 6 % nel periodo considerato.

- Volume di vendita e quota di mercato

(86) Nel periodo considerato il volume delle vendite dell'industria comunitaria è aumentato del 4 %, da 36200 t nel 1999 a 37800 t durante il PI. Nel 2001 aveva raggiunto 38300 t, ma è poi diminuito nel PI. Il fatturato generato da queste vendite è aumentato da 410 milioni di EUR nel 1999 a 441 milioni di EUR nel 2001, diminuendo poi di 5 punti percentuali fino a 420 milioni di EUR durante il PI.

(87) Benché il consumo sul mercato comunitario sia aumentato del 15 % durante il PI, la quota di mercato dell'industria comunitaria è in realtà diminuita dal 20,8 % al 18,9 % nello stesso periodo. Essa ha fluttuato attorno al 20 % tra il 1999 e il 2001 per poi diminuire di 1,5 punti percentuali tra il 2001 e il PI.

- Crescita

(88) Mentre il consumo nella Comunità è aumentato del 15 % tra il 1999 e il PI, il volume delle vendite dell'industria comunitaria è cresciuto solo del 4 %. Invece il volume totale delle importazioni è aumentato del 35 % nello stesso periodo, registrando la crescita più significativa, da 120000 t a 139000 t, tra il 2001 e il PI. Mentre la quota di mercato di tutte le importazioni è aumentata di più di 10 punti percentuali, quella dell'industria comunitaria è scesa dal 20,8 % al 18,9 %. Ciò significa che l'industria comunitaria non ha potuto partecipare adeguatamente alla crescita del mercato tra il 1999 e il PI.

b) Dati relativi ai produttori comunitari compresi nel campione

- Scorte, capacità e utilizzo della capacità

(89) Il livello delle scorte fluttua considerevolmente, dato che la maggior parte della produzione è eseguita su ordinazione, per ridurre l'eventualità di produrre solo per costituire scorte. Benché sia stato constatato un aumento delle giacenze presso i produttori comunitari del campione, si ritiene che in questo caso le scorte non rappresentino un indicatore pertinente a causa delle forti fluttuazioni cui sono soggette in questo settore.

(90) Per quasi tutti i produttori comunitari del campione è stato difficile determinare la capacità di produzione, in quanto il processo di fabbricazione del prodotto simile è individualizzato e richiede varie combinazioni di macchine. È pertanto impossibile a partire dalla capacità di singole macchine trarre una conclusione generale sulla capacità di produzione. Inoltre, alcuni produttori comunitari del campione subappaltano una parte del processo produttivo.

(91) Tuttavia, per la biancheria da letto stampata, il reparto "stampa" è stato considerato il fattore determinante della capacità di ciascun produttore comunitario del campione. Si è constatato che l'utilizzo della capacità del reparto "stampa" è diminuito costantemente dal 90 % all'82 %.

- Prezzi

(92) I prezzi medi al kg dei produttori comunitari del campione sono aumentati progressivamente da 13,3 EUR a 14,2 EUR nel periodo considerato. Occorre tener conto del fatto che tale prezzo medio comprende i modelli sia di alta qualità che di bassa qualità del prodotto in esame e che l'industria comunitaria è stata obbligata a spostare la sua produzione più verso la nicchia dei prodotti di alta qualità, poiché le sue vendite in grandi volumi destinate al mercato di massa sono state soppiantate dalle importazioni a basso prezzo. D'altra parte, i prezzi medi al kg dell'industria comunitaria hanno registrato un aumento marginale generale da 11,3 EUR nel 1999 a 11,5 EUR nel 2001, ma sono scesi poi a 11,1 EUR durante il PI.

- Investimenti e capacità di ottenere capitali

(93) Tra il 1999 e il 2001 gli investimenti sono sensibilmente diminuiti, passando da 7 milioni di EUR a 2,5 milioni di EUR. Tra il 2001 e il PI si sono mantenuti abbastanza costanti e durante il PI erano pari solo al 41 % degli investimenti del 1999.

(94) L'industria comunitaria non si è lamentata di aver incontrato problemi ad ottenere capitali per le sue attività, né vi sono elementi che indichino l'esistenza di tali problemi.

(95) Si è affermato che il calo degli investimenti non era indice di pregiudizio poiché l'industria comunitaria non lamentava di avere problemi a reperire capitali. Questo argomento è stato respinto, in quanto il calo degli investimenti non era legato alla difficoltà di ottenere capitali, bensì era dovuto alla perdita di quote di mercato da parte dell'industria comunitaria e alla forte pressione esercitata sui prezzi sul mercato comunitario.

- Redditività, rendimento degli investimenti e cash flow

(96) Nel periodo considerato la redditività dei produttori comunitari del campione si è alquanto deteriorata: dal 7,7 % del 1999 è passata al 4,4 % nel PI, con una flessione del 42 %. Il rendimento degli investimenti ha seguito lo stesso andamento, scendendo dal 10,5 % nel 1999 al 5,9 % durante il PI, con una flessione del 44 %.

(97) I produttori esportatori hanno sostenuto che il calo di redditività registrato dai cinque produttori del campione era dovuto all'aumento dei salari. Come indicato oltre, il costo medio del lavoro delle società incluse nel campione è diminuito in termini reali del 3,6 % circa. Inoltre, i salari sono solo una delle varie voci di spesa del processo di produzione, cosicché un aumento dei salari non comporta automaticamente una diminuzione di redditività in un'impresa. L'argomento è stato pertanto respinto.

(98) Il cash flow generato dal prodotto simile è diminuito considerevolmente, passando da 16,8 milioni di EUR nel 1999 a 11,3 milioni di EUR durante il PI. La flessione più forte si è registrata nel 2000, quando il cash flow è calato del 27 %. Tra il 2000 e il PI vi è stato un ulteriore calo del 5 %. Poiché è stato influenzato dalle variazioni delle scorte, il cash flow è un indicatore con una pertinenza limitata. Si rileva, ciononostante, che l'andamento negativo del cash flow nel periodo considerato concorda con altri indicatori economici, confermando l'evoluzione negativa dell'industria comunitaria e non dovrebbe perciò essere considerato insignificante.

- Salari

(99) Il costo del lavoro è aumentato del 3,3 % nel periodo considerato, passando da 35,2 milioni di EUR nel 1999 a 36,3 milioni di EUR durante il PI. Poiché il numero dei dipendenti è rimasto sostanzialmente invariato, è aumentato anche il costo medio del lavoro, da 29100 EUR (dati arrotondati) a 30300 EUR (+4,2 %). Si tratta di aumenti nominali, notevolmente inferiori all'aumento dei prezzi al consumo, pari a più del 7,8 % nel periodo considerato; il che significa che i salari reali sono diminuiti del 3,6 %.

- Entità dell'ammontare del dumping

(100) Dati il volume e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l'incidenza del margine di dumping effettivo, essendo anche questo significativo, non può essere considerata trascurabile.

5. Conclusioni in materia di pregiudizio

(101) L'analisi dei suddetti fattori rivela che tra il 1999 e il PI la situazione dell'industria comunitaria si è deteriorata. La redditività è diminuita sensibilmente nel periodo considerato e la quota di mercato dell'industria comunitaria si è ridotta del 9,1 %. Per i produttori comunitari inclusi nel campione gli investimenti si sono sensibilmente ridotti, la redditività, il rendimento degli investimenti e il cash flow sono considerevolmente calati. L'occupazione è rimasta fondamentalmente invariata. Alcuni indicatori hanno rivelato un andamento positivo: nel periodo considerato il fatturato e il volume delle vendite dell'industria comunitaria sono leggermente aumentati. La produttività e i salari hanno registrato un incremento marginale. I prezzi di vendita medi dei produttori inclusi nel campione hanno registrato una tendenza all'aumento nel periodo considerato, il che è però riconducibile in parte al riorientamento di queste società verso prodotti di nicchia di più alta qualità. Va notato tuttavia che nello stesso periodo il consumo nella Comunità è aumentato del 15 %, mentre la quota di mercato dell'industria comunitaria è scesa del 9,1 %. Inoltre i prezzi medi dell'industria comunitaria sono diminuiti nel periodo considerato.

(102) Alla luce delle considerazioni che precedono si conclude che l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

F. CAUSA DEL PREGIUDIZIO

1. Introduzione

(103) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, si è esaminato se le importazioni in dumping originarie del Pakistan abbiano arrecato all'industria comunitaria un pregiudizio di portata tale da potersi definire grave. Si sono inoltre esaminati fattori noti diversi dalle importazioni in dumping che, nello stesso periodo, avrebbero potuto arrecare un pregiudizio all'industria comunitaria, per assicurarsi che l'eventuale pregiudizio provocato da detti altri fattori non fosse attribuito alle importazioni in dumping.

2. Effetti delle importazioni oggetto di dumping

(104) Le importazioni nella Comunità di biancheria da letto di cotone originaria del Pakistan sono aumentate in volume 36000 t nel 1999 a 49300 t nel PI, con un incremento del 37 %. Dopo un lieve calo tra il 1999 e il 2000, le importazioni sono di nuovo aumentate nel 2001 passando a 13900 t tra il 2001 e il PI. La quota di mercato corrispondente è diminuita inizialmente dal 20,7 % nel 1999 al 17,2 % nel 2000. Successivamente è aumentata considerevolmente raggiungendo il 24,7 % nel PI.

(105) Nell'analizzare gli effetti delle importazioni oggetto di dumping si è constatato che il prezzo è il principale elemento di concorrenza. In effetti è lo stesso acquirente che determina la qualità e il design del prodotto che intende ordinare. Dall'esame del processo di compravendita emerge che gli importatori e gli operatori commerciali, prima di trasmettere un'ordinazione ad un produttore esportatore pakistano, precisano tutte le caratteristiche del prodotto (design, colore, qualità, dimensioni ecc.) che deve essere loro fornito e confrontano poi le offerte dei vari produttori, principalmente in base al prezzo, poiché tutti gli altri elementi di differenziazione sono già predeterminati nelle domande di prezzo o derivano dagli sforzi compiuti dagli importatori nei confronti dei prodotti simili (ad esempio, strategia relativa alle marche). Si è constatato che i prezzi delle importazioni in dumping erano notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria e a quelli degli esportatori di altri paesi terzi. Si è constatato inoltre che l'industria comunitaria ha dovuto ritirarsi ampiamente dai segmenti di mercato a basso prezzo, nei quali predominano le importazioni dal Pakistan; questo dato mette in evidenza anche il nesso causale tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(106) I prezzi medi delle importazioni dal Pakistan hanno esercitato una pressione sull'industria comunitaria, costringendola, da un lato, a diminuire i prezzi e, dall'altro, ad incrementare le vendite di prodotti di nicchia di più alto valore.

(107) Dato il loro peso sul mercato comunitario in termini sia di volume che di prezzo, le importazioni dal Pakistan hanno esercitato una notevole pressione verso il basso sui volumi e sui prezzi di vendita dell'industria comunitaria. L'industria comunitaria non ha potuto compensare la diminuzione del volume delle vendite nei segmenti di mercato a basso prezzo con le vendite di prodotti di nicchia altamente redditizi, il che ha determinato una riduzione considerevole della sua quota di mercato, dei suoi investimenti, della sua redditività e del rendimento dei suoi investimenti. Si è anche constatato che vi era coincidenza temporale tra dette importazioni e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

3. Effetti di altri fattori

a) Importazioni sovvenzionate originarie dell'India

(108) Nella parallela inchiesta antisovvenzioni si è accertato che le importazioni sovvenzionate originarie dell'India hanno causato un pregiudizio grave all'industria comunitaria. Benché si ritenga, di conseguenza, che le importazioni sovvenzionate originarie dell'India abbiano contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria, non si può negare, in presenza di volumi sostanziali e crescenti di importazioni a basso prezzo originarie del Pakistan, che tali importazioni in dumping abbiano ugualmente causato un pregiudizio grave.

b) Importazioni originarie di paesi terzi diversi dall'India e dal Pakistan

(109) Le importazioni originarie di paesi terzi diversi dall'India e dal Pakistan sono aumentate da 51400 t nel 1999 a 75300 t nel PI e la loro quota di mercato è passata nello stesso periodo dal 29,6 % al 37,7 %. La maggior parte di queste importazioni proviene dalla Turchia. Grazie ai collegamenti esistenti tra società turche e società comunitarie, vi è una certa integrazione del mercato sotto forma di scambi interaziendali tra i produttori esportatori turchi e gli operatori della Comunità, che induce a pensare che la decisione di importare da tale paese non sia legata solo al prezzo dei prodotti. Questa ipotesi è confermata dai prezzi medi del prodotto in esame praticati dai produttori esportatori turchi durante il PI, che superavano quasi del 45 % i prezzi indiani e del 34 % i prezzi pakistani. È pertanto improbabile che le importazioni originarie della Turchia annullino il nesso causale tra le importazioni in dumping dal Pakistan e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(110) Le quote di mercato delle importazioni dai restanti paesi (Romania, Bangladesh ed Egitto) sono, considerate separatamente, sensibilmente più basse e non superano il 3,9 %; è perciò improbabile che tali importazioni abbiano causato un pregiudizio grave.

(111) Il prezzo medio delle importazioni originarie di paesi diversi dall'India e dal Pakistan è aumentato da 7,18 EUR/kg nel 1999 a 7,47 EUR/kg nel 2001 ed è poi sceso leggermente (7,40 EUR/kg) durante il PI. Ciononostante, durante il PI questi prezzi erano superiori del 25 % circa ai prezzi delle importazioni dal Pakistan. Se ne deduce che le importazioni da altri paesi terzi non hanno esercitato una pressione sui prezzi dell'industria comunitaria comparabile a quella delle importazioni dal Pakistan. Inoltre, la quota di mercato dei singoli paesi di tale gruppo era inferiore al 4 %. Si conclude pertanto che le importazioni da altri paesi terzi non annullano il nesso causale tra le importazioni in dumping dal Pakistan e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

c) Contrazione della domanda

(112) Si è sostenuto che la domanda di biancheria da letto prodotta dall'industria comunitaria è diminuita in termini di volume perché questa industria si è concentrata sul segmento superiore del mercato, nel quale il volume delle vendite è più basso. Tuttavia, come si è già indicato, il consumo totale di biancheria da letto nella Comunità non è diminuito, bensì aumentato nel periodo considerato. La maggior parte dei produttori comunitari offre linee di prodotti diverse destinate a segmenti diversi del mercato. Le marche superiori generano margini elevati, ma si vendono solo in quantità molto limitate. Per utilizzare al massimo le sue capacità e per coprire i costi di produzione fissi, l'industria comunitaria avrebbe bisogno anche di vendere grandi volumi nel segmento inferiore del mercato. Non vi sono segni di una diminuzione della domanda in tale segmento, nel quale del resto stanno penetrando sempre più le importazioni a basso prezzo, che causano pregiudizio all'industria comunitaria. Alla luce del generale aumento del consumo, che non è limitato ad un segmento particolare del mercato, non si può pertanto ritenere che la situazione della domanda nella Comunità annulli il nesso causale tra le importazioni in dumping dal Pakistan e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

d) Importazioni effettuate dall'industria comunitaria

(113) Si è osservato che l'industria comunitaria importava biancheria da letto di cotone dal Pakistan contribuendo così ad aumentare il pregiudizio subito. Tuttavia, solo uno dei produttori comunitari del campione ha effettivamente importato biancheria da letto dal Pakistan durante il PI e le vendite di questi prodotti rappresentavano solo una piccola parte del suo fatturato totale (2 % circa). Di conseguenza, le importazioni dal Pakistan del prodotto in esame effettuate dall'industria comunitaria non possono essere considerate un elemento in grado di annullare il nesso causale tra le importazioni in dumping dal Pakistan e il pregiudizio grave subito dall'industria comunitaria nel suo insieme.

e) Andamento delle esportazioni dell'industria comunitaria

(114) Le esportazioni dei produttori comunitari del campione rappresentavano solo lo 0,5 % circa delle loro vendite totali. Data la loro entità trascurabile rispetto all'attività totale, tali esportazioni non possono aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

f) Produttività dell'industria comunitaria

(115) L'andamento della produttività è stato descritto nella parte relativa al pregiudizio del presente documento. Poiché la produttività è aumentata da 6,8 t/dipendente nel 1999 a 7,2 t/dipendente nel PI, ossia del 6 % circa, questo fattore non può aver contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

4. Conclusione

(116) Il notevole incremento in volume e quota di mercato delle importazioni originarie del Pakistan, specialmente tra il 2001 e il PI, nonché la significativa diminuzione dei loro prezzi di vendita e il livello di sottoquotazione dei prezzi accertato durante il PI hanno coinciso dal punto di vista temporale con il grave pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(117) Nella parallela inchiesta antisovvenzioni si è stabilito che le importazioni originarie dell'India hanno contribuito al pregiudizio subito dall'industria comunitaria. Tuttavia, gli effetti di queste importazioni non sono tali da confutare la conclusione relativa al nesso causale nel caso delle importazioni oggetto di dumping originarie del Pakistan. Le altre possibili cause di pregiudizio, ossia le importazioni da paesi terzi diversi dall'India e dal Pakistan, la situazione della domanda, le importazioni effettuate dall'industria comunitaria nonché l'andamento delle sue esportazioni e della sua produttività, sono state analizzate e si è constatato che non annullano il nesso causale tra le importazioni pakistane e il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(118) In base all'analisi che precede, che ha debitamente distinto e separato gli effetti di tutti i fattori noti sulla situazione dell'industria comunitaria dagli effetti pregiudizievoli delle importazioni oggetto di dumping, si conclude che le importazioni originarie del Pakistan hanno causato all'industria comunitaria un pregiudizio grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base.

G. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

1. Osservazioni generali

(119) A norma dell'articolo 21 del regolamento di base, si è esaminato se, nonostante le conclusioni relative al dumping arrecante pregiudizio, non vi fossero fondati motivi per concludere che non è nell'interesse della Comunità imporre misure in questo caso particolare. È stato valutato l'impatto di eventuali misure su tutte le parti interessate dal procedimento e sono state esaminate le conseguenze della mancata adozione di misure.

2. Industria comunitaria

(120) L'industria comunitaria ha subito un pregiudizio grave. Essa ha dimostrato di essere un'industria solida, capace di competere in condizioni di mercato eque. La situazione di pregiudizio dell'industria comunitaria è derivata dalla sua difficoltà a competere con le importazioni a basso prezzo oggetto di dumping. La pressione esercitata dalle importazioni in dumping ha inoltre costretto un certo numero di produttori comunitari a cessare la produzione di biancheria da letto di cotone.

(121) Si ritiene che l'istituzione delle misure servirà a ripristinare eque condizioni di concorrenza sul mercato comunitario. Questo dovrebbe quindi permettere all'industria comunitaria di aumentare il volume e i prezzi delle sue vendite, ottenendo così il margine di utile necessario a giustificare il fatto di continuare a investire nei suoi impianti di produzione.

(122) Qualora non vengano istituite misure, la situazione dell'industria comunitaria continuerà a deteriorarsi ed essa non sarà in grado di investire in nuove capacità di produzione né di competere efficacemente con le importazioni provenienti dai paesi terzi. Alcune società saranno costrette a cessare la produzione e a licenziare i loro dipendenti.

(123) Si conclude pertanto che l'istituzione di misure antidumping è nell'interesse dell'industria comunitaria.

3. Importatori e utilizzatori

(124) Sono stati inviati questionari a 17 importatori e a due associazioni di importatori. Sono state ricevute solamente due risposte di importatori indipendenti della Comunità.

(125) Per entrambi gli importatori le vendite costituirono meno del 5 % del loro fatturato totale. La redditività totale delle società d'importazione si situava tra il 2 % e il 10 %. Tenendo conto del fatto che solo una piccola quota del loro fatturato è realizzata con le vendite del prodotto in esame importato dal Pakistan e che numerosi paesi non sono interessati da dazi antidumping o compensativi, l'incidenza dell'istituzione di dazi antidumping sulle attività di tali importatori può essere considerata minore.

(126) Sono stati inviati questionari a sei utilizzatori e ad un'associazione di utilizzatori. Non sono state ricevute informazioni dagli utilizzatori, ma alcuni argomenti sono stati sollevati nelle osservazioni trasmesse da Ikea e dall'associazione del commercio estero.

(127) Si è affermato che l'industria comunitaria non è in grado di soddisfare l'intera domanda di biancheria da letto della Comunità. A questo proposito si ricorda che le misure non sono intese ad impedire le importazioni nella Comunità, ma ad assicurare che non siano effettuate a prezzi di dumping che recano pregiudizio. Importazioni di varia origine continueranno a soddisfare una parte consistente della domanda comunitaria. Visto che sono previsti solo dazi di livello moderato e che molti paesi non sono interessati da dazi antidumping o compensativi, non dovrebbe esservi penuria di rifornimenti.

(128) Si è sostenuto che le importazioni di biancheria da letto a basso prezzo sono necessarie per i consumatori finali e "istituzionali" quali alberghi, ospedali ecc. poiché l'industria comunitaria non produce le gamme di prodotto più economiche. L'inchiesta ha però dimostrato che i cinque produttori comunitari del campione continuano a produrre questi prodotti. Non vi è alcuna ragione tecnica che impedisca di incrementare la loro produzione nella Comunità. Il fatto che molti altri paesi non siano interessati da dazi antidumping o compensativi, significa che continueranno ad essere disponibili fonti di approvvigionamento alternative.

4. Conclusione relativa all'interesse della Comunità

(129) Sulla scorta di quanto precede, si conclude che non vi sono validi motivi, in base all'esame dell'interesse della Comunità, per non istituire misure antidumping nel presente caso.

H. MISURE ANTIDUMPING

1. Misure definitive

(130) Per evitare che le importazioni in dumping causino un ulteriore pregiudizio, si considera opportuno adottare misure antidumping.

(131) Per stabilire il livello dei dazi, la Commissione ha tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

(132) Tenendo conto del livello medio di redditività ottenuto dall'industria comunitaria negli anni 1999 e 2000, si è ritenuto che un margine di profitto del 6,5 % sul fatturato complessivo poteva essere considerato un livello minimo appropriato, che l'industria comunitaria avrebbe potuto ragionevolmente raggiungere in assenza di dumping pregiudizievole. Il livello dell'aumento dei prezzi necessario è stato quindi determinato in base al confronto tra la media ponderata dei prezzi all'importazione, utilizzata per calcolare la sottoquotazione dei prezzi, e i prezzi non pregiudizievoli dei prodotti venduti dall'industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto sottraendo dal prezzo di vendita dell'industria comunitaria la media dei suoi effettivi margini di utile e aggiungendo il summenzionato margine di profitto del 6,5 %. L'eventuale differenza risultante dal suddetto confronto è stata quindi espressa in percentuale del valore totale cif all'importazione.

(133) I produttori esportatori del Pakistan hanno affermato che un margine di utile del 6,5 % del fatturato era superiore al congruo utile minimo determinato in altre inchieste relative allo stesso prodotto. L'argomento è stato respinto, in quanto il congruo utile minimo che l'industria comunitaria poteva sperare di ottenere in assenza di dumping pregiudizievole viene determinato ogni volta di nuovo in base alle circostanze specifiche di ciascun procedimento, tenendo conto delle condizioni di mercato e dei risultati conseguiti in passato dall'industria comunitaria. Nel presente caso si è stabilito che un margine di utile del 6,5 % poteva essere considerato un livello minimo adeguato, poiché corrispondeva alla redditività media realizzata dall'industria comunitaria negli anni 1999 e 2000.

(134) Dato che il livello necessario per eliminare il pregiudizio è superiore al margine di dumping accertato, le misure definitive devono basarsi su quest'ultimo valore.

2. Impegni

(135) Gli esportatori pakistani hanno presentato una proposta di impegni relativi ai prezzi. Tuttavia, sono interessati dal presente procedimento più di 170 esportatori ed esistono centinaia di tipi diversi di biancheria da letto, le cui caratteristiche non sono, in alcuni casi, facilmente distinguibili all'importazione. Queste circostanze rendono praticamente impossibile stabilire, per ciascun tipo di prodotto, prezzi minimi significativi che la Commissione possa opportunamente controllare. Il gran numero di esportatori renderebbe inoltre impraticabile controllare il rispetto dell'impegno relativo al prezzo.

(136) Si è constatato inoltre che le categorie del prodotto in esame per le quali veniva offerto un impegno erano inappropriate, poiché ciascuna di esse presentava al proprio interno una sensibile variazione di prezzo. Infine, i prezzi proposti non eliminavano il dumping pregiudizievole.

(137) In queste circostanze è stato ritenuto impraticabile accettare impegni relativi ai prezzi e la proposta è stata respinta,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di biancheria da letto di fibra di cotone, pura o mista con fibre sintetiche o artificiali o con lino (non come fibra principale), imbianchita, tinta o stampata originaria del Pakistan, di cui ai codici NC ex 6302 21 00 (codice Taric 6302 21 00 81 e 6302 21 00 89 ), ex 6302 22 90 (codice Taric 6302 22 90 19 ), ex 6302 31 10 (codice Taric 6302 31 10 90 ), ex 6302 31 90 (codice Taric 6302 31 90 90 ) e ex 6302 32 90 (codice Taric 6302 32 90 19 ).

2. L'aliquota del dazio applicabile al prezzo netto, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, dei prodotti in questione fabbricati da tutte le società è pari al 13,1 %.

3. Salvo indicazione contraria, si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 2 marzo 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. Cullen

(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1972/2002 del Consiglio (GU L 305 del 7.11.2002, pag. 1).

(2) GU C 316 del 18.12.2002, pag. 6.