32004R0390

Regolamento (CE) n. 390/2004 della Commissione, del 1° marzo 2004, che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

Gazzetta ufficiale n. L 064 del 02/03/2004 pag. 0034 - 0035


Regolamento (CE) n. 390/2004 della Commissione

del 1o marzo 2004

che ripristina il dazio doganale preferenziale all'importazione di garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 4088/87 del Consiglio, del 21 dicembre 1987, che stabilisce le condizioni di applicazione dei dazi doganali preferenziali all'importazione di alcuni prodotti della floricoltura originari di Cipro, di Israele, della Giordania e del Marocco, nonché della Cisgiordania e della Striscia di Gaza(1), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, lettera b),

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 4088/87 stabilisce le condizioni per l'applicazione di un dazio doganale preferenziale per le rose a fiore grande, le rose a fiore piccolo, i garofani a fiore singolo (standard) e i garofani a fiore multiplo (spray) entro il limite di contingenti tariffari aperti annualmente per l'importazione nella Comunità di fiori freschi recisi.

(2) Il regolamento (CE) n. 747/2001 del Consiglio(2), determina l'apertura e le modalità di gestione dei contingenti tariffari comunitari per i fiori e i boccioli, tagliati, freschi, originari rispettivamente di Cipro, dell'Egitto, di Israele, di Malta, del Marocco, della Cisgiordania e della Striscia di Gaza.

(3) Il regolamento (CE) n. 389/2004 della Commissione(3) ha fissato i prezzi comunitari alla produzione e all'importazione per i garofani e le rose per l'applicazione del regime.

(4) Il regolamento (CEE) n. 700/88 della Commissione(4), ha precisato le modalità d'applicazione del regime di cui si tratta.

(5) Per i garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001 è stato sospeso dal regolamento (CE) n. 11/2004 della Commissione(5).

(6) In base alle constatazioni effettuate conformemente al disposto dei regolamenti (CEE) n. 4088/87 e (CEE) n. 700/88 si può concludere che le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 4088/87 sono soddisfatte per ripristino del dazio doganale preferenziale per i garofani a fiore singolo (standard) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza. Occorre ripristinare il dazio doganale preferenziale.

(7) Nel periodo intercorrente tra due riunioni del comitato di gestione per le piante vive e i prodotti della floricoltura, spetta alla Commissione adottare tali misure,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Per le importazioni di garofani a fiore singolo (standard) (codice NC ex 0603 10 20 ) originari della Cisgiordania e della Striscia di Gaza il dazio doganale preferenziale fissato dal regolamento (CE) n. 747/2001, è ripristinato.

2. Il regolamento (CE) n. 11/2004 è abrogato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 marzo 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o marzo 2004.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 382 del 31.12.1987, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1300/97 (GU L 177 del 5.7.1997, pag. 1).

(2) GU L 109 del 19.4.2001, pag. 2. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 54/2004 della Commissione (GU L 7 del 13.1.2004, pag. 30).

(3) Cfr. pagina 32 della presente Gazzetta ufficiale.

(4) GU L 72 del 18.3.1988, pag. 16. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2062/1997 (GU L 289 del 22.10.1997, pag. 16).

(5) GU L 2 del 6.1.2004, pag. 34.