Regolamento (CE) n. 287/2004 della Commissione, del 18 febbraio 2004, relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso
Gazzetta ufficiale n. L 049 del 19/02/2004 pag. 0035 - 0035
Regolamento (CE) n. 287/2004 della Commissione del 18 febbraio 2004 relativo alle domande di titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione per il riso e le rotture di riso LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), visto il regolamento (CE) n. 1342/2003 della Commissione, del 28 luglio 2003, che stabilisce modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e d'esportazione nel settore dei cereali e del riso(2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, secondo comma, considerando quanto segue: (1) A norma dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1342/2003, ove si faccia espresso riferimento a tale paragrafo in sede di fissazione di una restituzione all'esportazione, i titoli di esportazione comportanti fissazione anticipata della restituzione vengono rilasciati entro il terzo giorno lavorativo dal giorno di presentazione della domanda. A norma dello stesso articolo, la Commissione fissa una percentuale unica di riduzione quantitativa, qualora le domande di titoli di esportazione superino i quantitativi che è possibile impegnare. Il regolamento (CE) n. 163/2004 della Commissione(3) ha fissato a 4000 tonnellate il quantitativo che può beneficiare di restituzioni nel quadro della procedura prevista dal succitato paragrafo per la destinazione R01 definita nell'allegato al suddetto regolamento. (2) Per la destinazione R01 i quantitativi del 17 febbraio 2004 superano il quantitativo disponibile. È quindi necessario fissare una percentuale unica di riduzione per le domande di titolo di esportazione presentate il 17 febbraio 2004. (3) Data la finalità delle disposizioni in esame, è necessario che essi acquistino efficacia fin dal momento della loro pubblicazione nella Gazzetta ufficiale, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Per la destinazione R01 definita nell'allegato del regolamento (CE) n. 163/2004, le domande di titoli di esportazione di riso e rotture di riso comportanti fissazione anticipata della restituzione, presentate nel quadro del suddetto regolamento il 17 febbraio 2004, sono accolte per i quantitativi ivi indicati previa applicazione del coefficiente di riduzione del 35,01 %. Articolo 2 Per la destinazione R01 definita nell'allegato del regolamento (CE) n. 163/2004, per le domande di titolo di esportazione di riso e di rotture di riso presentate a partire dal 18 febbraio 2004, non sono rilasciati titoli di esportazione nel quadro del suddetto regolamento. Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 19 febbraio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 2004. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura (1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 (GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27). (2) GU L 189 del 29.7.2003, pag. 12. (3) GU L 27 del 30.1.2004, pag. 30.