32004R0242

Regolamento (CE) n. 242/2004 della Commissione, del 12 febbraio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la presenza di stagno inorganico nelle derrate alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 042 del 13/02/2004 pag. 0003 - 0004


Regolamento (CE) n. 242/2004 della Commissione

del 12 febbraio 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 466/2001 per quanto riguarda la presenza di stagno inorganico nelle derrate alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari(1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CE) n. 466/2001 della Commissione(2), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2174/2003(3), definisce i tenori massimi di taluni contaminanti presenti nelle derrate alimentari.

(2) La direttiva 91/321/CEE della Commissione, del 14 maggio 1991, sugli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento(4), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/14/CE(5) dispone che gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento non debbano contenere sostanze in quantità tale da nuocere alla salute dei lattanti e dei bambini e che gli opportuni livelli massimi del tenore di tali sostanze debbano essere definiti quanto prima.

(3) La direttiva 1996/5/CE della Commissione, del 16 febbraio 1996, sugli alimenti a base di cereali e gli altri alimenti destinati ai lattanti e ai bambini(6), modificata da ultimo dalla direttiva 2003/13/CE(7), dispone che gli alimenti a base di cereali e gli alimenti per bambini non debbano contenere alcuna sostanza in quantità tale da poter nuocere alla salute dei lattanti o dei bambini e che gli opportuni livelli massimi del tenore di tali sostanze debbano essere definiti quanto prima.

(4) Alcuni Stati membri hanno adottato livelli massimi relativi alla presenza di stagno inorganico nei prodotti alimentari. Date le disparità esistenti fra Stati membri e il relativo rischio di distorsione della concorrenza, si impongono misure comunitarie per garantire l'uniformità del mercato, nel rispetto del principio della proporzionalità.

(5) Il comitato scientifico dell'alimentazione umana, nel suo parere del 12 dicembre 2001, ha stabilito che un tenore di stagno inorganico pari a 150 mg/kg nelle bibite in lattina e a 250 mg/kg in altri alimenti in scatola può causare irritazioni gastriche in taluni individui. Non si dispongono di informazioni che indichino se il rischio possa essere maggiore per i lattanti e i bambini.

(6) Per tutelare la salute del pubblico da questo grave rischio sanitario occorre definire livelli massimi per il tenore di stagno inorganico negli alimenti in scatola e nelle bibite in lattina. In attesa di disporre dei dati relativi alla sensibilità dei lattanti e dei bambini nei confronti della presenza di stagno inorganico negli alimenti occorre, a titolo precauzionale, tutelare la salute di questa categoria della popolazione particolarmente vulnerabile. Occorre definire i livelli massimi più bassi e applicarli attraverso un severo controllo della fabbricazione e dell'imballaggio degli alimenti destinati ai lattanti, degli alimenti di proseguimento, degli alimenti per neonati e degli alimenti a base di cereali destinati ai lattanti e ai bambini.

(7) Il regolamento (CE) n. 466/2001 va modificato conseguentemente.

(8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sulla catena alimentare e la salute animale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 è modificato secondo quanto figura nell'allegato al presente regolamento.

Articolo 2

La Commissione riesamina i livelli massimi del tenore di stagno inorganico, che figurano nei punti 1 e 2 dell'allegato al presente regolamento, entro il 1o gennaio 2006, alla luce dei progressi scientifici e tecnologici.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

(2) GU L 77 del 16.3.2001, pag. 1.

(3) GU L 326 del 13.12.2003, pag. 12.

(4) GU L 175 del 4.7.1991, pag. 35.

(5) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 37.

(6) GU L 49 del 28.2.1996, pag. 17.

(7) GU L 41 del 14.2.2003, pag. 33.

ALLEGATO

All'allegato I del regolamento (CE) n. 466/2001 si aggiunge la seguente parte 6:

"Parte 6: Stagno (inorganico)

>SPAZIO PER TABELLA>"