Regolamento (CE) n. 209/2004 della Commissione, del 5 febbraio 2004, relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003
Gazzetta ufficiale n. L 034 del 06/02/2004 pag. 0039 - 0039
Regolamento (CE) n. 209/2004 della Commissione del 5 febbraio 2004 relativo alle offerte comunicate nell'ambito della gara per l'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1666/2000(2), in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, considerando quanto segue: (1) Una gara per la riduzione massima del dazio all'importazione di granturco in Portogallo proveniente dai paesi terzi è stata indetta con il regolamento (CE) n. 2315/2003 della Commissione(3). (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1839/95 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2235/2000(5), la Commissione può, in base alle offerte comunicate e secondo la procedura prevista all'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 1766/92, decidere di non dar seguito alla gara. (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati agli articoli 6 e 7 del regolamento (CE) n. 1839/95, non è opportuno fissare una riduzione massima del dazio. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Non è dato seguito alle offerte comunicate del 30 gennaio al 5 febbraio 2004 nell'ambito della gara per la riduzione del dazio all'importazione di granturco di cui al regolamento (CE) n. 2315/2003. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 6 febbraio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2004. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 193 del 29.7.2000, pag. 1. (3) GU L 342 del 30.12.2003, pag. 34. (4) GU L 177 del 28.7.1995, pag. 4. (5) GU L 256 del 10.10.2000, pag. 13.