Regolamento (CE) n. 152/2004 della Commissione, del 28 gennaio 2004, relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2004
Gazzetta ufficiale n. L 024 del 29/01/2004 pag. 0053 - 0054
Regolamento (CE) n. 152/2004 della Commissione del 28 gennaio 2004 relativo al rilascio di titoli di importazione di riso per le domande presentate in applicazione del regolamento (CE) n. 327/98 nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2004 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1095/96 del Consiglio, del 18 giugno 1996, relativo all'attuazione delle concessioni figuranti nel calendario CXL stabilito nel quadro della conclusione dei negoziati a norma dell'articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT(1), vista la decisione 96/317/CE del Consiglio, del 13 maggio 1996, relativa all'attuazione dei risultati delle consultazioni con la Thailandia a norma dell'articolo XXIII del GATT(2), visto il regolamento (CE) n. 327/98 della Commissione, del 10 febbraio 1998, recante apertura e modalità di gestione di taluni contingenti tariffari per l'importazione di riso e di rotture di riso(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2458/2001(4), in particolare l'articolo 5, paragrafo 2, considerando quanto segue: Tenendo conto delle quantità indicate nelle domande presentate per il lotto di gennaio 2004, è necessario che i titoli vengano rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione della percentuale di riduzione, e che vengano fissate le quantità riportate al lotto successivo, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 1. Per le domande di titoli di importazione di riso presentate nei primi dieci giorni lavorativi del mese di gennaio 2004 in virtù del regolamento (CE) n. 327/98 e comunicate alla Commissione, i titoli sono rilasciati per le quantità indicate nelle domande, previa applicazione di eventuali percentuali di riduzione fissate nell'allegato. 2. Le quantità riportate al lotto seguente sono fissate nell'allegato. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2004. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura (1) GU L 146 del 20.6.1996, pag. 1. (2) GU L 122 del 22.5.1996, pag. 15. (3) GU L 37 dell'11.2.1998, pag. 5. (4) GU L 331 del 15.12.2001, pag. 10. ALLEGATO Percentuali di riduzione da applicare alle quantità domandate per il lotto del mese di gennaio 2004 e quantità riportate al lotto successivo: a) riso lavorato o semilavorato del codice NC 1006 30 >SPAZIO PER TABELLA> b) riso semigreggio del codice NC 1006 20 >SPAZIO PER TABELLA> c) rotture di riso del codice NC 1006 40 00 >SPAZIO PER TABELLA>