Regolamento (CE) n. 148/2004 della Commissione, del 28 gennaio 2004, che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande dei titoli di importazione presentate nel gennaio 2004 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania
Gazzetta ufficiale n. L 024 del 29/01/2004 pag. 0044 - 0045
Regolamento (CE) n. 148/2004 della Commissione del 28 gennaio 2004 che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande dei titoli di importazione presentate nel gennaio 2004 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Bulgaria e la Romania LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1), visto il regolamento (CE) n. 1279/98 della Commissione, del 19 giugno 1998, che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni del Consiglio 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4, visto il regolamento (CE) n. 2340/2003 della Commissione, del 29 dicembre 2003, recante deroga, per l'anno 2004, al regolamento (CE) n. 1279/98 che stabilisce le modalità di applicazione relative ai contingenti tariffari di carni bovine previsti dalle decisioni del Consiglio 2003/286/CE, 2003/298/CE, 2003/299/CE, 2003/18/CE, 2003/263/CE e 2003/285/CE per la Bulgaria, la Repubblica ceca, la Slovacchia, la Romania, la Repubblica di Polonia e la Repubblica di Ungheria(3), in particolare l'articolo 1, paragrafo 2, considerando quanto segue: (1) L'articolo 1 e l'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1279/98 hanno fissato i quantitativi di prodotti del settore delle carni bovine, originari della Polonia, dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania e della Bulgaria che possono essere importati a condizioni speciali nel corso del periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2004. L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2340/2003 ha ripartito, in deroga all'articolo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1279/98, i suddetti quantitativi in due periodi, il primo dei quali va dal 1o gennaio al 30 aprile 2004. (2) I quantitativi dei prodotti del settore delle carni bovine originari dell'Ungheria, della Repubblica ceca, della Slovacchia, della Romania e della Bulgaria per i quali sono stati chiesti titoli di importazioni permettono di soddisfare integralmente le domande presentate. (3) I quantitativi dei prodotti del settore delle carni bovine originari della Polonia superano i quantitativi disponibili e devono pertanto essere ridotti proporzionalmente, a norma dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1279/98. (4) Le domande di titoli presentate per il periodo dal 1o gennaio al 30 aprile 2004 per i prodotti del settore delle carni bovine originari della Bulgaria e della Romania riguardano quantitativi inferiori ai quantitativi disponibili. Di conseguenza, è opportuno stabilire, per ogni contingente, il quantitativo disponibile per il periodo dal 1o maggio al 30 giugno 2004 tenendo conto, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 2340/2003, dei quantitativi rimanenti del periodo precedente, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Ciascuna domanda di titolo d'importazione presentata per il periodo dal 1o gennaio al 30 aprile 2004 nel quadro dei contingenti fissati dal regolamento (CE) n. 1279/98 è soddisfatta nella misura seguente: a) 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti dei codici NC 0201 e 0202 originari della Slovacchia, della Repubblica ceca, della Romania, della Bulgaria e dell'Ungheria; b) 100 % dei quantitativi richiesti per i prodotti del codice NC 1602 50 originari della Romania; c) 0,45080 % dei quantitativi richiesti per i prodotti dei codici NC 0201 e 0202 originari della Polonia. Articolo 2 I quantitativi per i quali possono essere presentate domande di titolo di importazione per il periodo dal 1o maggio al 30 giugno 2004, per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dal regolamento (CE) n. 1279/98 per i prodotti originari della Bulgaria e della Romania, sono fissati come segue: - per la Bulgaria: >SPAZIO PER TABELLA> - per la Romania: >SPAZIO PER TABELLA> Articolo 3 Il presente regolamento entra in vigore il 29 gennaio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 2004. Per la Commissione J. M. Silva Rodríguez Direttore generale dell'Agricoltura (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1). (2) GU L 176 del 20.6.1998, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1144/2003 (GU L 160 del 28.6.2003, pag. 44). (3) GU L 346 del 31.12.2003, pag. 31.