32004R0133

Regolamento (CE) n. 133/2004 della Commissione, del 27 gennaio 2004, che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 2004 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dalla decisione 2003/452/CE del Consiglio per la Repubblica di Slovenia

Gazzetta ufficiale n. L 021 del 28/01/2004 pag. 0007 - 0007


Regolamento (CE) n. 133/2004 della Commissione

del 27 gennaio 2004

che stabilisce in che misura possono essere accettate le domande di titoli di importazione presentate nel gennaio 2004 per i contingenti tariffari di carni bovine previsti dalla decisione 2003/452/CE del Consiglio per la Repubblica di Slovenia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine(1),

visto il regolamento (CE) n. 2673/2000 della Commissione, del 6 dicembre 2000, che stabilisce le modalità d'applicazione per il contingente tariffario di carni bovine previsto dalla decisione 2003/452/CEE del Consiglio per la Repubblica di Slovenia(2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2673/2000 ha fissato i quantitativi di carni bovine per i contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.4082 e 09.4122, originarie della Slovenia. A norma dell'articolo 2 dello stesso regolamento, tale quantitativo è suddiviso in due scaglioni nel corso dell'anno, il primo dei quali copre il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno. I quantitativi di carni bovine per i quali sono stati chiesti titoli di importazione nell'ambito del contingente n. 09.4082 permettono di soddisfare integralmente le domande. Per il contingente n. 09.4122 non sono invece state presentate domande,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande dei titoli di importazione presentate dal 1o al 12 gennaio 2004 nel quadro del contingente n. 09.4082 di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2673/2000 sono soddisfatte integralmente.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 28 gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2004.

Per la Commissione

J. M. Silva Rodríguez

Direttore generale dell'Agricoltura

(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2) GU L 306 del 7.12.2000, pag. 19. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1886/2003 (GU L 277 del 28.10.2003, pag. 8).