Regolamento (CE) n. 67/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 riguardo al periodo di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Gazzetta ufficiale n. L 010 del 16/01/2004 pag. 0013 - 0013
Regolamento (CE) n. 67/2004 della Commissione del 15 gennaio 2004 che deroga al regolamento (CE) n. 174/1999 riguardo al periodo di validità dei titoli di esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari(1), in particolare l'articolo 31, paragrafo 14, considerando quanto segue: (1) L'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999 della Commissione(2) fissa il periodo di validità dei titoli di esportazione. (2) L'adesione alla Comunità, il 1o maggio 2004, della Repubblica ceca, dell'Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovenia e della Slovacchia viene a creare una nuova situazione di mercato per i prodotti lattiero-caseari che renderà necessaria l'adozione di idonee misure di gestione delle restituzioni all'esportazione. (3) Affinché le nuove misure di gestione in materia di restituzioni all'esportazione possano avere effetto alla data dell'adesione, è opportuno limitare al 30 aprile 2004 il periodo di validità dei titoli di esportazione per i prodotti lattiero-caseari la cui domanda sia stata inoltrata entro il 31 marzo 2004. (4) Occorre quindi derogare al regolamento (CE) n. 174/1999. (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 In deroga all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 174/1999, il periodo di validità dei titoli di esportazione con fissazione anticipata della restituzione, richiesti entro il 31 marzo 2004 per i prodotti di cui alle lettere da a) a d) dello stesso articolo, scade il 30 aprile 2004. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica ai titoli di esportazione richiesti a decorrere dalla sua entrata in vigore. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 15 gennaio 2004. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1787/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 121). (2) GU L 20 del 27.1.1999, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2003 (GU L 287 del 5.11.2003, pag. 13).