Regolamento (CE) n. 45/2004 della Commissione, del 9 gennaio 2004, relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1875/2003
Gazzetta ufficiale n. L 006 del 10/01/2004 pag. 0026 - 0026
Regolamento (CE) n. 45/2004 della Commissione del 9 gennaio 2004 relativo alle offerte presentate per l'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi nell'ambito della gara di cui al regolamento (CE) n. 1875/2003 LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 411/2002 della Commissione(2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 3, considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE) n. 1875/2003 della Commissione(3) ha indetto una gara per la restituzione all'esportazione di riso. (2) Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 584/75 della Commissione(4), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1948/2002(5), la Commissione può, in base alle offerte presentate e secondo la procedura prevista all'articolo 22 del regolamento (CE) n. 3072/95, decidere di non dar seguito alla gara. (3) Tenuto conto in particolare dei criteri precisati all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 3072/95, non è opportuno fissare una restituzione massima. (4) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Non è dato seguito alle offerte presentate dal 5 al 8 gennaio 2004 nell'ambito della gara per la restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di alcuni paesi terzi, di cui al regolamento (CE) n. 1875/2003. Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il 10 gennaio 2004. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 gennaio 2004. Per la Commissione Franz Fischler Membro della Commissione (1) GU L 329 del 30.12.1995, pag. 18. (2) GU L 62 del 5.3.2002, pag. 27. (3) GU L 275 del 25.10.2003, pag. 14. (4) GU L 61 del 7.3.1975, pag. 25. (5) GU L 299 dell'1.11.2002, pag. 18.