7.1.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 3/6


REGOLAMENTO (CE) N. 14/2004 DELLA COMMISSIONE

del 30 dicembre 2003

relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) (1), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, l'articolo 6, paragrafo 5, e l'articolo 7, paragrafo 2,

visto il regolamento (CE) n. 1453/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle Azzorre e di Madera per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1600/92 (Poseima) (2), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 4, paragrafo 5,

visto il regolamento (CE) n. 1454/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore delle isole Canarie per taluni prodotti agricoli e che abroga il regolamento (CEE) n. 1601/92 (Poseican) (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 6, e l'articolo 4, paragrafo 5,

considerando quanto segue:

(1)

Le modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 per quanto concerne i regimi specifici di approvvigionamento («RSA») di determinati prodotti agricoli per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM), Madera, le Azzorre e le isole Canarie (di seguito denominate «regioni ultraperiferiche») sono fissate dal regolamento (CE) n. 20/2002 della Commissione (4).

(2)

Per l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1452/2001, dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1454/2001, occorre definire il bilancio previsionale di approvvigionamento per i prodotti che beneficiano dei regimi specifici di approvvigionamento, nonché fissare le quantità di prodotti che beneficiano del RSA e l'importo degli aiuti concessi per l'approvvigionamento di prodotti provenienti dalla Comunità.

(3)

Conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 e a norma dell'articolo 6 del regolamento (CE) n. 20/2002, l'importo degli aiuti è fissato tenendo conto dei costi aggiuntivi di trasporto verso i mercati delle regioni ultraperiferiche e dei prezzi all'esportazione verso i paesi terzi nonché, nel caso dei prodotti destinati alla trasformazione o dei fattori di produzione agricoli, dei costi aggiuntivi dovuti all'insularità e all'ultraperifericità.

(4)

La Commissione e gli Stati membri proseguono la loro riflessione comune sulla definizione e sulla quantificazione dei costi aggiuntivi, il che potrebbe eventualmente portare ad un adeguamento degli importi indicati negli allegati.

(5)

Occorre pertanto fissare importi forfettari degli aiuti per ciascun prodotto, differenziati secondo la destinazione. Per tenere conto inoltre delle correnti di scambio con il resto della Comunità e dell'aspetto economico degli aiuti previsti, è necessario fissare un importo di aiuto in funzione delle restituzioni concesse all'esportazione di prodotti analoghi verso i paesi terzi, da applicare quando tale importo è superiore agli importi forfettari summenzionati.

(6)

Per tenere conto delle specificità dei vari prodotti di ogni settore, occorre precisare, ove occorra, le modalità di concessione dell'aiuto e di contabilizzazione dei quantitativi per la consegna dei prodotti comunitari nelle regioni ultraperiferiche, di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1452/2001, all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1453/2001 e all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1454/2001.

(7)

Il regolamento della Commissione (CE) n. 98/2003 del 20 gennaio 2003, relativo alla definizione dei bilanci previsionali e alla fissazione degli aiuti comunitari per l'approvvigionamento di alcuni prodotti essenziali per il consumo umano, la trasformazione e come fattori di produzione agricoli nonché per la fornitura di animali vivi e di uova alle regioni ultraperiferiche, conformemente ai regolamenti (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001 e (CE) n. 1454/2001 del Consiglio (5), è stato adottato precisando che sarebbe stato applicato dal 1o gennaio al 31 dicembre 2003. Nell'intento di garantire la certezza del diritto, occorre abrogare il suddetto regolamento e sostituirlo con un nuovo regolamento.

(8)

Per un'ordinata esecuzione delle operazioni nel corso del 2004, è opportuno applicare il presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2004.

(9)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere dei pertinenti comitati di gestione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   I quantitativi contemplati dal bilancio previsionale d'approvvigionamento del regime specifico d'approvvigionamento che beneficiano dell'esenzione dal dazio all'importazione da paesi terzi o dell'aiuto per i prodotti comunitari nonché gli importi degli aiuti per l'approvvigionamento di prodotti comunitari sono fissati, per prodotto:

a)

nell'allegato I per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM);

b)

nell'allegato III per Madera e le Azzorre;

c)

nell'allegato V per le isole Canarie.

2.   Per ciascun prodotto:

a)

gli importi che figurano nella colonna I si applicano all'approvvigionamento di prodotti comunitari diversi dai fattori di produzione agricoli e dai prodotti destinati alla trasformazione;

b)

gli importi che figurano nella colonna II si applicano all'approvvigionamento di fattori di produzione agricoli comunitari e di prodotti comunitari destinati alla trasformazione nelle regioni ultraperiferiche;

c)

gli importi ottenuti mediante i riferimenti che figurano nella colonna III, ove presenti, si applicano a qualsiasi oggetto dell'approvvigionamento di prodotti comunitari quando tali importi sono superiori a quelli indicati nelle colonne I e II.

Articolo 2

Il numero di animali e di uova destinati al sostegno dell'allevamento nelle regioni ultraperiferiche e, se del caso, gli aiuti per tali forniture sono fissati:

a)

nell'allegato II per i dipartimenti francesi d'oltremare (DOM);

b)

nell'allegato IV per Madera e le Azzorre;

c)

nell'allegato VI per le isole Canarie.

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 98/2003 è abrogato.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 dicembre 2003.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 26. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

(3)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003.

(4)  GU L 8 dell'1.1.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1174/2003 (GU L 164 del 2.7.2002, pag. 3).

(5)  GU L 14 del 21.1.2003, pag. 32. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1987/2003 (GU L 295 del 13.11.2003, pag. 47).


ALLEGATO I

Parte 1   Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Dipartimento

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Guadalupa

frumento tenero, orzo, granturco e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10

55 000

42

 (1)

Guiana

frumento tenero, orzo, granturco, prodotti destinati all'alimentazione animale e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90, 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 33, 2309 90 43, 2309 90 53 e 110 710

6 445

52

 (1)

Martinica

frumento tenero, orzo, granturco, semole e semolini di frumento duro, avena e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90, 1103 11, 1004 00 e 1107 10

52 000

42

 (1)

Riunione

frumento tenero, orzo, granturco e malto

1001 90, 1003 00, 1005 90 e 1107 10

166 000

48

 (1)

Parte 2   Oli vegetali

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Oli vegetali (2)

da 1507 a 1516 (3)

Martinica

300

71

 (4)

Riunione

11 000

91

 (4)

Totale

11 300

 

 

 

Parte 3   Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Puree di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinate alla trasformazione

ex 2007

Tutti

0

395

Polpe di frutta, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove, destinate alla trasformazione

ex 2008

Guiana

450

586

Guadalupa

408

Martinica

408

Riunione

456

Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione

ex 2009

Guiana

300

 

727

 

Martinica

311

 (5)

Riunione

311

 

Guadalupa

311

 

Parte 4   Sementi

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Patate da semina

0701 10 00

Riunione

200

 

94

 


(1)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).

(2)  Destinati all'industria di trasformazione.

(3)  Esclusi 1509 e 1510:

(4)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.

(5)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 2201/96.


ALLEGATO II

Parte 1   Allevamento bovino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantità

Aiuto

(in EUR/capo)

Cavalli riproduttori

0101 11 00

Tutti

3

1 100

Animali vivi della specie bovina:

bovini riproduttori

 (1)

010210

 

 

bufali riproduttori

 (2)

ex 0102 10 90

400

1 100

bovini destinati all'ingrasso (3)  (4)

010290

100

Parte 2   Avicoltura, cunicoltura

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantità

(numero di capi, pezzi)

Aiuto

(in EUR/capo, pezzo)

Pulcini per la moltiplicazione e la riproduzione (5)

ex 0105 11

Tutti

85 240

0,48

Uova da cova destinate alla produzione di pulcini per la moltiplicazione o la riproduzione (6)

ex 0407 00 19

800 000

0,17

Riproduttori-conigli

Conigli da riproduzione

ex 0106 19 10

 

670

33

Parte 3   Allevamento suino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantità

Aiuto

(in EUR/capo)

Riproduttori della specie suina:

 

Tutti

 

 

animali femmine

0103 10 00

 

 

ex 0103 91 10

 

 

ex 0103 92 19

300

405

animali maschi

0103 10 00

 

 

ex 0103 91 10

 

 

ex 0103 92 19

63

505

Parte 4   Allevamento ovino e caprino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Dipartimento

Quantità

(in numero di capi)

Aiuto

(in EUR/capo)

Riproduttori delle specie ovina e caprina:

 

Tutti

 

 

animali maschi

ex 0104 10 e ex 0104 20

10

312

animali femmine

ex 0104 10 e ex 0104 20

125

192


(1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.

(2)  Possono beneficiare dell'aiuto solo i bufali riproduttori di razza pura iscritti nei libri genealogici riconosciuti.

(3)  Unicamente di origine di paesi terzi.

(4)  Il beneficio dell'esonero dai dazi all'importazione è subordinato:

alla dichiarazione dell'importatore, all'arrivo degli animali nei DOM, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di sessanta giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati;

all'impegno scritto dell'importatore, all'arrivo degli animali, di indicare alle autorità competenti, entro un mese dal giorno dell'arrivo degli stessi, l'azienda o le aziende a cui i bovini sono destinati per l'ingrasso;

alla prova da fornire da parte dell'importatore che, salvo casi di forza maggiore, il bovino è stato ingrassato nell'azienda o nelle aziende indicate in conformità del secondo trattino, che non è stato abbattuto prima della scadenza del termine previsto al primo trattino o che è stato abbattuto per motivi sanitari o che è deceduto in seguito a malattia o incidente.

(5)  Conformemente alla definizione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100).

(6)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.


ALLEGATO III

Parte 1   Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per il periodo di commercializzazione che va dal 1o gennaio al 31 dicembre

MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Frumento tenero panificabile, frumento duro, orzo, granturco, semole di granturco, segala, malto, panelli di soia e erba medica disidratata

1001 90 99, 1001 10 00, 1003 00 90, 1005 90 00, 1103 13, 1002, 1107 10, 2304, 1214

72 900

 

34

 (1)

AZZORRE

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Frumento tenero panificabile, frumento duro, orzo, granturco, segala e malto, semi di soia e semi di girasole

1001 90 99, 1001 10 00, 1003 00 90, 1005 90 00, 1002, 1107 10, 1201 00 90, 1206 00 99

195 300

 

37

 (2)

Parte 2   Riso

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Riso lavorato

1006 30

4 000

55

76

 (3)

AZZORRE

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Riso lavorato

1006 30

2 000

63

81

 (4)

Parte 3   Oli vegetali

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Oli vegetali (escluso l'olio d'oliva):

 

 

 

 

 

Oli vegetali:

da 1507 a 1516 (5)

2 500

52

70

 (6)

Oli d'oliva:

 

 

 

 

 

Olio d'oliva vergine

oppure

1509 10 90

300

52

 (6)

Olio d'oliva

1509 90 00


AZZORRE

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Oli d'oliva:

 

 

 

 

 

Olio d'oliva vergine

oppure

1509 10 90

400

68

87

 (6)

Olio d'oliva

1509 90 00

Parte 4   Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti:

 

 

 

 

 

preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diverse dagli agrumi

2007 99

100

73

91

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

580

168

186

ananassi

2008 20

 

 

 

 

pere

2008 40

 

 

 

 

ciliege

2008 60

 

 

 

 

pesche

2008 70

 

 

 

 

altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice NC 2008 19

 

 

 

 

 

miscugli

2008 92

 

 

 

 

diverse dai cuori di palma e miscugli

2008 99

 

 

 

 

Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione

ex 2009

100

 

186

 

AZZORRE

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Succhi di frutta concentrati (compresi i mosti di uva), non fermentati, senza aggiunta di alcole, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, destinati alla trasformazione

ex 2009

100

 

186

 

Parte 5   Zuccheri

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate di zucchero bianco)

Aiuto

(in EUR/100 kg)

I

II

III

Zuccheri

1701 e 1702 (esclusi i glucosi e gli isoglucosi)

7 000

7,4

9,2

 (7)

AZZORRE

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate di zucchero bianco)

Aiuto

(in EUR/100 kg)

I

II

III

Zucchero greggio di barbabietola

1701 12 10

6 500

 

6,4

 (8)

Parte 6   Latte e prodotti lattiero-caseari

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III (9)

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (10)

0401

12 000

48

66

 (11)

Latte scremato in polvere (10)

ex 0402

500

48

66

 (11)

Latte intero in polvere (10)

ex 0402

450

48

66

 (11)

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (10)

ex 0405

1 000

84

102

 (11)

Formaggi (10)

0406

1 500

84

102

 (11)

Parte 7   Settore delle carni bovine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci

Codice

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Carni:

 

 

 

 

 

carni di animali della specie bovina domestica, fresche o refrigerate

0201

020110009110 (1)

020110009120

020110009130 (1)

020110009140

020120209110 (1)

020120209120

020120309110 (1)

020120309120

020120509110 (1)

020120509120

020120509130 (1)

020120509140

020120909700

4 800

153

171

 (12)

 

020130009100 (2) (6)

020130009120 (2) (6)

020130009060 (6)

123

141

 (12)

carni di animali della specie bovina domestica, congelate

0202

020210009100

020210009900

020220109000

020220309000

020220509100

020220509900

020220909100

1 000

119

137

 (12)

 

020230909200 (6)

95

113

 (12)

NB:

I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Parte 8   Settore delle carni suine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci

Codice

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Carni di animali della specie suina domestica, fresche, refrigerate o congelate:

ex 0203

2 300

 

 

in carcasse o mezzene

020311109000

 

95

113

 (13)

prosciutti e loro pezzi

020312119100

 

143

161

 (13)

spalle e loro pezzi

020312199100

 

95

113

 (13)

parti anteriori e loro pezzi

020319119100

 

95

113

 (13)

lombate e loro pezzi

020319139100

 

143

161

 (13)

pancette (ventresche) e loro pezzi

020319159100

 

95

113

 (13)

altre: disossate

020319559110

 

176

194

 (13)

altre: disossate

020319559310

 

176

194

 (13)

in carcasse o mezzene

020321109000

 

95

113

 (13)

prosciutti e loro pezzi

020322119100

 

143

161

 (13)

spalle e loro pezzi

020322199100

 

95

113

 (13)

parti anteriori e loro pezzi

020329119100

 

95

113

 (13)

lombate e loro pezzi

020329139100

 

143

161

 (13)

pancette (ventresche) e loro pezzi

020329159100

 

95

113

 (13)

altre: disossate

020329559110

 

176

194

 (13)

NB:

I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

Parte 9   Sementi

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Patate da semina

0701 10 00

2 000

95

 

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

AZZORRE

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Granturco destinato alla semina:

1005 10

150

85

 


(1)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).

(2)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).

(3)  L'importo è pari all'importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nell'ambito di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.

(4)  L'importo è pari all'importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nell'ambito di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.

(5)  Esclusi 1509 e 1510.

(6)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.

(7)  Per lo zucchero bianco l'importo è pari all'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nell'ambito della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nell'ambito della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Per lo zucchero greggio l'importo è pari al 92 % dell'importo applicabile per lo zucchero bianco. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo è adeguato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001 del Consiglio (GU L 178 del 30.6.2001, pag. 1).

Per gli sciroppi di saccarosio, l'importo è pari a un centesimo dell'importo applicabile per lo zucchero bianco per ogni punto in percentuale di tenore di saccarosio e per 100 kg netti di sciroppo. Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.

(8)  92 % dell'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nell'ambito della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nell'ambito della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo dell'aiuto è adeguato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001.

Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.

(9)  In EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione.

(10)  I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(11)  L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1255/1999.

Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 hanno importi differenziati, l'importo è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CE) n. 3846/87].

(12)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione per la destinazione B03 in vigore al momento della domanda di aiuto.

(13)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC eventualmente concessa a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1).


ALLEGATO IV

Parte 1   Allevamento bovino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

Aiuto

(in EUR/capo)

Animali vivi della specie bovina:

 

 

 

bovini riproduttori

0102 10 100102 10 90

160

608

bovini destinati all'ingrasso

 (1)

0102 90

1 000

128

Parte 2   Avicoltura

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(numero di capi, pezzi)

Aiuto

(in EUR/capo, pezzo)

Riproduttori:

 

 

 

Pulcini per la moltiplicazione e la riproduzione

 (2)

ex 0105 11

0

0,12

Uova da cova destinate alla produzione di pulcini per la moltiplicazione o la riproduzione (2)

ex 0407 00 19

0

0,06


AZZORRE

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(numero di capi, pezzi)

Aiuto

(in EUR/capo, pezzo)

Riproduttori:

 

 

 

Pulcini (2)

ex 0105 11

20 000

0,12

Uova da cova (2)

ex 0407 00 19

1 000 000

0,06

Parte 3   Allevamento suino

MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

Aiuto

(in EUR/capo)

Riproduttori di razza pura della specie suina (3)

0103 10 00

 

 

animali maschi

 

10

460

animali femmine

 

60

360

AZZORRE

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

Aiuto

(in EUR/capo)

Riproduttori di razza pura della specie suina (4)

 

 

 

animali maschi

0103 10 00

35

460

animali femmine

0103 10 00

400

360

Parte 4   Allevamento ovino e caprino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

MADERA

Designazione delle merci

Codice NC

RUP

Quantità

(in numero di capi)

Aiuto

(in EUR/capo)

Riproduttori ovini e caprini:

 

 

 

 

animali maschi (5)

0104 10 10 e 0104 20 10

 

5

230

animali femmine (6)

0104 10 10 e 0104 20 10

 

45

110

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

AZZORRE

Designazione delle merci

Codice NC

RUP

Quantità

(in numero di capi)

Aiuto

(in EUR/capo)

Riproduttori ovini e caprini:

 

 

 

 

animali maschi (7)

0104 10 10 e 0104 20 10

 

40

230

animali femmine

 (8)

0104 10 10 e 0104 20 10

 

259

110


(1)  Il beneficio dell'esonero dai dazi all'importazione o il pagamento dell'aiuto è subordinato:

alla dichiarazione dell'importatore, all'arrivo degli animali a Madera, che i bovini sono destinati ad esservi ingrassati per un periodo di sessanta giorni a partire dal giorno del loro arrivo effettivo e successivamente ad esservi consumati;

all'impegno scritto dell'importatore o del richiedente, all'arrivo degli animali, di indicare alle autorità competenti, entro un mese dal giorno dell'arrivo degli stessi, l'azienda o le aziende a cui i bovini sono destinati per l'ingrasso;

alla prova da fornire da parte dell'importatore o del richiedente che, salvo casi di forza maggiore, il bovino è stato ingrassato nell'azienda o nelle aziende indicate in conformità del secondo trattino, che non è stato abbattuto prima della scadenza del termine previsto al primo trattino o che è stato abbattuto per motivi sanitari o che è deceduto in seguito a malattia o incidente.

(2)  Conformemente alla definizione di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100).

(3)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.

(4)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.

(5)  Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.

(6)  Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.

(7)  Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.

(8)  Gli animali che figurano in questo gruppo sono sostituibili fra di loro al 100 %.


ALLEGATO V

ISOLE CANARIE

Parte I   Cereali e prodotti cerealicoli destinati all'alimentazione animale e all'alimentazione umana; semi oleosi, colture proteiche, foraggi essiccati

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per il periodo di commercializzazione che va dal 1o gennaio al 31 dicembre

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Frumento tenero, orzo, avena, granturco, semole di frumento duro, semole di granturco, malto e glucosio (2), farina ed agglomerati in forma di pellet di erba medica, panelli e altri residui solidi dell'estrazione di soia, olio di soia e altre presentazioni di erba medica

1001 90 99, 1003 00 90, 1004 00 00, 1005 90 00, 1103 11 10, 1103 13, 1107, 1702 30, 1702 40, 1214 10 00, 2304 00 e ex 1214 90 99

446 800

35

 (1)

Parte 2   Riso

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Riso lavorato

1006 30

13 700

36

54

 (3)

Rotture di riso

100 640

1 600

36

54

 (3)

Parte 3   Oli vegetali

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Designazione delle merci

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Oli vegetali (escluso l'olio d'oliva):

 

 

 

 

 

Oli vegetali (settore della trasformazione e/o del condizionamento)

da 1507 a 1516 (4)

20 000

25

 (5)

Oli vegetali (consumo diretto)

da 1507 a 1516 (4)

9 000

6

 (5)

Oli d'oliva:

 

 

 

 

 

Olio d'oliva vergine

1509 10 90

 

 

 

 

Olio d'oliva

1509 90 00

17 500

45

63

 (5)

Olio di sansa d'oliva

1510 00 90

 

 

 

 

Parte 4   Prodotti trasformati a base di ortofrutticoli

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto (in EUR/tonnellata)

I

II

III

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

 

 

 

 

 

preparazioni diverse da quelle omogeneizzate a base di frutta diverse dagli agrumi

2007 99

4 250 (6)

125

143

Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove:

 

16 850 (7)

108

126

 

ananassi

2008 20

 

agrumi

2008 30

 

pere

2008 40

 

albicocche

2008 50

 

pesche

2008 70

 

fragole

2008 80

 

altre, compresi i miscugli, esclusi quelli del codice NC 2008 19:

 

 

miscugli

2008 92

 

altri

2008 99

 

Parte 5   Zuccheri

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate di zucchero bianco)

Aiuto

(in EUR/100 kg)

I

II

III

Zuccheri

1701 e 1702 (esclusi i glucosi e gli isoglucosi)

61 000

0

1,8

 (8)

Parte 6   Luppolo

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Luppolo

1 210

50

64

 

Parte 7   Patate da semina

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Patate da semina

0701 10 00

9 000

73

 

Parte 8   Settore delle carni bovine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice

Quantità

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Carni:

carni di animali della specie bovina domestica, fresche o refrigerate

0201

020110009110 (1)

020110009120

020110009130 (1)

020110009140

020120209110 (1)

020120209120

020120309110 (1)

020120309120

020120509110 (1)

020120509120

020120509130 (1)

020120509140

020120909700

21 200

140

158

 (9)

 

020130009100

020130009120

020130009060

112

130

 (9)

carni di animali della specie bovina domestica, congelate

0202

020210009100

020210009900

020220109000

020220309000

020220509100

020220509900

020220909100

14 500

106

124

 (9)

 

020230909200 (6)

85

103

 (9)

NB:

I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1), modificato.

Parte 9   Settore delle carni suine

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice (10)

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Carni di animali della specie suina domestica, congelate

ex 0203

17 000 (11)

 

 

 

in carcasse o mezzene

020321109000

85

103

 (11)

prosciutti e loro pezzi

020322119100

128

146

 (11)

spalle e loro pezzi

020322199100

85

103

 (11)

parti anteriori e loro pezzi

020329119100

85

103

 (11)

lombate e loro pezzi

020329139100

128

146

 (11)

pancette (ventresche) e loro pezzi

020329159100

85

103

 (11)

altre: disossate

020329559110

157

175

 (11)

NB:

I codici dei prodotti nonché i rinvii a piè di pagina sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

Parte 10   Settore delle uova e del pollame

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Carni:

 

 

 

 

 

ex 0207; carni e frattaglie commestibili, congelate, di volatili della voce NC 0105, esclusi i prodotti di cui alla sottovoce 0207 33

020712109900

020712909190

020712909990

020714209900

020714609900

020714709190

020714709290

40 200 (12)

85

103

 (13)

Uova:

 

 

 

 

 

ex 0408; uova di volatili sgusciate e tuorli, essiccati, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, adatti ad uso alimentare.

040811809100

040891809100

40

46

64

 (14)

Parte 11   Latte e prodotti lattiero-caseari

Bilancio previsionale di approvvigionamento e aiuto comunitario per l'approvvigionamento di prodotti comunitari, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(in tonnellate)

Aiuto

(in EUR/tonnellata)

I

II

III

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (15)

0401

114 800 (17)

41

59

 (18)

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti (16)

0402

28 000 (19)

41

59

 (18)

Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di sostanza secca lattica non grassa uguale o superiore a 15 % e un tenore di materie grasse non superiore a 3 % (20)

040291199310

97

Burro e altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere (16)

0405

4 000

72

90

 (18)

Formaggi (16)

0406

15 000

72

90

 (18)

0406 30

0406 90 23

0406 90 25

0406 90 27

0406 90 76

0406 90 78

0406 90 79

0406 90 81

0406 90 86

1 900

0406 90 87

0406 90 88

Preparazioni a base di latte non contenenti materie grasse

1901 90 99

800

59

 (21)

Preparazioni a base di latte per l'alimentazione dei bambini, non contenenti materie grasse provenienti dal latte, ecc.

2106 90 92

45

 

 

 


(1)  L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1501/95 della Commissione (GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7).

(2)  Diversi dai prodotti dei codici NC 1702 30 10 e 1702 40 10.

(3)  L'importo è pari all'importo della restituzione applicabile ai prodotti del settore del riso consegnati nell'ambito di azioni di aiuto alimentare comunitarie e nazionali.

(4)  Esclusi 1509 e 1510.

(5)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento 136/66/CEE.

(6)  Di cui 750 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

(7)  Di cui 5 300 tonnellate per i prodotti destinati alla trasformazione e/o al condizionamento.

(8)  Per lo zucchero bianco l'importo è pari all'importo massimo della restituzione all'esportazione fissato per lo zucchero bianco nell'ambito della gara permanente per l'esportazione di zucchero bianco. Nel caso in cui due gare permanenti venissero effettuate simultaneamente, l'importo massimo da prendere in considerazione è quello fissato per ultimo nell'ambito della gara permanente aperta per l'esportazione della campagna di commercializzazione successiva.

Per lo zucchero greggio l'importo è pari al 92 % dell'importo applicabile per lo zucchero bianco. Se la resa dello zucchero greggio spedito si discosta dal 92 %, l'importo dell'aiuto è adeguato in applicazione dell'allegato I del regolamento (CE) n. 1260/2001.

Per gli sciroppi di saccarosio e per gli zuccheri dei codici NC 1701 91 00 e 1701 99 90, l'importo è pari a un centesimo dell'importo applicabile per lo zucchero bianco per ogni punto in percentuale di tenore di saccarosio e per 100 kg netti del prodotto di cui trattasi.

Le disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1260/2001 non sono applicabili.

(9)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 1254/1999. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 33 del regolamento (CE) n. 1254/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione per la destinazione B03 in vigore al momento della domanda di aiuto.

(10)  Di cui 4 800 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.

(11)  L'importo è pari alla restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2759/75 (GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 1).

(12)  Di cui 200 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.

(13)  L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2777/75 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione del 17 dicembre 1987 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione, GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1].

(14)  L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75. Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 2771/75 hanno importi differenziati, l'importo è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione [regolamento (CEE) n. 3846/87].

(15)  In EUR/100 kg peso netto, salvo diversa indicazione.

(16)  I prodotti interessati, e le relative note a piè di pagina, sono gli stessi di quelli contemplati nel regolamento della Commissione che fissa le restituzioni all'esportazione a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999.

(17)  Di cui 1 300 tonnellate per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.

(18)  L'importo è pari all'importo della restituzione per i prodotti dello stesso codice NC concessa a norma dell'articolo 31 del regolamento (CEE) n. 1255/1999.

Se le restituzioni concesse a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1255/1999 hanno importi differenziati, l'importo dell'aiuto è pari all'importo più elevato della restituzione concessa per prodotti dello stesso codice della nomenclatura per le restituzioni all'esportazione (regolamento (CE) n. 3846/87).

(19)  Da ripartire come segue:

7 250 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 per il consumo diretto,

4 750 tonnellate dei codici NC 0402 91 e/o 0402 99 per il settore della trasformazione e/o del condizionamento,

16 000 tonnellate dei codici NC 0402 10 e/o 0402 21 per il settore della trasformazione e/o del condizionamento.

(20)  Se il tenore di proteine del latte (tenore d'azoto x 6,38) nella sostanza secca lattica non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non è concesso alcun aiuto. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore al 5%, non è concesso alcun aiuto.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo di acqua.

(21)  L'importo è pari alla restituzione fissata dal regolamento della Commissione che fissa i tassi delle restituzioni applicabili a taluni prodotti lattierocaseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato I del trattato, concessa a norma del regolamento (CE) n. 1520/2000.


ALLEGATO VI

Parte 1   Allevamento bovino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

Aiuto

(in EUR/capo)

Animali vivi della specie bovina:

 

 

 

riproduttori di razza pura della specie bovina

da 0102 10 10 a 0102 10 90

3 200

621

Parte 2   Allevamento suino

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

Aiuto

(in EUR/capo)

Riproduttori di razza pura della specie suina (1)

 

 

 

animali maschi

0103 10 00

200

470

animali femmine

0103 10 00

5 500

370

Parte 3   Avicoltura e cunicoltura

Numero di animali e aiuto per la fornitura di animali della Comunità, per anno civile

Designazione delle merci

Codice NC

Quantità

(numero di capi, pezzi)

Aiuto

(in EUR/capo, pezzo)

Riproduttori:

 

 

 

Pulcini di peso inferiore o uguale a 185 g

ex 0105 11 91

ex 0105 11 99

935 000

0,25

Riproduttori-conigli:

 

 

 

linee pure (nonni)

ex 0106 19 10

2 200

30

genitori

 

5 200

24


(1)  L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni previste dalle pertinenti disposizioni comunitarie.