32004L0029

Direttiva 2004/29/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti

Gazzetta ufficiale n. L 071 del 10/03/2004 pag. 0022 - 0027


Direttiva 2004/29/CE della Commissione

del 4 marzo 2004

relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite(1) modificata da ultimo dalla direttiva 2003/61/CE(2), in particolare l'articolo 5 quinquies, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 72/169/CEE della Commissione, del 14 aprile 1972, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti(3) è stata modificata in modo sostanziale(4). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale direttiva.

(2) Secondo le disposizioni della direttiva 68/193/CEE, gli Stati membri sono tenuti a stabilire un catalogo delle varietà ammesse ufficialmente alla certificazione, nonché al controllo del materiale di moltiplicazione standard nel proprio territorio.

(3) L'ammissione delle varietà è disciplinata da alcune condizioni comunitarie, la cui osservanza deve essere garantita mediante esami ufficiali e in particolare mediante controlli in campo.

(4) Gli esami devono essere volti ad accertare la rispondenza di caratteri sufficienti per descrivere le varietà.

(5) È necessario determinare a livello comunitario i caratteri minimi su cui devono vertere gli esami.

(6) Peraltro devono essere fissate condizioni minime cui devono soddisfare gli esami.

(7) Tali caratteri e tali condizioni minime per l'esame devono essere fissati tenendo conto dello stato delle conoscenze scientifiche e tecniche.

(8) Le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e il materiale di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali.

(9) La presente direttiva deve far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione delle direttive indicati nell'allegato III, parte B,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli Stati membri stabiliscono che gli esami ufficiali effettuati per l'ammissione delle varietà di vite devono vertere sui caratteri minimi di cui all'allegato I.

Essi vigilano affinché le condizioni minime di cui all'allegato II siano osservate per l'esecuzione degli esami.

Articolo 2

La direttiva 72/169/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di attuazione indicati nell'allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell'allegato IV.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 4 marzo 2004.

Per la Commissione

David Byrne

Membro della Commissione

(1) GU L 93 del 17.4.1968, pag. 15.

(2) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 23.

(3) GU L 103 del 2.5.1972, pag. 25.

(4) Cfr. allegato III, parte A.

ALLEGATO I

PARTE A CARATTERI MORFOLOGICI RELATIVI ALL'ESAME DELLA IDENTITÀ, STABILITA E OMOGENEITÀ

1. GERMOGLIAMENTO SU TRALCIO IN ACCRESCIMENTO DELLA LUNGHEZZA DA 10 A 20 CM

1.1. forma

1.2. colore (al momento del germogliamento per l'osservazione degli antociani)

1.3. tomentosità

2. TRALCIO ERBACEO ALL'EPOCA DELLA FIORITURA

2.1. sezione trasversale (forma e contorno)

2.2. tomentosità

3. TRALCIO LEGNOSO

3.1. superficie

3.2. meritallo

4. DISTRIBUZIONE DEI VITICCI

5. FOGLIOLINE APICALI SU TRALCIO IN ACCRESCIMENTO DELLA LUNGHEZZA DA 10 A 30 CM (LE PRIME TRE FOGLIE NETTAMENTE SEPARATE DALL'APICE E COMPUTATE A PARTIRE DA QUEST'ULTIMO)

5.1. colore

5.2. tomentosità

6. FOGLIA ADULTA (SITUATA TRA L'OTTAVO E L'UNDICESIMO NODO)

6.1. fotografia

6.2. disegno o impronta diretta con scala

6.3. forma generale

6.4. numero di lobi fogliari

6.5. seno peziolare

6.6. profondità dei seni laterali superiori e inferiori

6.7. tomentosità della pagina inferiore

6.8. superficie

6.9. denti laterali

7. FIORE

sessualità apparente

8. GRAPPOLO A MATURITÀ INDUSTRIALE (PER LE VARIETÀ DI UVE DA VINO E DA TAVOLA)

8.1. fotografia (con scala)

8.2. forma

8.3. grandezza

8.4. peduncolo (lunghezza)

8.5. peso medio in grammi

8.6. resistenza alla diraspatura

8.7. compattezza del grappolo

9. ACINO A MATURITÀ INDUSTRIALE (PER LE VARIETÀ DI UVE DA VINO E DA TAVOLA)

9.1. fotografia (con scala)

9.2. forma

9.3. grandezza con indicazione del peso medio

9.4. colore

9.5. buccia (per le varietà di uve da tavola)

9.6. numero di vinaccioli (per le varietà di uve da tavola)

9.7. polpa

9.8. succo

9.9. sapore

10. Vinacciolo (per le varietà di uve da vino e da tavola)

fotografia delle due facce e di profilo (con scala)

PARTE B CARATTERI FISIOLOGICI PER VALUTARE L'IDENTITÀ, LA STABILITÀ E L'OMOGENEITÀ

1. FENOMENI VEGETATIVI

1.1. Accertamento delle date fenologiche

Le date fenologiche vengono accertate comparativamente con una o più delle seguenti varietà di riferimento.

>SPAZIO PER TABELLA>

1.2. Data del germogliamento

La data alla quale, rispetto a varietà di riferimento, la metà delle gemme di un ceppo normalmente potato sono schiuse e rivelano la loro tomentosità interna.

1.3. Data della piena fioritura

Data alla quale per un insieme di piante e rispetto a varietà di riferimento la metà dei fiori sono aperti.

1.4. Maturazione (per le varietà di uve da vino e da tavola)

Oltre all'epoca di maturazione, s'indicherà la densità o la gradazione probabile del mosto, la sua acidità e la resa in uva espressa in chilogrammi all'ettaro, comparati con uno o più vitigni di riferimento che possibilmente abbiano dato rese analoghe.

2. CARATTERI COLTURALI

2.1. vigoria

2.2. forma di allevamento (posizione del primo germoglio fruttifero, potatura preferita)

2.3. produzione

2.3.1. regolarità

2.3.2. rendimento

2.3.3. anomalie

2.4. resistenza o sensibilità

2.4.1. all'ambiente sfavorevole

2.4.2. ad organismi nocivi

2.4.3. eventuale sensibilità allo spacco dell'acino

2.5. comportamento alla moltiplicazione vegetativa

2.5.1. innesto

2.5.2. taleaggio

3. UTILIZZAZIONE

3.1. per la vinificazione

3.2. per tavola

3.3. come portinnesto

3.4. per usi industriali

ALLEGATO II

CRITERI MINIMI PER L'ESECUZIONE DEGLI ESAMI

1. Precisazioni ecologiche

1.1. località

1.2. condizioni geografiche

1.2.1. longitudine

1.2.2. latitudine

1.2.3. altitudine

1.2.4. esposizione e pendenza

1.3. condizioni climatiche

1.4. natura del suolo

2. Modalità tecniche

2.1. per le varietà di uve da vino e da tavola

2.1.1. 24 ceppi possibilmente su portinnesti diversi

2.1.2. almeno tre annate di produzione

2.1.3. almeno due località ecologicamente differenziate

2.1.4. comportamento all'innesto almeno con tre varietà di portinnesti

2.2. per le varietà di portinnesti

2.2.1. 5 ceppi allevati almeno con due forme diverse

2.2.2. 5 anni d'impianto

2.2.3. 3 località ecologicamente differenziate

2.2.4. comportamento all'innesto con almeno tre varietà di innesti diversi.

ALLEGATO III

PARTE A

Direttiva abrogata e sue modificazioni successive

(di cui all'articolo 2)

>SPAZIO PER TABELLA>

PARTE B

Elenco dei termini di attuazione in diritto nazionale

(di cui all'articolo 2)

>SPAZIO PER TABELLA>

ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

>SPAZIO PER TABELLA>