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25.6.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 225/3 |
Rettifica della direttiva 2004/26/CEdel Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali
( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 146 del 30 aprile 2004 )
La direttiva 2004/26/CE va letta come segue:
DIRETTIVA 2004/26/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 21 aprile 2004
che modifica la direttiva 97/68/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai provvedimenti da adottare contro l'emissione di inquinanti gassosi e particolato inquinante prodotti dai motori a combustione interna destinati all'installazione su macchine mobili non stradali
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 95,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),
deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato (2),
considerando quanto segue:
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(1) |
La direttiva 97/68/CE (3) attua due fasi di valori limite di emissione per i motori ad accensione spontanea ed invita la Commissione a presentare una proposta di ulteriore riduzione dei limiti di emissioni, prendendo in considerazione la disponibilità a livello mondiale di tecniche di controllo delle emissioni di inquinanti atmosferici prodotte da motori ad accensione spontanea, nonché la situazione della qualità dell'aria. |
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(2) |
Il programma Auto-Oil ha stabilito la necessità di ulteriori provvedimenti per migliorare la qualità dell'aria nella Comunità, in particolare per quanto riguarda la formazione di ozono e le emissioni di particolato. |
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(3) |
Tecnologie avanzate di riduzione delle emissioni prodotte da motori ad accensione spontanea installati su veicoli stradali sono in gran parte già disponibili e dovrebbero potersi applicare, in larga misura, anche al settore non stradale. |
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(4) |
Permangono alcune incertezze sulla relazione costo-efficacia dell'impiego di dispositivi di post-trattamento per ridurre le emissioni di particolato e di ossidi di azoto (NOx). Si dovrebbe eseguire un riesame tecnico anteriormente al 31 dicembre 2007, considerando nei casi appropriati esenzioni o proroghe delle date di entrata in vigore. |
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(5) |
È necessario adottare una procedura di prova in regime transitorio per considerare le condizioni operative di questo tipo di macchine in condizioni effettive di funzionamento. La prova dovrebbe pertanto includere, in proporzioni appropriate, emissioni prodotte da un motore che non abbia ancora raggiunto un regime termico stabilizzato in funzionamento. |
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(6) |
In situazioni di carico scelte casualmente ed entro un intervallo operativo definito, i valori limite non dovrebbero essere superati oltre una percentuale appropriata. |
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(7) |
È inoltre necessario impedire l'uso di impianti di manipolazione e di strategie di controllo irrazionale delle emissioni. |
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(8) |
Il pacchetto proposto di valori limite dovrebbe essere allineato, nella misura del possibile, con gli sviluppi in corso negli Stati Uniti, per garantire ai costruttori un mercato mondiale per i loro modelli di motori. |
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(9) |
Occorre applicare limiti di emissioni anche alle applicazioni ferroviarie e alle navi della navigazione interna, per contribuire a promuoverle quali modi di trasporto ecologici. |
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(10) |
Qualora macchine mobili non stradali siano in regola con i futuri valori limite prima del termine previsto dovrebbe essere possibile applicare una marcatura specifica. |
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(11) |
Vista la tecnologia necessaria per raggiungere i limiti di fase III B e IV delle emissioni di particolato e di NOx, il tenore di zolfo del carburante deve scendere sotto i livelli attuali in numerosi Stati membri. Occorre definire un carburante di riferimento che rispecchi la situazione del mercato dei carburanti. |
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(12) |
È importante considerare le emissioni prodotte durante tutta la vita utile dei motori. Occorre introdurre requisiti di durevolezza per evitare il deterioramento dei livelli di emissioni. |
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(13) |
Occorre prevedere disposizioni specifiche per i costruttori di macchine, per dare loro tempo sufficiente per progettare i loro prodotti e realizzare produzioni in serie limitate. |
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(14) |
Poiché lo scopo della presente direttiva, vale a dire il miglioramento della situazione futura della qualità dell'aria, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri in quanto le necessarie norme sulle emissioni devono essere disciplinate a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. |
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(15) |
Per questi motivi, la direttiva 97/68/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza, |
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 97/68/CEE è modificata come segue:
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1) |
All'articolo 2 sono inseriti i seguenti trattini:
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2) |
L'articolo 4 è modificato come segue:
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3) |
All'articolo 6 è inserito il seguente paragrafo: «5. Sui motori ad accensione spontanea immessi sul mercato in regime di flessibilità è apposta una marcatura secondo l'allegato XIII.» |
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4) |
Dopo l'articolo 7 è inserito il seguente articolo: «Articolo 7 bis Navi della navigazione interna 1. Le disposizioni che seguono si applicano ai motori destinati ad essere montati sulle navi della navigazione interna. I paragrafi 2 e 3 si applicano solo dopo che la Commissione centrale per la navigazione sul Reno (di seguito CCNR) avrà riconosciuto l'equivalenza fra i requisiti stabiliti dalla presente direttiva e quelli previsti nel quadro della convenzione di Mannheim per la navigazione sul Reno e la Commissione ne sarà stata informata. 2. Fino al 30 giugno 2007 gli Stati membri non possono rifiutare l'immissione sul mercato di motori conformi ai requisiti CCNR fase I, i cui valori limite di emissione sono fissati nell'allegato XIV. 3. A decorrere dal 1o luglio 2007 e fino all'entrata in vigore di una nuova serie di valori limite conseguenti ad eventuali ulteriori modifiche della presente direttiva, gli Stati membri non possono rifiutare l'immissione sul mercato di motori conformi ai requisiti CCNR fase II, i cui valori limite sono fissati nell'allegato XV. 4. In conformità della procedura di cui all'articolo 15, l'allegato VII è adeguato per incorporare i dati specifici aggiuntivi eventualmente richiesti ai fini del certificato di omologazione per i motori destinati ad essere montati sulle navi della navigazione interna. 5. Ai fini della presente direttiva, con riferimento alle navi della navigazione interna, i motori ausiliari con potenza superiore a 560 kW sono soggetti agli stessi requisiti applicabili ai motori di propulsione principale.» |
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5) |
L'articolo 8 è modificato come segue:
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6) |
L'articolo 9 è modificato come segue:
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7) |
L'articolo 10 è modificato come segue:
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8) |
Gli allegati sono modificati come segue:
e l'elenco degli allegati esistenti è modificato di conseguenza. |
Articolo 2
Entro il 31 dicembre 2007, la Commissione:
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a) |
rivede le proprie stime di inventario per le emissioni del settore non stradale ed esamina in particolare la possibilità di procedere a controlli incrociati e di applicare fattori di correzione; |
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b) |
prende in considerazione la tecnologia disponibile compresi i relativi costi e benefici, in vista di confermare i valori limite delle fasi III B e IV e valuta l'eventuale esigenza di ulteriori flessibilità, esenzioni o proroghe delle date di applicazione per taluni tipi di macchine o motori, tenendo altresì conto dei motori montati su macchine mobili non stradali ed utilizzati per applicazioni stagionali; |
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c) |
valuta l'applicazione di cicli di prova ai motori di automotrici ferroviarie e locomotive e, nel caso dei motori per locomotive, i costi e benefici di un'ulteriore riduzione dei valori limite di emissione in vista dell'applicazione della tecnologia di post-trattamento di Nox; |
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d) |
considera l'esigenza di adottare un'ulteriore serie di valori limite per i motori montati sulle navi della navigazione interna, tenendo conto in particolare della praticabilità tecnica ed economica di opzioni secondarie di abbattimento in tale applicazione; |
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e) |
considera l'esigenza di adottare valori limite di emissione per i motori di potenza inferiore a 19 kW e superiore a 560 kW; |
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f) |
considera la disponibilità di carburanti richiesta dalle tecnologie applicate per conformarsi ai valori limite delle fasi III B e IV; |
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g) |
considera le condizioni di funzionamento del motore oltre le quali le percentuali massime ammissibili di superamento dei valori limite di emissione di cui ai punti 4.1.2.5 e 4.1.2.6 dell'allegato I possono essere superate, e presenta opportune proposte di adeguamento tecnico della direttiva secondo la procedura di cui all'articolo 15 della direttiva 97/68/CE; |
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h) |
valuta la necessità di un sistema per la «verifica di conformità in uso» (in-use compliance) ed esamina possibili soluzioni per la sua attuazione; |
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i) |
considera norme dettagliate per prevenire l'evasione (cycle beating) e l'elusione del ciclo (cycle by-pass) |
presenta, se del caso, proposte al Parlamento europeo e al Consiglio.
Articolo 3
1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 20 maggio 2005. Essi ne informano immediatamente la Commissione.
Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
Gli Stati membri determinano le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni di legge nazionali adottate in recepimento della presente direttiva e emanano ogni provvedimento necessario alla loro attuazione. Le sanzioni così stabilite sono efficaci, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri notificano le disposizioni emanate alla Commissione entro il 20 maggio 2005. Essi notificano altresì alla Commissione ogni eventuale modifica successiva in tempi quanto più possibile brevi.
Articolo 5
La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, addì 21 aprile 2004.
Per il Parlamento europeo
Il presidente
P. COX
Per il Consiglio
Il presidente
D. ROCHE
ALLEGATO I
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1. |
L'allegato I è modificato come segue:
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2. |
L'allegato III è modificato come segue:
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3. L'allegato V è modificato come segue:
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1) |
I titoli attuali sono sostituiti dai seguenti: «CARATTERISTICHE TECNICHE DEL CARBURANTE DI RIFERIMENTO PER LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E PER VERIFICARE LA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE» «CARBURANTE DI RIFERIMENTO PER MACCHINE MOBILI NON STRADALI — MOTORI AD ACCENSIONE SPONTANEA OMOLOGATI PER SODDISFARE I VALORI LIMITE DELLA FASE I E II E MOTORI DA USARE NELLE IMBARCAZIONI PER LA NAVIGAZIONE INTERNA». |
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2) |
È inserito il seguente testo dopo la tabella sui combustibili di riferimento per i motori diesel: CARBURANTE DI RIFERIMENTO PER MACCHINE MOBILI NON STRADALI — MOTORI AD ACCENSIONE SPONTANEA OMOLOGATI PER SODDISFARE I VALORI LIMITE DELLA FASE III A
CARBURANTE DI RIFERIMENTO PER MACCHINE MOBILI NON STRADALI — MOTORI AD ACCENSIONE SPONTANEA OMOLOGATI PER SODDISFARE I VALORI LIMITE DELLA FASE III B E IV
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4. L'allegato VII è modificato come segue:
L'appendice 1 è sostituita dal testo seguente:
«Appendice 1
RISULTATI DELLE PROVE PER I MOTORI AD ACCENSIONE SPONTANEA
RISULTATI DELLE PROVE
1. Informazioni relative all'esecuzione della prova NRSC (23)
1.1. Carburante di riferimento utilizzato per le prove
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1.1.1. |
Numero di cetano: |
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1.1.2. |
Tenore di zolfo: |
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1.1.3. |
Densità: |
1.2. Lubrificante
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1.2.1. |
Marca/marche: |
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1.2.2. |
Tipo/tipi: (indicare la percentuale di olio nella miscela se il lubrificante e il carburante sono miscelati) |
1.3. Apparecchiatura azionata dal motore (se applicabile)
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1.3.1. |
Elenco e dettagli di identificazione: |
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1.3.2. |
Potenza assorbita ai regimi del motore indicati (secondo quanto specificato dal costruttore):
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1.4. Prestazioni del motore
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1.4.1. |
Regimi del motore:
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1.4.2. |
Potenza motore (25)
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1.5. Livelli di emissione
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1.5.1. |
Regolazione del dinamometro (kW)
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1.5.2. |
Risultati delle emissioni nella prova NRSC:
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1.5.3. |
Sistema di campionamento utilizzato per la prova NRSC: |
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1.5.3.1. |
Emissioni gassose (26): |
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1.5.3.2. |
Particolato: |
|
1.5.3.2.1. |
Metodo (27) filtro singolo/multiplo |
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'ESECUZIONE DELLA PROVA NRTC (28)
2.1. Risultati delle emissioni nella prova NRTC:
2.2. Sistema di campionamento utilizzato per la prova NRTC:
Emissioni gassose:
Particolato:
Metodo: filtro singolo/multiplo»
5. L'allegato XII è modificato come segue:
È aggiunta la seguente sezione 3:
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«3. |
Per le categorie di motori H, I e J (fase III A) e K, L e M (fase III B) definite all'articolo 9, paragrafo 3, le seguenti omologazioni e, se del caso, i relativi marchi di omologazione sono riconosciuti equivalenti a un'omologazione concessa ai sensi della presente direttiva: |
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3.1. |
Le omologazioni rilasciate a norma della direttiva 88/77/CEE, modificata dalla direttiva 99/96/CE, conformi alle fasi B1, B2 o C di cui all'articolo 2 e all'allegato I, punto 6.2.1; |
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3.2. |
Regolamento ECE/ONU n. 49, serie 03 di modifiche, conformi alle fasi B1, B2 e C di cui al punto 5.2.» |
ALLEGATO II
«ALLEGATO VI
SISTEMA ANALITICO E DI CAMPIONAMENTO
1. SISTEMI DI CAMPIONAMENTO PER SOSTANZE GASSOSE E PARTICOLATO
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Figura n. |
Descrizione |
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2 |
Sistema di analisi del gas di scarico grezzo |
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3 |
Sistema di analisi del gas di scarico diluito |
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4 |
Campionamento frazionario a flusso parziale, flusso isocinetico, controllo tramite ventola di aspirazione |
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5 |
Campionamento frazionario a flusso parziale, flusso isocinetico, controllo tramite ventola di pressione |
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6 |
Campionamento frazionario a flusso parziale, controllo tramite CO2 o NOx |
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7 |
Campionamento totale a flusso parziale, CO2 o bilancio carbonio |
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8 |
Campionamento frazionario a flusso parziale, Venturi singolo e misura della concentrazione |
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9 |
Campionamento frazionario a flusso parziale, Venturi gemelli od orifici gemelli e misura della concentrazione |
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10 |
Campionamento frazionario a flusso parziale, suddivisione su tubi multipli e misura della concentrazione |
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11 |
Campionamento totale a flusso parziale, controllo di flusso |
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12 |
Campionamento frazionario a flusso parziale, controllo di flusso |
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13 |
Campionamento frazionario a flusso pieno, pompa volumetrica o Venturi a portata critica |
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14 |
Sistema di campionamento del particolato |
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15 |
Sistema di diluizione per il sistema a flusso pieno |
1.1. Determinazione delle emissioni gassose
Il punto 1.1.1 e le figure 2 e 3 contengono la descrizione dettagliata dei sistemi di campionamento e analisi raccomandati. Poiché varie configurazioni possono fornire risultati equivalenti, non è richiesta una stretta conformità a queste figure. Si possono utilizzare componenti addizionali, come strumenti, valvole, solenoidi, pompe e interruttori, per ottenere informazioni supplementari e coordinare le funzioni dei sistemi componenti. Altri componenti che non sono necessari per mantenere la precisione di alcuni sistemi possono essere esclusi se la loro esclusione è basata su un giudizio di buona ingegneristica.
1.1.1. Componenti gassosi dello scarico CO, CO2, HC, NOx
Viene descritto un sistema d'analisi per la determinazione delle emissioni gassose nel gas di scarico grezzo o diluito in base all'uso di:
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— |
analizzatore HFID per la misura degli idrocarburi, |
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— |
analizzatore NDIR per la misura del monossido di carbonio e del biossido di carbonio, |
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— |
analizzatore HCLD o equivalente per la misura degli ossidi d'azoto. |
Per il gas di scarico grezzo (figura 2), il campione può essere prelevato per tutti i componenti con una sonda di campionamento o con due sonde di campionamento disposte in stretta vicinanza e suddiviso internamente verso i differenti analizzatori. Occorre evitare che si verifichino condensazioni dei componenti dello scarico (inclusi acqua e acido solforico) in un qualsiasi punto del sistema d'analisi.
Per il gas di scarico diluito (figura 3), il campione per gli idrocarburi deve essere prelevato con una sonda differente dalla sonda di campionamento utilizzata per gli altri componenti. Occorre evitare che si verifichino condensazioni dei componenti dello scarico (inclusi acqua e acido solforico) in un qualsiasi punto del sistema d'analisi.
Figura 2
Schema di flusso del sistema di analisi del gas di scarico per CO, NOx e HC
Figura 3
Schema di flusso del sistema di analisi del gas di scarico diluito per CO, CO2, NOx e HC
Descrizioni — Figure 2 e 3
Nota generale:
Tutti i componenti sul percorso del gas prelevato devono essere mantenuti alla temperatura specificata per i rispettivi sistemi.
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— |
Sonda di campionamento del gas di scarico grezzo SP1 (solo figura 2) Si raccomanda una sonda diritta di acciaio inossidabile con l'estremità chiusa e a fori multipli. Il diametro interno non deve essere maggiore del diametro interno della linea di campionamento. Lo spessore della parete della sonda non deve superare 1 mm. Prevedere almeno tre fori in differenti piani radiali, dimensionati in modo da campionare flussi approssimativamente uguali. La sonda deve coprire almeno l'80 % del diametro del tubo di scarico. |
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— |
Sonda di campionamento di HC del gas di scarico diluito SP2 (solo figura 3) La sonda deve:
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— |
Sonda di campionamento di CO, CO2, NOx del gas di scarico diluito SP3 (solo figura 3) La sonda deve:
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— |
Linea di campionamento riscaldata HSL1 La linea di campionamento fornisce il gas prelevato da una singola sonda al punto/i di divisione e all'analizzatore HC. La linea di campionamento deve:
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— |
Linea di campionamento degli NOx riscaldata HSL2 La linea di campionamento deve:
Poiché la linea di campionamento deve essere riscaldata solo allo scopo di impedire la condensazione dell'acqua e dell'acido solforico, la temperatura della linea di campionamento dipenderà dal tenore di zolfo del carburante. |
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— |
Linea di campionamento per CO (CO2) SL La linea deve essere fatta di PTFE o acciaio inossidabile e può essere riscaldata o non riscaldata. |
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Sacco campionamento del fondo BK (facoltativo; solo figura 3) Per la misura delle concentrazioni di fondo. |
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— |
Sacco del campione BG (facoltativo; figura 3, solo CO e CO2) Per la misura delle concentrazioni del campione. |
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Prefiltro riscaldato F1 (facoltativo) La temperatura deve essere uguale a quella di HSL1. |
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— |
Filtro riscaldato F2 Il filtro deve estrarre eventuali particelle solide dal campione di gas prima dell'analizzatore. La temperatura deve essere uguale a quella di HSL1. Cambiare il filtro quando necessario. |
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— |
Pompa di campionamento riscaldata P La pompa deve essere riscaldata alla temperatura di HSL1. |
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HC Rivelatore a ionizzazione di fiamma riscaldato (HFID) per la determinazione degli idrocarburi. La temperatura deve essere mantenuta tra 453 e 473 K (180-200 °C). |
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CO, CO2 Analizzatori NDIR per la determinazione del monossido di carbonio e del biossido di carbonio. |
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NO2 Analizzatore (H)CLD per la determinazione degli ossidi d'azoto. Se si utilizza un HCLD, mantenerlo ad una temperatura da 328 a 473 K (55-200 °C). |
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Convertitore C Usare un convertitore per la riduzione catalitica di NO2 a NO prima dell'analisi nel CLD o HCLD. |
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Bagno di raffreddamento B Per raffreddare e condensare l'acqua dal campione di gas di scarico. Il bagno deve essere mantenuto ad una temperatura da 273 a 277 K (0-4 °C) mediante ghiaccio o mediante refrigerazione. Questo bagno è facoltativo se l'analizzatore non subisce interferenza dal vapore acqueo, come determinato nell'allegato III, appendice 2, punti 1.9.1 e 1.9.2. Non sono ammessi essiccatori chimici per rimuovere l'acqua dal campione. |
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Sensori di temperatura T1, T2, T3 Per il controllo della temperatura della corrente gassosa. |
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Sensore di temperatura T4 Temperatura del convertitore NO2-NO. |
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Sensore di temperatura T5 Per il controllo della temperatura del bagno di raffreddamento. |
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Manometri G1, G2, G3 Per la misura della pressione nelle linee di campionamento. |
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Regolatori di pressione R1, R2 Per il controllo della pressione dell'aria e del carburante, rispettivamente, per l'HFID. |
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Regolatori di pressione R3, R4, R5 Per il controllo della pressione nelle linee di campionamento e nella corrente che fluisce verso gli analizzatori. |
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Flussimetri FL1, FL2, FL3 Per il controllo del flusso nel bypass del campione. |
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Flussimetri da FL4 a FL7 (facoltativi) Per il controllo della portata attraverso gli analizzatori. |
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Valvole di selezione V1-V6 Valvolame adatto per selezionare il flusso di gas campione, gas di calibrazione o gas di azzeramento all'analizzatore. |
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Valvole a solenoide V7, V8 Per bypassare il convertitore NO2-NO. |
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Valvola ad ago V9 Per bilanciare il flusso attraverso il convertitore NO2-NO e il bypass. |
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Valvole ad ago V10, V11 Per la regolazione dei flussi agli analizzatori. |
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Valvole a scatto V12, V13 Per il drenaggio della condensa dal bagno B. |
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Valvola selettrice V14 Per la selezione tra sacco del campione e sacco del fondo. |
1.2. Determinazione del particolato
I punti 1.2.1 e 1.2.2 e le figure da 4 a 15 contengono la descrizione dettagliata dei sistemi di diluizione e campionamento raccomandati. Poiché varie configurazioni possono fornire risultati equivalenti, non è richiesta una stretta conformità a queste figure. Si possono utilizzare componenti addizionali, come strumenti, valvole, solenoidi, pompe e interruttori, per ottenere informazioni supplementari e coordinare le funzioni dei sistemi componenti. Altri componenti che non sono necessari per mantenere la precisione di alcuni sistemi possono essere esclusi se la loro esclusione è basata su un giudizio di buona pratica ingegneristica.
1.2.1. Sistema di diluizione
1.2.1.1. Sistema di diluizione a flusso parziale (figure da 4 a 12) (29)
Viene descritto un sistema di diluizione basato sulla diluizione di una parte della corrente di gas di scarico. La divisione della corrente di gas di scarico e il successivo processo di diluizione possono essere effettuati mediante sistemi di diluizione di diverso tipo. Per la successiva raccolta del particolato, si può trasferire al sistema di campionamento del particolato l'intero gas di scarico diluito o solo una frazione dello stesso (punto 1.2.2, figura 14). Il primo metodo è detto metodo di campionamento totale, il secondo metodo di campionamento frazionario.
Il calcolo del rapporto di diluizione dipende dal tipo di sistema usato.
Sono raccomandati i tipi seguenti.
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Sistemi isocinetici (figure 4 e 5) Con questi sistemi, il flusso che entra nel condotto di trasferimento deve concordare con il flusso principale di gas di scarico per quanto riguarda la velocità e/o la pressione del gas e pertanto richiede un flusso uniforme e regolare del gas di scarico in corrispondenza della sonda di campionamento. Normalmente ciò viene ottenuto utilizzando un risonatore e un condotto di avvicinamento rettilineo a monte del punto di campionamento. Il rapporto di divisione viene poi calcolato in base a valori facilmente misurabili, come i diametri dei tubi. Si noti che le condizioni isocinetiche vengono usate solo per far concordare le condizioni di flusso, ma non la distribuzione delle dimensioni. Tipicamente questa ultima condizione non è necessaria perché il particolato è sufficientemente piccolo da seguire i filetti fluidi. |
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Sistemi a controllo di flusso con misura della concentrazione (figure da 6 a 10) Con questi sistemi si preleva un campione dalla massa della corrente di gas di scarico regolando il flusso dell'aria di diluizione e il flusso totale del gas di scarico diluito. Il rapporto di diluizione viene determinato dalle concentrazioni di gas traccianti, come CO2 o NOx, presenti naturalmente nello scarico del motore. Vengono misurate le concentrazioni nel gas di scarico diluito e nell'aria di diluizione, mentre la concentrazione nel gas di scarico grezzo può essere misurata direttamente o determinata in base al flusso di carburante e all'equazione del bilancio del carbonio, se è nota la composizione del carburante. I sistemi possono essere controllati in base al rapporto di diluizione calcolato (figure 6 e 7) oppure in base al flusso entrante nel condotto di trasferimento (figure 8, 9 e 10). |
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Sistemi a controllo di flusso con misura del flusso (figure 11 e 12) Con questi sistemi si preleva un campione dalla massa della corrente di gas di scarico fissando la portata dell'aria di diluizione e la portata totale del gas di scarico diluito. Il rapporto di diluizione viene determinato in base alla differenza delle due portate. Occorre un'accurata taratura dei due flussimetri uno rispetto all'altro perché la grandezza relativa delle due portate può essere causa di errori significativi a rapporti di diluizione superiori. Il controllo del flusso è immediato se si mantiene costante la portata dello scarico diluito e si varia la portata dell'aria di diluizione, se necessario. Al fine di realizzare i vantaggi dei sistemi di diluizione a flusso parziale occorre evitare i potenziali problemi di perdita di particolato nel condotto di trasferimento, assicurando che dallo scarico del motore venga prelevato un campione rappresentativo; è inoltre necessario determinare il rapporto di divisione. Nei sistemi descritti questi punti critici sono attentamente considerati. |
Figura 4
Sistema di diluizione a flusso parziale con sonda isocinetica e campionamento frazionario (controllo tramite SB)
Figura 5
Sistema di diluizione a flusso parziale con sonda isocinetica e campionamento frazionario (controllo tramite PB)
Figura 6
Sistema di diluizione a flusso parziale con misura della concentrazione di CO2 o NOx e campionamento frazionario
Figura 7
Sistema di diluizione a flusso parziale con misura della concentrazione di CO2, bilancio del carbonio e campionamento totale
Figura 8
Sistema di diluizione a flusso parziale con Venturi singolo, misura della concentrazione e campionamento frazionario
Figura 9
Sistema di diluizione a flusso parziale con Venturi gemelli o orifici gemelli, misura della concentrazione e campionamento frazionario
Figura 10
Sistema di diluizi one a flusso parziale con divisione a tubi multipli, misura della concentrazione e campionamento frazionario
Figura 11
Sistema di diluizione a flusso parziale con controllo del flusso e campionamento totale
Figura 12
Sistema di diluizione a flusso parziale con controllo del flusso e campionamento frazionario
Descrizione — Figure da 4 a 12
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Condotto di scarico EP Il condotto di scarico può essere isolato. Per ridurre l'inerzia termica del condotto di scarico, si raccomanda un rapporto dello spessore sul diametro uguale o inferiore a 0,015. L'uso di sezioni flessibili deve essere limitato ad un rapporto lunghezza su diametro uguale o inferiore a 12. Minimizzare le curve per ridurre la deposizione per inerzia. Se il sistema include un silenziatore del banco di prova, anche il silenziatore può essere isolato. Per un sistema isocinetico, il condotto di scarico non deve avere gomiti, curve né cambiamenti bruschi di diametro per almeno sei diametri del condotto a monte e tre diametri del condotto a valle della punta della sonda. La velocità del gas nella zona di campionamento deve essere maggiore di 10 m/s, salvo al minimo. Le oscillazioni di pressione del gas di scarico non devono superare in media i ± 500 Pa. Qualsiasi misura attuata per ridurre le oscillazioni di pressione a parte l'utilizzo di un sistema di scarico del tipo a telaio (includente il silenziatore e il dispositivo di post-trattamento) non deve modificare le prestazioni del motore né provocare la deposizione di particolato. Per sistemi senza sonde isocinetiche, usare un condotto rettilineo di sei diametri del condotto a monte e tre diametri del condotto a valle della punta della sonda. |
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Sonda di campionamento SP (figure da 6 a 12) Il diametro interno minimo è 4 mm. Il rapporto minimo tra i diametri del condotto di scarico e della sonda è quattro. La sonda deve essere un condotto aperto rivolto verso monte sull'asse del condotto di scarico, oppure una sonda a fori multipli come descritto sotto SP1 nel punto 1.1.1. |
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Sonda di campionamento isocinetico ISP (figure 4 e 5) La sonda di campionamento isocinetico deve essere installata rivolta verso monte sull'asse del condotto di scarico dove sono rispettate le condizioni di flusso indicate nella sezione EP e progettata in modo da assicurare un campione proporzionale del gas di scarico grezzo. Il diametro interno minimo è di 12 mm. È necessario un sistema di controllo per la divisione isocinetica dello scarico mantenendo una pressione differenziale di zero tra EP e ISP. In queste condizioni le velocità dei gas di scarico in EP e ISP sono identiche e il flusso di massa attraverso ISP è una frazione costante del flusso del gas di scarico. L'ISP deve essere collegata ad un trasduttore di pressione differenziale. Per fornire una pressione differenziale pari a zero tra EP e ISP si agisce sulla velocità della ventola o sul controllore di flusso. |
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Divisori di flusso FD1, FD2 (figura 9) Nel condotto di scarico EP e nel condotto di trasferimento TT, rispettivamente, è installata una serie di tubi di Venturi o di orifici allo scopo di ottenere un campione proporzionale del gas di scarico grezzo. Per la divisione proporzionale mediante il controllo delle pressioni in EP e DT è necessario un sistema di controllo costituito da due valvole di controllo della pressione PCV1 e PCV2. |
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Divisore di flusso FD3 (figura 10) Nel condotto di scarico EP è installata una serie di tubi (unità a tubi multipli) che forniscono un campione proporzionale del gas di scarico grezzo. Uno dei tubi immette il gas di scarico nel tunnel di diluizione DT, mentre gli altri tubi trasferiscono il gas di scarico in una camera di attenuazione DC. I tubi devono avere le stesse dimensioni (diametro, lunghezza e raggio di curvatura uguali) in modo che la divisione dello scarico dipenda dal numero totale di tubi. Un sistema di controllo provvede alla divisione proporzionale mantenendo una pressione differenziale pari a zero tra l'uscita dell'unità a tubi multipli in DC e l'uscita di TT. In queste condizioni le velocità dei gas di scarico in EP e FD3 sono proporzionali e il flusso TT è una frazione costante del flusso di gas di scarico. I due punti devono essere collegati ad un trasduttore di pressione differenziale DPT. Il controllo per assicurare una pressione differenziale pari a zero è assicurato dal controllore di flusso FC1. |
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Analizzatore dei gas di scarico EGA (figure da 6 a 10) Si possono utilizzare analizzatori di CO2 o NOx (con il metodo del bilancio del carbonio solo CO2). Gli analizzatori devono essere calibrati come gli analizzatori per la misura delle emissioni gassose. Si possono usare uno o più analizzatori per determinare le differenze di concentrazione. La precisione dei sistemi di misurazione deve essere tale che la precisione di GEDFW, i rientri nel ± 4 %. |
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Condotto di trasferimento TT (figure da 4 a 12) Il condotto di trasferimento del campione di particolato deve:
Se la lunghezza del tubo è di 1 metro o inferiore, il condotto deve essere isolato con materiale avente una conducibilità termica non superiore a 0,05 W/(m K) con uno spessore radiale dell'isolamento pari al diametro della sonda. Se il condotto è più lungo di 1 m, deve essere isolato e riscaldato ad una temperatura minima di parete di 523 K (250 °C). In alternativa, le temperature di parete del condotto di trasferimento richieste possono essere determinate attraverso normali calcoli di trasmissione del calore. |
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Trasduttore di pressione differenziale DPT (figure 4, 5 e 10) Il trasduttore di pressione differenziale deve coprire un intervallo di ± 500 Pa o meno. |
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Controllore di flusso FC1 (figure 4, 5 e 10) Per i sistemi isocinetici (figure 4 e 5) è necessario un controllore di flusso per mantenere una pressione differenziale pari a zero tra EP e ISP. La regolazione può essere effettuata mediante:
Nel caso di un sistema a controllo di pressione, l'errore residuo nell'anello di regolazione non deve superare i ± 3 Pa. Le oscillazioni di pressione nel tunnel di diluizione non devono essere in media superiori a ± 250 Pa. Per un sistema a tubi multipli (figura 10) è necessario un controllore di flusso per la divisione proporzionale dello scarico allo scopo di mantenere una pressione differenziale di zero tra l'uscita dell'unità a tubi multipli e l'uscita di TT. L'aggiustamento può essere effettuato controllando la portata nell'aria di iniezione in DT all'uscita di TT. |
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Valvole di controllo pressione PCV1, PCV2 (figura 9) Occorrono due valvole di controllo della pressione per il sistema a Venturi gemelli od orifici gemelli per la divisione proporzionale del flusso mediante controllo della contropressione di EP e della pressione in DT. Le valvole devono essere disposte a valle di SP e EP e tra PB e DT. |
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Camera di attenuazione DC (figura 10) Installare una camera di attenuazione all'uscita dell'unità a tubi multipli per minimizzare le oscillazioni di pressione nel condotto di scarico EP. |
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Venturi VN (figura 8) Nel tunnel di diluizione DT è installato un tubo di Venturi per creare una pressione negativa nella regione all'uscita del condotto di trasferimento TT. La portata di gas attraverso TT è determinata dallo scambio di quantità di moto nella zona del tubo di Venturi ed è fondamentalmente proporzionale alla portata della ventola di pressione PB che porta ad un rapporto di diluizione costante. Poiché lo scambio di quantità di moto è influenzato dalla temperatura all'uscita di TT e dalla differenza di pressione tra EP e DT, l'effettivo rapporto di diluizione è leggermente inferiore a basso carico che a carico elevato. |
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Controllore di flusso FC2 (figure 6, 7, 11 e 12; facoltativo) Si può usare un controllore di flusso per controllare la portata della ventola di pressione PB e/o della ventola di aspirazione SB. Il controllore può essere collegato al segnale del flusso di scarico o al segnale del flusso di carburante e/o al segnale differenziale di CO2 o NOx. Quando si immette aria pressurizzata (figura 11), FC2 controlla direttamente il flusso d'aria. |
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Dispositivo di misura del flusso FM1 (figure 6, 7, 11 e 12) Contatore di gas o altra strumentazione di flusso per misurare il flusso dell'aria di diluizione. FM1 è facoltativo se PB è tarato per misurare il flusso. |
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Dispositivo di misura del flusso FM2 (figura 12) Contatore di gas o altra strumentazione di misura del flusso per misurare il flusso di gas di scarico diluito. FM2 è facoltativo se la ventola di aspirazione SB è tarata per misurare il flusso. |
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Ventola di pressione PB (figure 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 12) Per il controllo della portata d'aria di diluizione, PB può essere collegata ai controllori di flusso FC1 o FC2. PB non è richiesta se si usa una valvola a farfalla. PB può essere usata per misurare il flusso dell'aria di diluizione, se tarata. |
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Ventola di aspirazione SB (figure 4, 5, 6, 9, 10 e 12) Solo per sistemi di campionamento frazionario. SB può essere usata per misurare il flusso di gas di scarico diluito, se tarata. |
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Filtro dell'aria di diluizione DAF (figure da 4 a 12) Si raccomanda di filtrare l'aria di diluizione e di depurarla su carbone vegetale per eliminare gli idrocarburi di fondo. L'aria di diluizione deve avere una temperatura di 298 K (25 °C) ± 5 K. Su richiesta del fabbricante, l'aria di diluizione deve essere prelevata secondo buona pratica ingegneristica per determinare i livelli di fondo del particolato, che possono poi essere sottratti dai valori misurati nello scarico diluito. |
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Sonda di campionamento del particolato PSP (figure 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12) La sonda è la sezione iniziale di PTT e
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Tunnel di diluizione DT (figure da 4 a 12) Il tunnel di diluizione:
Lo scarico del motore deve essere accuratamente miscelato con l'aria di diluizione. Per sistemi a campionamento frazionario, la qualità della miscelazione deve essere controllata dopo la messa in servizio mediante un profilo di CO2 del tunnel con il motore in funzione (almeno quattro punti di misura equidistanti). Se necessario, si può usare un orificio di miscelazione. Nota: Se la temperatura ambiente in prossimità del tunnel di diluizione (DT) è inferiore a 293 K (20 °C), occorrono precauzioni per evitare perdite di particolato sulle pareti fredde del tunnel di diluizione. Si raccomanda pertanto di riscaldare e/o isolare il tunnel entro i limiti indicati. Ad elevati carichi del motore, il tunnel può essere raffreddato mediante mezzi non aggressivi, come una ventola di circolazione, purché la temperatura del fluido di raffreddamento non sia inferiore a 293 K (20 °C).
Lo scambiatore di calore deve avere una capacità sufficiente per mantenere la temperatura all'ingresso della ventola di aspirazione SB entro un intervallo di ± 11 K dalla temperatura di funzionamento media osservata durante la prova. |
1.2.1.2. Sistema di diluizione a flusso pieno (figura 13)
Viene descritto un sistema di diluizione basato sulla diluizione dello scarico totale in base al concetto di campionamento a volume costante (CVS). Si deve misurare il volume totale della miscela di gas di scarico e aria di diluizione. Si può utilizzare un sistema PDP, CFV o SSV.
Per la successiva raccolta del particolato, trasferire un campione del gas di scarico diluito al sistema di campionamento del particolato (punto 1.2.2, figure 14 e 15). Se l'operazione viene effettuata direttamente, si parla di diluizione singola. Se il campione viene diluito ancora una volta nel tunnel di diluizione secondaria, si parla di “doppia diluizione”, utile quando non è possibile rispettare il requisito di temperatura sulla faccia del filtro con la diluizione singola. Benché si tratti in parte di un sistema di diluizione, il sistema di doppia diluizione è descritto come modifica di un sistema di campionamento del particolato nel punto 1.2.2, (figura 15), perché le sue componenti sono in gran parte comuni a quelle di un tipico sistema di campionamento del particolato.
Le emissioni gassose possono essere determinate anche nel tunnel di diluizione del sistema di diluizione a flusso pieno. Pertanto, le sonde di campionamento per i componenti gassosi sono illustrate nella figura 13 ma non compaiono nell'elenco della descrizione. I rispettivi requisiti sono descritti nel punto 1.1.1.
Descrizioni (figura 13)
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Condotto di scarico EP La lunghezza del condotto di scarico dall'uscita del collettore di scarico del motore, dello scarico di un turbocompressore o del dispositivo di post-trattamento al tunnel di diluizione non deve essere superiore a 10 m. Se la lunghezza del sistema è superiore a 4 m, tutta la tubatura oltre i 4 m deve essere isolata, salvo per un misuratore dei fumi in linea, se usato. Lo spessore radiale dell'isolamento non deve essere inferiore a 25 mm. La conducibilità termica del materiale isolante deve avere un valore non superiore a 0,1 W/(m K) misurato a 673 K (400 °C). Per ridurre l'inerzia termica del condotto di scarico, si raccomanda un rapporto dello spessore sul diametro uguale o inferiore a 0,015. L'uso di sezioni flessibili deve essere limitato ad un rapporto lunghezza su diametro uguale o inferiore a 12. |
Figura 13
Sistema di diluizione a flusso pieno
Tutto il flusso di gas di scarico grezzo viene miscelato nel tunnel di diluizione DT con l'aria di diluizione. La portata del gas di scarico diluito viene misurata con una pompa volumetrica PDP, con un tubo di Venturi a portata critica CFV o con un tubo di Venturi subsonico SSV. Si può usare uno scambiatore di calore HE o una compensazione elettronica di flusso EFC per il campionamento proporzionale del particolato e per la determinazione del flusso. Poiché la determinazione della massa di particolato è basata sul flusso totale di gas di scarico diluito, non occorre calcolare il rapporto di diluizione.
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Pompa volumetrica PDP La PDP misura il flusso totale di gas di scarico diluito in base al numero di giri della pompa e alla sua cilindrata. La contropressione del sistema di scarico non deve essere abbassata artificialmente dalla PDP o dal sistema di immissione dell'aria di diluizione. La contropressione statica allo scarico, misurata con il sistema CVS in funzione, deve rimanere in un intervallo di ± 1,5 kPa intorno alla pressione statica misurata senza collegamento al CVS a pari velocità di rotazione e carico del motore. La temperatura della miscela gassosa immediatamente a monte del PDP deve essere pari alla temperatura media di funzionamento osservata durante la prova, senza compensazione di flusso, ± 6 K. La compensazione di flusso può essere usata solo se la temperatura all'entrata della PDP non supera i 323 K (50 °C). |
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Venturi a portata critica CFV Il CFV misura il flusso totale di scarico diluito mantenendo il flusso nelle condizioni strozzate (portata critica). La contropressione statica allo scarico misurata con il sistema CFV in funzione deve rimanere in un intervallo di ± 1,5 kPa della pressione statica misurata senza collegamento al CFV a pari velocità di rotazione e carico del motore. La temperatura della miscela gassosa immediatamente a monte del CFV deve essere pari alla temperatura media di funzionamento osservata durante la prova, senza compensazione di flusso, ± 11 K. |
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Tubo di Venturi subsonico SSV Il SSV misura il flusso totale di gas di scarico diluito in funzione della pressione e della temperatura d'ingresso nonché della caduta di pressione tra l'ingresso e la gola del SSV. La contropressione statica allo scarico misurata con il sistema SSV in funzione deve rimanere in un intervallo di ± 1,5 kPa della pressione statica misurata senza collegamento al SSV a pari velocità di rotazione e carico del motore. La temperatura della miscela gassosa immediatamente a monte del SSV deve essere pari alla temperatura media di funzionamento osservata durante la prova, senza compensazione di flusso, ± 11 K. |
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Scambiatore di calore HE (facoltativo se si usa EFC) Lo scambiatore di calore deve avere una capacità sufficiente a mantenere la temperatura entro i limiti sopraindicati. |
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Compensazione elettronica del flusso EFC (facoltativa se si usa HE) Se la temperatura all'ingresso della PDP, del CFV o del SSV non viene mantenuta entro i limiti sopraindicati, occorre utilizzare un sistema di compensazione del flusso per la misura continua della portata e per il controllo del campionamento proporzionale nel sistema per la determinazione del particolato. A questo scopo si usano i segnali di portata misurati in continuo per correggere la portata del campione attraverso i filtri del particolato del sistema di campionamento del particolato (figure 14 e 15). |
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Tunnel di diluizione DT Il tunnel di diluizione:
I gas di scarico del motore devono essere diretti a valle del punto in cui vengono introdotti nel tunnel di diluizione e accuratamente miscelati. Quando si utilizza la diluizione singola, un campione prelevato dal tunnel di diluizione viene trasferito al sistema di campionamento del particolato (punto 1.2.2, figura 14). La portata della PDP, del CFV o del SSV deve essere sufficiente a mantenere lo scarico diluito ad una temperatura uguale o inferiore a 325 K (52 °C) immediatamente prima del filtro principale del particolato. Quando si usa la doppia diluizione, un campione prelevato dal tunnel di diluizione viene trasferito al tunnel di diluizione secondaria dove viene ulteriormente diluito e poi fatto passare attraverso i filtri di campionamento (punto 1.2.2, figura 15). La portata della PDP, del CFV o del SSV deve essere sufficiente a mantenere la corrente di gas di scarico diluiti nel DT ad una temperatura uguale o inferiore a 464 K (191 °C) in corrispondenza della zona di campionamento. Il sistema di diluizione secondaria deve assicurare un'aria di diluizione secondaria sufficiente per mantenere la corrente di gas di scarico diluita due volte ad una temperatura uguale o inferiore a 325 K (52 °C) immediatamente prima del filtro principale del particolato. |
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Filtro dell'aria di diluizione DAF Si raccomanda di filtrare l'aria di diluizione e di depurarla su carbone vegetale per eliminare gli idrocarburi di fondo. L'aria di diluizione deve avere una temperatura di 298 K (25 °C) ± 5 K. Su richiesta del fabbricante l'aria di diluizione deve essere prelevata secondo buona pratica ingegneristica per determinare i livelli di fondo del particolato, che possono poi essere sottratti dai valori misurati nello scarico diluito. |
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Sonda di campionamento del particolato PSP La sonda è la sezione iniziale di PTT e
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1.2.2. Sistema di campionamento del particolato (figure 14 e 15)
Il sistema di campionamento del particolato è necessario per raccogliere il particolato sul filtro del particolato. Nel caso di diluizione a flusso parziale e campionamento totale, che consiste nel far passare l'intero campione di gas di scarico diluito attraverso i filtri, il sistema di diluizione (punto 1.2.1.1, figure 7 e 11) e di campionamento formano usualmente un'unità integrata. Nel caso della diluizione a flusso parziale con campionamento frazionario o della diluizione a flusso pieno, che consiste nel far passare attraverso i filtri solo una frazione del gas di scarico diluito, i sistemi di diluizione (punto 1.2.1.1, figure 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12 e punto 1.2.1.2, figura 13) e di campionamento costituiscono generalmente unità differenti.
Nella presenta direttiva il sistema di doppia diluizione DDS (figura 15) di un sistema di diluizione a flusso pieno è considerato una modifica specifica di un sistema di campionamento del particolato tipico come illustrato nella figura 14. Il sistema di doppia diluizione include tutte le parti importanti del sistema di campionamento del particolato, come portafiltri e pompa di campionamento, e in aggiunta alcuni dispositivi di diluizione, come una fornitura dell'aria di diluizione e un tunnel di diluizione secondaria.
Allo scopo di evitare qualsiasi impatto sugli anelli di regolazione, si raccomanda di tenere in marcia la pompa di campionamento durante l'intera prova. Per il metodo a filtro singolo usare un sistema di bypass per far passare il campione attraverso i filtri di campionamento nei momenti desiderati. Si deve minimizzare l'interferenza della procedura di commutazione sugli anelli di regolazione.
Descrizioni — Figure 14 e 15
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Sonda di campionamento del particolato PSP (figure 14 e 15) La sonda di campionamento del particolato illustrata nelle figure è la sezione d'inizio del condotto di trasferimento del particolato PTT. La sonda:
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Figura 14
Sistema di campionamento del particolato
Figura 15
Sistema di diluizione (solo sistema a flusso pieno)
Un campione del gas di scarico diluito viene trasferito dal tunnel di diluizione DT di un sistema di diluizione a flusso pieno attraverso la sonda di campionamento del particolato PSP e il condotto di trasferimento del particolato PTT al tunnel di diluizione secondaria SDT, dove viene diluito ancora una volta. Il campione viene fatto passare attraverso il portafiltro o i portafiltri FH che contengono i filtri di campionamento del particolato. La portata del flusso d'aria di diluizione è di solito costante, mentre la portata del campione viene controllata mediante il controllore di flusso FC3. Se si usa la compensazione elettronica di flusso EFC (figura 13), il flusso di gas di scarico diluito viene utilizzato come segnale di comando per FC3.
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Condotto di trasferimento del particolato PTT (figure 14 e 15) Il condotto di trasferimento del particolato deve avere una lunghezza non superiore a 1 020 mm, la quale deve essere minimizzata ogni qualvolta possibile. Le dimensioni sono valide per:
Il condotto di trasferimento:
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Tunnel di diluizione secondaria SDT (figura 15) Il tunnel di diluizione secondaria deve avere un diametro non inferiore a 75 mm ed essere di lunghezza sufficiente ad assicurare un tempo di residenza pari ad almeno 0,25 secondi per il campione diluito due volte. Il portafiltro principale, FH, deve essere disposto entro 300 mm dall'uscita di SDT. Il tunnel di diluizione secondaria:
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Portafiltri FH (figure 14 e 15) Per i filtri principale e di sicurezza si può usare un alloggiamento unico o alloggiamenti separati. Devono essere soddisfatti i requisiti dell'allegato III, appendice 1, punto 1.5.1.3. I portafiltri:
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Pompa di campionamento P (figure 14 e 15) La pompa di campionamento del particolato deve essere disposta ad una distanza sufficiente dal tunnel perché la temperatura del gas all'ingresso sia mantenuta costante (± 3 K), salvo si applichi la correzione di flusso mediante FC3. |
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Pompa dell'aria di diluizione DP (figura 15) (solo doppia diluizione a flusso pieno) La pompa dell'aria di diluizione deve essere disposta in modo tale che l'aria di diluizione secondaria venga fornita ad una temperatura di 298 K (25 °C) ± 5 K. |
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Controllore di flusso FC3 (figure 14 e 15) Usare un controllore di flusso per compensare le variazioni di portata del campione di particolato in conseguenza delle variazioni di temperatura e di contropressione nel percorso del campione, salvo siano disponibili altri mezzi. Il controllore di flusso è necessario se si applica la compensazione elettronica di flusso EFC (figura 13). |
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Dispositivo di misura del flusso FM3 (figure 14 e 15) (flusso del campione di particolato) Il contatore di gas o la strumentazione di misura del flusso deve essere disposto/a a distanza sufficiente dalla pompa del campione perché la temperatura del gas all'ingresso rimanga costante (± 3 K), salvo si applichi la correzione di flusso mediante FC3. |
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Dispositivo di misura del flusso FM4 (figura 15) (aria di diluizione, solo doppia diluizione a flusso pieno) Il contatore di gas o la strumentazione di misura del flusso devono essere disposti in modo tale che la temperatura del gas all'ingresso rimanga su 298 K (25 °C) ± 5 K. |
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Valvola a sfera BV (facoltativa) La valvola a sfera deve avere un diametro non inferiore al diametro interno del condotto di campionamento e un tempo di commutazione inferiore a 0,5 secondi. Nota: Se la temperatura ambiente in prossimità di PSP, PTT, SDT e FH è inferiore a 239 K (20 °C), prendere delle precauzioni per evitare perdite di particolato sulle pareti fredde di queste parti. Si raccomanda pertanto di riscaldare e/o isolare queste parti nei limiti indicati nelle rispettive descrizioni. Si raccomanda anche che la temperatura della faccia del filtro durante il campionamento non sia inferiore a 293 K (20 °C). Ad elevati carichi del motore, le parti sopraindicate possono essere raffreddate mediante un mezzo non aggressivo, come una ventola di circolazione, sempreché la temperatura del fluido di raffreddamento non sia inferiore a 293 K (20 °C).» |
ALLEGATO III
«ALLEGATO XIII
DISPOSIZIONI PER MOTORI IMMESSI SUL MERCATO IN REGIME DI FLESSIBILITÀ
Su richiesta di un costruttore di macchine (OEM) e previo permesso accordato da un'autorità di omologazione, nel periodo compreso tra due fasi successive di applicazione dei valori limite sulle emissioni, un costruttore di motori può immettere sul mercato una quantità limitata di motori che rispettano soltanto i valori limite della fase precedente, in conformità delle seguenti disposizioni.
1. AZIONI DEL COSTRUTTORE DEL MOTORE E DELL'OEM
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1.1. |
L'OEM che intenda far ricorso al regime di flessibilità chiede a qualsiasi autorità di omologazione l'autorizzazione ad acquistare dai propri fornitori di motori, nel periodo intercorrente fra due fasi, le quantità di motori indicate ai seguenti paragrafi 1.2 e 1.3, che non sono conformi agli attuali valori limite, ma sono stati omologati secondo i valori limiti vigenti per la fase immediatamente precedente. |
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1.2. |
Il numero di motori immesso sul mercato in regime di flessibilità non deve superare, per una data categoria di motori, il 20 % delle vendite (calcolate come media delle vendite degli ultimi cinque anni sul mercato dell'Unione europea) di macchine munite di motori di quella categoria realizzate annualmente dall'OEM. Qualora un OEM abbia commercializzato nell'Unione europea apparecchiature per un periodo inferiore ai cinque anni, la media è calcolata sulla base del periodo di commercializzazione effettivo. |
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1.3. |
In alternativa a quanto disposto al punto 1.2, l'OEM ha facoltà di richiedere per il proprio fornitore l'autorizzazione ad immettere sul mercato una quantità fissa di motori in regime di flessibilità. Il numero di motori di ciascuna categoria non dovrà superare i seguenti valori:
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1.4. |
Nella sua richiesta all'autorità di omologazione, l'OEM dovrà includere quanto segue:
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1.5. |
L'OEM notifica il ricorso al regime di flessibilità alle autorità di omologazione di ciascuno Stato membro. |
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1.6. |
L'OEM fornisce all'autorità che rilascia le omologazioni ogni informazione attinente all'attuazione del regime di flessibilità che l'autorità di omologazione possa giudicare necessaria per adottare una decisione. |
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1.7. |
L'OEM trasmette con periodicità semestrale alle autorità di omologazione di ciascuno Stato membro una relazione sull'implementazione dei regimi di flessibilità cui ha fatto ricorso. La relazione comprende i dati cumulativi relativi al numero dei motori immessi sul mercato in base al regime di flessibilità, il numero di serie dei motori e delle macchine mobili non stradali e gli Stati membri in cui le macchine sono state immesse sul mercato. Tale procedura resta applicabile fin quando rimarrà in vigore un regime di flessibilità. |
2. AZIONI DEL COSTRUTTORE DEL MOTORE
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2.1. |
Un costruttore di motori può immettere sul mercato motori nell'ambito di un regime flessibile se dispone dell'autorizzazione di cui al punto 1 del presente allegato. |
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2.2. |
Il costruttore di motori è tenuto ad apporre sui motori in questione una marcatura con il testo seguente: “Motore immesso sul mercato in regime di flessibilità”. |
3. AZIONI DELL'AUTORITÀ CHE RILASCIA LE OMOLOGAZIONI
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3.1. |
L'autorità di omologazione valuta la richiesta di ricorso al regime di flessibilità e la documentazione allegata. Essa informa quindi l'OEM della decisione, positiva o negativa, raggiunta in merito alla concessione del ricorso al regime di flessibilità.» |
ALLEGATO IV
Sono inseriti i seguenti allegati:
«ALLEGATO XIV
Fase II CCNR (30)
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PN (kW) |
CO (g/kWh) |
HC (g/kWh) |
NOx (g/k/Wh) |
PT (g/kWh) |
|
37 ≤ PN < 75 |
6,5 |
1,3 |
9,2 |
0,85 |
|
75 ≤ PN < 130 |
5,0 |
1,3 |
9,2 |
0,70 |
|
P ≥ 130 |
5,0 |
1,3 |
n ≥ 2 800 tr/min = 9,2 500 ≤ n < 2 800 tr/min = 45 n (-0.2) |
0,54 |
ALLEGATO XV
Fase II CCNR (31)
|
PN (kW) |
CO (g/kWh) |
HC (g/kWh) |
NOx (g/kWh) |
PT (g/kWh) |
|
18 ≤ PN < 37 |
5,5 |
1,5 |
8,0 |
0,8 |
|
37 ≤ PN < 75 |
5,0 |
1,3 |
7,0 |
0,4 |
|
75 ≤ PN < 130 |
5,0 |
1,0 |
6,0 |
0,3 |
|
130 ≤ PN < 560 |
3,5 |
1,0 |
6,0 |
0,2 |
|
PN ≥ 560 |
3,5 |
1,0 |
n ≥ 3 150 min-1 = 6,0 343 ≤ n < 3 150 min-1 = 45 n(-0,2) - 3 n < 343 min-1 = 11,0 |
0,2 |
(1) GU C 220 del 16.9.2003, pag. 16.
(2) Parere del Parlamento europeo del 21 ottobre 2003 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale). Decisione del Consiglio del 30 marzo 2004 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).
(3) GU L 59 del 27.2.1998, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/88/CE (GU L 35 dell'11.2.2003, pag. 28).
(4) GU L 164 del 30.6.1994, pag. 15. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(5) GU L 301 del 28.10.1982, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.
(6) Identico al ciclo D2 di cui al punto 8.4.1 della norma ISO8178-4: 2002(E).
(7) Identico al ciclo D2 di cui al punto 8.4.1 della norma ISO8178-4: 2002(E).
(8) I motori ausiliari a velocità costante devono essere certificati conformi al ciclo di lavoro ISO D2, ossia il ciclo in regime stazionario a 5 modi specificato al precedente punto 3.7.1.2, mentre i motori ausiliari a velocità variabile devono essere certificati conformi al ciclo di lavoro ISO C1, ossia il ciclo in regime stazionario a 8 modalità specificato al precedente punto 3.7.1.1.
(9) Identico al ciclo E3 descritto ai punti 8.5.1, 8.5.2 e 8.5.3 dell'ISO8178-4: standard 2002(E). I quattro modi presuppongono una curva di potenza media dell'elica basata su misurazioni in condizioni di funzionamento.
(10) Identico al ciclo E2 descritto ai punti 8.5.1, 8.5.2 e 8.5.3 dell'ISO8178-4: standard 2002(E).
(11) Identico al ciclo F della norma ISO 8178-4: norma 2002(E).»;
(12) Il procedimento di taratura è identico per le prove NRSC e NRTC, eccezion fatta per le prescrizioni dei punti 1.11. e 2.6.»;
(13) Nel caso degli NOx, la concentrazione di NOx (NOxconc o NOxconcc) va moltiplicata per KHNOx (fattore di correzione degli NOx in funzione dell'umidità menzionato al punto 1.3.3) nella maniera seguente: KHNOx x conc o KHNOx x concc.
(14) La portata massica del particolato PTmass va moltiplicata per Kp (fattore di correzione dell'umidità per il particolato menzionato al punto 1.4.1).
(15) I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei loro valori limite è stata applicata la norma ISO 4259 «Prodotti petroliferi. Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova» e per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; per fissare un valore minimo e uno massimo, la differenza minima è 4R (R ≤ riproducibilità).
Nonostante questo accorgimento, necessario per ragioni tecniche, il produttore di un carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R e il valore medio nel caso siano indicati limiti minimi e massimi. In caso di dubbi sulla conformità di un carburante alle specifiche si applicano le disposizioni della norma ISO 4259.
(16) La forcella del numero di cetano non è conforme alla prescrizione che impone una forcella minima di 4R; tuttavia, in caso di controversia tra il fornitore e il consumatore del carburante, si può applicare la norma ISO 4259, eseguendo misurazioni ripetute fino ad acquisire la necessaria precisione invece di ricorrere ad una determinazione unica.
(17) Indicare l'effettivo tenore di zolfo del carburante utilizzato per la prova.
(18) Anche se la stabilità all'ossidazione è controllata, è probabile che la durata di conservazione a magazzino sia limitata. Per le condizioni e la durata di immagazzinaggio chiedere istruzioni al fornitore.
(19) I valori indicati nelle specifiche sono «valori effettivi». Per la definizione dei loro valori limite è stata applicata la norma ISO 4259 «Prodotti petroliferi. Determinazione e applicazione dei dati di precisione in relazione ai metodi di prova» e per fissare un valore minimo si è tenuto conto di una differenza minima di 2R sopra lo zero; per fissare un valore minimo e uno massimo, la differenza minima è 4R (R = riproducibilità).
Nonostante questo accorgimento, necessario per ragioni tecniche, il produttore di un carburante deve cercare di ottenere un valore zero quando il valore massimo stabilito è 2R e il valore medio nel caso siano indicati limiti minimi e massimi. In caso di dubbi sulla conformità di un carburante alle specifiche si applicano le disposizioni della norma ISO 4259.
(20) La forcella del numero di cetano non è conforme alla prescrizione che impone una forcella minima di 4R; tuttavia, in caso di controversia tra il fornitore e il consumatore del carburante, si può applicare la norma ISO 4259, eseguendo misurazioni ripetute fino ad acquisire la necessaria precisione invece di ricorrere ad una determinazione unica.
(21) Indicare l'effettivo tenore di zolfo del carburante utilizzato per la prova di tipo I.
(22) Anche se la stabilità all'ossidazione è controllata, è probabile che la durata di conservazione a magazzino sia limitata. Per le condizioni e la durata di immagazzinaggio chiedere istruzioni al fornitore.
(23) Se i motori capostipite sono più di uno, indicare i risultati per ciascuno di essi.
(24) Non deve essere maggiore del 10 % della potenza misurata durante la prova.
(25) Indicare le figure secondo i numeri definiti nell'allegato VI, punto 1.
(26) Cancellare la dicitura inutile.
(27) Se i motori capostipite sono più di uno, indicare i risultati per ciascuno di essi.»
(28) Potenza non corretta, misurata conformemente al punto 2.4 dell'allegato I.
(29) Le figure da 4 a 12 mostrano diversi tipi di sistemi di diluizione a flusso parziale che possono essere generalmente usati per la prova in regime stazionario (NRSC); tuttavia, a causa dei vincoli molto rigorosi della prova in regime transitorio, per quest'ultima sono ammessi solo sistemi di diluizione a flusso parziale (figure da 4 a 12) che soddisfano tutte le prescrizioni riportate al punto 2,4 dell'allegato III, appendice 1, nella parte intitolata “Specifiche del sistema di diluizione a flusso parziale”
(30) Protocollo 19 CCNR, risoluzione della Commissione centrale per la navigazione sul Reno del 11 maggio 2000.
(31) Protocollo 21 CCNR, risoluzione della Commissione centrale per la navigazione sul Reno del 31 maggio 2001.»