32004L0021

Direttiva 2004/21/CE della Commissione, del 24 febbraio 2004, relativa alle restrizioni in tema di commercializzazione e d'impiego di coloranti azoici (tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio) (Testo rilevante ai fini del SEE)

Gazzetta ufficiale n. L 057 del 25/02/2004 pag. 0004 - 0005


Direttiva 2004/21/CE della Commissione

del 24 febbraio 2004

relativa alle restrizioni in tema di commercializzazione e d'impiego di coloranti azoici (tredicesimo adeguamento al progresso tecnico della direttiva 76/769/CEE del Consiglio)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2002/61/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio relativa alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di talune sostanze e preparati pericolosi (coloranti azoici)(1), in particolare l'articolo 2,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 2002/61/CE recante diciannovesima modifica della direttiva 76/769/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, che verte sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alle restrizioni in materia di immissione sul mercato e di uso di alcune sostanze e preparati pericolosi(2), vieta l'utilizzo di determinati coloranti azoici in articoli tessili e di cuoio. Gli articoli tessili e di cuoio in oggetto non possono essere commercializzati a meno che risultino conformi alle prescrizioni stabilite in tale direttiva.

(2) L'articolo 2 della direttiva 2002/61/CE prescrive che si adottino metodi di prova per l'applicazione del punto 43 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

(3) Il Comitato europeo di normalizzazione (CEN) ha sviluppato metodi di prova da utilizzare per controllare gli articoli tessili e di cuoio ai fini dell'applicazione del punto 43 dell'allegato I della direttiva 76/769/CEE.

(4) La presente direttiva va applicata senza che ciò rechi pregiudizio alle disposizioni della legislazione comunitaria che stabiliscono prescrizioni di minima per la protezione dei lavoratori, con particolare riferimento alla direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro(3), e la direttiva 90/394/CEE del Consiglio, del 28 giugno 1990, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni durante il lavoro(4) (sesta direttiva particolare a termini dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE.

(5) I provvedimenti di cui alla presente direttiva risultano conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte all'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei preparati e delle sostanze pericolosi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato I della direttiva 76/769/CEE è modificato come indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1. Gli Stati membri pongono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per uniformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 2004. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno da essi adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 24 febbraio 2004.

Per la Commissione

Erkki Liikanen

Membro della Commissione

(1) GU L 243 dell'11.9.2002, pag. 15.

(2) GU L 262 del 27.9.1976, pag. 201. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/53/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 178 del 17.7.2003, pag. 24).

(3) GU L 183 del 29.6.1989, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(4) GU L 196 del 26.7.1990, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/38/CE (GU L 148 dell'1.6.1999, pag. 66).

ALLEGATO

L'allegato II della direttiva 76/769/CEE è modificato come segue:

1) al punto 43 "coloranti azoici", nella seconda colonna, il punto 1 è sostituito dal seguente testo:

"1. I coloranti azoici che, per scissione di uno o più gruppi azoici, possono rilasciare una o più delle ammine aromatiche elencate nell'appendice in concentrazioni individuabili, cioè superiori a 30 ppm negli articoli finiti o nelle parti colorate degli stessi, secondo i metodi di prova riportati in tale appendice, non vanno impiegati in articoli tessili e di cuoio che potrebbero entrare in contatto diretto e prolungato con la pelle o la cavità orale umana, quali ad esempio:

- capi d'abbigliamento, biancheria da letto, asciugamani, articoli per capelli, parrucche, cappelli, pannolini ed altri articoli sanitari, sacchi a pelo,

- calzature, guanti, cinturini per orologi, borse, portamonete/portafogli, cartelle porta documenti, coprisedie, borse portate attorno al collo,

- giocattoli tessili o in cuoio o comportanti parti tessili o di cuoio,

- filati e tessuti destinati al consumatore finale.";

2) al punto 43 dell'appendice si aggiunge quanto segue:

"Elenco dei metodi di prova

>SPAZIO PER TABELLA>"