30.4.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 116/20 |
RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO
del 29 aprile 2004
relativo a un modello di protocollo che istituisce negli Stati membri partenariati tra il settore pubblico e quello privato per ridurre i danni causati dalla criminalità organizzata
(2004/C 116/07)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
considerando quanto segue:
(1) |
Uno degli obiettivi dell'Unione europea è offrire ai cittadini un livello elevato di sicurezza all'interno di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. |
(2) |
Tale obiettivo è realizzato prevedendo la criminalità organizzata e lottando contro tale fenomeno mediante una più stretta cooperazione tra le forze di polizia e le altre autorità competenti negli Stati membri. |
(3) |
La strategia dell'Unione Europea per l'inizio del nuovo millennio in materia di prevenzione e controllo della criminalità organizzata, ed in particolare il suo capitolo 2.3, sottolinea l'importanza di rafforzare la prevenzione della criminalità organizzata e le forme di partenariato tra sistema di giustizia penale e società civile. |
(4) |
Le raccomandazioni contenute nella relazione UE 2003 sulla criminalità organizzata sostengono i partenariati tra le organizzazioni pubbliche e quelle private in quanto importante strategia ai fini della prevenzione della criminalità. |
(5) |
La raccomandazione n. 8 della relazione finale sul secondo ciclo di valutazioni reciproche invita gli Stati membri ad esaminare la messa punto di strumenti atti a facilitare la conclusione di accordi formali tra le strutture di contrasto e le compagnie private. |
(6) |
I risultati del congresso «Affrontare la criminalità organizzata nell'ambito di un partenariato» (Dublino, 20-21 novembre 2003) cofinanziato all'interno del programma della Comunità europea AGIS e sviluppato tramite un partenariato delle future presidenze irlandese e olandese del Consiglio con il sostegno dell'Europol e della Commissione europea affrontano parimenti tale questione. |
(7) |
Se non si farà nulla per contenerla, la criminalità organizzata sarà sempre più causa di gravi danni sociali ed economici per i governi e le imprese, oltre a nuocere seriamente alla qualità di vita dei cittadini. |
(8) |
L'intera società ha interesse a prevenire l'avanzata e la penetrazione della criminalità organizzata, che deve essere contrastata sul piano locale, nazionale e dell'UE. |
(9) |
I settori pubblico e privato hanno entrambi interesse a definire congiuntamente le modalità per determinare e prevenire l'incidenza dei danni derivanti dalle attività della criminalità organizzata. Sistemi di partenariato in materia di lotta contro la criminalità organizzata esistono già o sono in fase di creazione sotto varie forme in alcuni Stati membri ed hanno fornito risultati positivi. Tali sistemi comprendono partenariati tra il settore pubblico e quello privato che operano con successo a titolo informale. |
(10) |
I sistemi di partenariato previsti nel contesto della presente risoluzione lasciano impregiudicati gli obblighi legali e regolamentari che incombono al settore privato per quanto riguarda la lotta alla criminalità organizzata, e in particolare la lotta al riciclaggio di denaro. |
(11) |
L'efficace funzionamento delle strutture di partenariato nel settore doganale ha portato all'aumento delle informazioni disponibili e alla riduzione dei costi per le imprese, |
INCORAGGIA i governi degli Stati membri
a promuovere l'utilizzo, ove opportuno, del modello di protocollo allegato alla presente risoluzione, da parte delle rispettive autorità competenti che desiderano istituire o sviluppare partenariati tra il settore pubblico e quello privato, sulla base della fiducia reciproca e del comune obiettivo di ridurre i danni causati dalla criminalità organizzata.
Fatto a Bruxelles, addì 29 aprile 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
M. McDOWELL
ALLEGATO
MODELLO DI PROTOCOLLO PER L'ISTITUZIONE DI PARTENARIATI TRA IL SETTORE PUBBLICO E QUELLO PRIVATO AL FINE DI RIDURRE I DANNI CAUSATI DALLA CRIMINALITÀ ORGANIZZATA
I protocolli nazionali per l'istituzione di partenariati tra il settore pubblico e quello privato possono contenere, senza che ciò sia limitativo, disposizioni relative ai seguenti aspetti:
A. Struttura e partecipazione
Riguardo alla struttura ed alla partecipazione ai partenariati tra il settore pubblico e quello privato, gli Stati membri possono prendere in considerazione l'inclusione dei seguenti elementi
Piattaforma nazionale per monitorare il processo di partenariato
1. |
La piattaforma nazionale potrebbe essere composta di membri appropriati delle strutture di contrasto, membri di organismi rappresentativi dell'industria e/o delle principali imprese/società/industrie, organizzazioni di consumatori, rappresentanti pubblici eletti, funzionari dei dipartimenti governativi e degli enti statali competenti, rappresentanti delle vittime e di organizzazioni non governative. Previo accordo, si potrebbe inoltre prevedere la partecipazione di rappresentanti del mondo accademico o di altri organismi di ricerca con esperienza nel settore della criminalità organizzata e delle sua prevenzione. |
2. |
L'istituzione di sottogruppi di esperti, con competenze specifiche per settore o riguardo a forme particolari di criminalità organizzata (ad esempio la contraffazione), che riferirebbero alla piattaforma nazionale. L'eventuale necessità di colmare le lacune in termini di conoscenze o competenze in settori quali la contabilità a fini giudiziari (forensic accounting), la finanza o la tecnologia dell'informazione, ecc. potrebbe costituire un fattore importante al riguardo. |
3. |
I sottogruppi di esperti potrebbero essere composti di membri delle strutture di contrasto e di organismi rappresentativi specifici dell'industria/impresa o delle principali società operanti nel settore in questione. Anche delle autorità di regolamentazione potrebbero essere incluse, laddove esistenti. |
B. Mandato e ruolo
a) |
Il mandato della piattaforma nazionale potrebbe essere il seguente:
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b) |
Il mandato dei sottogruppi di esperti potrebbe essere il seguente:
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C. Procedure
1. |
A richiesta di una delle parti della piattaforma nazionale o di un sottogruppo di esperti, le informazioni fornite dovrebbero essere considerate riservate. Le informazioni potrebbero inoltre essere scambiate nel rispetto dell'anonimato, ad esempio un organismo rappresentativo potrebbe trasmettere informazioni su uno dei suoi membri senza specificare il nome dell'impresa o della persona. |
2. |
Non si applicherebbero sanzioni ai rappresentanti di imprese private o dell'industria che desiderassero trasmettere informazioni su reati da loro subiti e non segnalati in precedenza alle pertinenti strutture di contrasto, ad esempio, per motivi connessi alla riservatezza o credibilità del cliente. |
3. |
Non sussisterebbe per qualsiasi parte della piattaforma nazionale o sottogruppo di esperti l'obbligo di fornire informazioni. Lo scambio di informazioni dovrebbe avvenire su base volontaria ma potrebbe essere utilizzato dalle strutture di contrasto a fini di indagine. |
D. Settori che saranno coperti dai gruppi di esperti
Finanza e banche
Tecnologia dell'informazione e Internet
Prodotti di design
Industria musicale
Industria farmaceutica
Industria automobilistica
Settore dei trasporti
Industria degli armamenti
Vendita al dettaglio
Industria dei servizi (industria dell'intrattenimento, alberghi, ristoranti)
Industria del tabacco e
Qualsiasi altro settore pertinente.