28.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 381/84


AZIONE COMUNE 2004/909/PESC DEL CONSIGLIO

del 26 novembre 2004

sull'istituzione di una squadra di esperti per un'eventuale missione integrata di polizia, Stato di diritto e amministrazione civile dell'Unione europea per l'Iraq

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 14 e 26,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea è impegnata a favore di un Iraq sicuro, stabile, unificato, prospero e democratico che contribuisca positivamente alla stabilità della regione. L'UE sostiene il popolo e il governo provvisorio iracheni nei loro sforzi per la ricostruzione economica, sociale e politica dell'Iraq nell'ambito dell'attuazione della risoluzione 1546 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite dell' 8 giugno 2004.

(2)

Il 5 novembre 2004 il Consiglio europeo ha accolto con soddisfazione la missione conoscitiva congiunta per un'eventuale operazione integrata di polizia e Stato di diritto per l'Iraq e ne ha esaminato la relazione. Il Consiglio europeo ha riconosciuto quanto importante sia rafforzare l'ordinamento giudiziario penale, nel rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Ha preso atto dell'auspicio espresso dalle autorità irachene che l'UE si impegni più attivamente in Iraq e che il rafforzamento del settore giudiziario penale corrisponda alle esigenze e alle priorità irachene.

(3)

Il Consiglio europeo ha deciso che entro il novembre 2004 dovrebbe essere inviata una squadra di esperti incaricata di proseguire il dialogo con le autorità irachene, avviare una pianificazione iniziale di un'eventuale missione integrata di polizia, Stato di diritto e amministrazione civile, che si prevede abbia inizio dopo le elezioni, programmate per il 30 gennaio 2005 e, in particolare, valutare i bisogni più urgenti di tale missione in materia di sicurezza. Dovrebbe parimenti essere promosso il dialogo con altri paesi della regione su queste ed altre questioni.

(4)

L'UE si avvarrà del dialogo con l'Iraq e con i suoi vicini per promuovere un impegno costante a livello regionale e il sostegno del rafforzamento della sicurezza e del processo politico e di ricostruzione in Iraq sulla base dell'inclusività, dei principi democratici, del rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, nonché il sostegno della sicurezza e della cooperazione nella regione.

(5)

Siffatta missione dovrebbe essere sicura, indipendente e distinta, ma sarebbe complementare e apporterebbe valore aggiunto alle iniziative internazionali in atto e svilupperebbe sinergie con le attuali iniziative della Comunità e degli Stati membri. Per una missione in Iraq occorre esaminare in modo adeguato tutte le questioni inerenti alla sicurezza prima di prendere qualsiasi decisione.

(6)

Alla luce dell'attuale situazione della sicurezza in Iraq e a Baghdad, lo spiegamento della squadra di esperti, o di elementi della stessa, all'interno dell'Iraq (comprese la portata e la durata di tale spiegamento) dovrebbe essere deciso solo in base ad appropriati pareri e valutazioni sulla sicurezza e a condizione che sia predisposto un adeguato apparato di sicurezza e logistico per ridurre al minimo il livello di rischio.

(7)

La squadra di esperti espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che costituisce una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza e l'incolumità delle persone e per la stabilità dell'Iraq e che potrebbe nuocere agli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune (PESC) fissati nell'articolo 11 del trattato sull'Unione europea.

(8)

Secondo le linee guida definite dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo del Segretario Generale/Alto Rappresentante (in seguito denominato «SG/AR») ai sensi degli articoli 18 e 26 del trattato sull'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   È istituita una squadra di esperti incaricata di proseguire il dialogo con le autorità irachene, avviare la pianificazione iniziale di un'eventuale missione integrata di polizia, Stato di diritto e amministrazione civile, che si prevede abbia inizio dopo le elezioni del gennaio 2005 e, in particolare, valutare i bisogni più urgenti di tale missione in materia di sicurezza. È parimenti promosso il dialogo con altri paesi della regione su queste e altre questioni.

2.   Lo spiegamento della squadra di esperti ha luogo entro la fine del novembre 2004.

3.   La squadra di esperti agisce conformemente al mandato di cui all'articolo 2.

Articolo 2

Mandato

1.   La squadra di esperti deve elaborare, entro la fine del gennaio 2005, una relazione contenente opzioni dettagliate per rispondere agli obiettivi di cui sopra. Le sue conclusioni sono suffragate da un'analisi approfondita riguardante sia la fattibilità delle opzioni e il loro valore aggiunto rispetto alle iniziative nazionali e internazionali attuali e previste in questo settore, sia i vincoli di sicurezza.

2.   La squadra di esperti basa la pianificazione iniziale sulla dichiarazione del Consiglio europeo secondo cui «pur ritenendo fattibili in questo momento attività al di fuori dell'Iraq con la presenza di elementi di collegamento all'interno del paese, il Consiglio europeo concorda sulla necessità di valutare adeguatamente tutti gli aspetti in materia di sicurezza prima che si prenda una qualsiasi decisione riguardo a una missione all'interno dell'Iraq». Deve essere condotto un dialogo con altri paesi della regione.

3.   La relazione individua e include in particolare:

un'analisi globale e dettagliata della situazione della sicurezza in Iraq comprendente una valutazione dettagliata dei rischi per tutti gli aspetti dell'eventuale missione in Iraq. L'analisi deve tener conto degli ultimi sviluppi verificatisi nel paese nel periodo precedente la presentazione della relazione. Essa deve inoltre informare sui piani di contingenza per gli elementi della missione presenti in Iraq in caso di deterioramento della situazione della sicurezza,

i settori in cui potrebbe essere fornita consulenza politica, gli obiettivi specifici di tale consulenza e il tipo di conoscenze specialistiche necessarie per fornirla,

le specifiche esigenze di formazione, l'esatto gruppo destinatario di tale formazione e i meriti rispettivi dei vari metodi di formazione (anche all'interno e all'esterno del paese),

le norme internazionali pertinenti (in particolare quelle dell'ONU, del Consiglio d'Europa o dell'OSCE) di cui si dovrebbe tener conto nel materiale usato per la formazione,

le possibilità di cooperazione con l'ONU, conformemente alla dichiarazione comune UE-ONU sulla gestione delle crisi,

l'assistenza che altri donatori forniscono attualmente o prevedono di fornire nei settori pertinenti all'operazione pianificata,

i legami con gli attuali quadri di coordinamento dell'assistenza in Iraq e i quadri di sviluppo nazionali,

le possibili zone di spiegamento, all'interno e all'esterno dell'Iraq,

i tempi dello spiegamento,

i requisiti di personale, logistici, tecnici e di sicurezza,

gli elementi necessari per elaborare un bilancio per le diverse opzioni,

gli elementi necessari per elaborare progetti di accordi sullo status della missione.

4.   La squadra di esperti conduce un dialogo appropriato con le autorità irachene a livello sia nazionale sia regionale, nel settore della giustizia penale e con altri attori pertinenti. Essa deve avere contatti regolari con il ministero iracheno della pianificazione, responsabile del coordinamento generale delle iniziative di assistenza. La squadra instaura altresì uno stretto contatto con l'Ufficio della Commissione europea per l'Iraq (attualmente con sede ad Amman), i programmi bilaterali degli Stati membri, la missione di assistenza delle Nazioni Unite (l'UNAMI) e il gruppo delle Nazioni Unite per lo sviluppo, altri importanti fornitori di assistenza internazionale nonché le autorità della regione.

5.   La squadra di esperti comprenderà un piccolo nucleo di lavoro che può essere integrato, se del caso, con esperti distaccati per un breve periodo.

Articolo 3

Capo della squadra di esperti e membri della squadra di esperti

1.   Il sig. Pieter Feith è nominato capo della squadra di esperti. Seleziona i membri della squadra di esperti sotto l'autorità dell'SG/AR. Il capo della squadra di esperti consulta il Comitato politico e di sicurezza (in seguito denominato «CPS») su questioni inerenti le dimensioni e la composizione della stessa squadra di esperti.

2.   Il capo e i membri della squadra di esperti sono distaccati dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'UE. Tutti i membri della squadra di esperti restano subordinati all'autorità dello Stato membro o dell'istituzione dell'UE di distacco e assolvono i loro compiti e operano nell'interesse della squadra di esperti. Sia durante che dopo l'esecuzione del loro mandato, i membri della squadra di esperti mantengono il massimo riserbo su tutti i fatti e tutte le informazioni riguardanti la squadra.

3.   Lo Stato membro o l'istituzione dell'UE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali richieste di indennizzo, connesse al distacco, presentate dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato membro o l'istituzione dell'UE in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

4.   Il capo della squadra di esperti dirige la squadra di esperti e ne assume la gestione.

Articolo 4

Controllo politico e relazioni

1.   Il capo della squadra di esperti opera sotto l'autorità dell’SG/AR a cui riferisce. Il CPS riceve periodicamente relazioni a cura del capo della squadra di esperti.

2.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita controllo politico. Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

Articolo 5

Sicurezza

1.   Spetta al capo di tale squadra, in consultazione con il rappresentante del servizio di sicurezza del Consiglio nella missione, garantire l'osservanza delle norme minime di sicurezza applicabili alla squadra di esperti.

2.   Gli Stati membri si impegnano a fornire alla squadra di esperti un alloggio sicuro, giubbotti antiproiettile e una stretta protezione all'interno dell'Iraq.

3.   Il capo della squadra di esperti si consulta con il CPS sulle questioni di sicurezza concernenti lo spiegamento della squadra secondo le istruzioni impartite dall'SG/AR.

Articolo 6

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla squadra di esperti è di 1 058 000 EUR.

2.   La spesa finanziata dall'importo di cui al paragrafo 1 è gestita in conformità delle procedure e delle regole applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino proprietà della Comunità.

3.   La Commissione firma un contratto con il capo della squadra di esperti. Quest'ultimo riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto a supervisione da parte della stessa, su tutti gli aspetti di bilancio delle attività intraprese nell'ambito del suo contratto. Il capo della squadra di esperti è responsabile dinanzi alla Commissione di tutte le spese.

4.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi della squadra di esperti, compresi quelli legati alla sua sicurezza.

5.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

Articolo 7

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa cessa di produrre effetti il 15 febbraio 2005.

Articolo 8

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 26 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

B. R. BOT