14.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 315/52 |
POSIZIONE COMUNE 2004/694/PESC DEL CONSIGLIO
dell’11 ottobre 2004
relativa ad ulteriori misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 30 marzo 2004, il Consiglio ha adottato la posizione comune 2004/293/PESC (1) che proroga le misure a sostegno dell'effettiva attuazione del mandato del tribunale penale internazionale per la ex Jugoslavia (ICTY) sotto forma di restrizioni all'ammissione di persone coinvolte in attività che possano aiutare latitanti a continuare a sottrarsi alla giustizia per reati di cui sono stati incriminati dall'ICTY, o che agiscono comunque in una maniera che possa ostacolare l'efficace attuazione del mandato dell'ICTY. |
(2) |
Il Consiglio ha ribadito la necessità di intensificare gli sforzi per tradurre Radovan Karadžić, Ratko Mladić e Ante Gotovina dinanzi all'ICTY. |
(3) |
Per completare le misure raccomandate nella risoluzione 1503 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, adottata il 28 agosto 2003, contro individui, gruppi o organizzazioni che aiutano imputati latitanti e tenuto conto che la risoluzione invita tutti gli Stati ad intensificare la cooperazione con l'ICTY, con particolare riguardo a Radovan Karadžić, Ratko Mladić e Ante Gotovina, il Consiglio reputa opportuno congelare i beni di tali persone nel quadro dello sforzo globale compiuto dall'UE per impedire che sia loro prestata una qualsiasi forma di aiuto e per consegnarli all'ICTY. |
(4) |
Se del caso, il Consiglio rinnoverà o modificherà le presenti misure qualora le persone soggette al congelamento dei beni continuino ad essere latitanti. |
(5) |
Per l'attuazione delle presenti misure è necessaria un’azione della Comunità, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:
Articolo 1
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti alle persone fisiche di cui all'elenco dell'allegato, che sono state incriminate dall'ICTY.
2. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche di cui all'allegato.
3. Deroghe possono essere concesse per fondi o risorse economiche che sono:
a) |
necessari per coprire le spese di base, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici; |
b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; |
c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; |
d) |
necessari per coprire spese. |
4. Il paragrafo 2 non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) |
interessi o altri profitti dovuti su detti conti; o |
b) |
pagamenti dovuti nel quadro di contratti, accordi o obblighi anteriori alla data in cui tali conti sono stati assoggettati alle misure restrittive, |
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino ad essere soggetti al paragrafo 1.
Articolo 2
Il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche dell'elenco riportato in allegato, come d'uopo.
Articolo 3
Per massimizzare l’impatto delle succitate misure, l’Unione europea incoraggia i paesi terzi a adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente posizione comune.
Articolo 4
La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data di adozione. Essa si applica per un periodo di 12 mesi. Essa è oggetto d'esame continuo ed è, se del caso, rinnovata o modificata se il Consiglio ritiene che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Articolo 5
La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 11 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. R. BOT
(1) GU L 94 del 31.3.2004, pag. 65.
ALLEGATO
Elenco delle persone di cui all'articolo 1
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nato il 19.6.1945 nel comune di Savnik, Serbia e Montenegro |
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nato il 12.3.1942 nel comune di Kalinovik, Bosnia-Erzegovina |
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nato il 12.10.1955 nell'isola di Pasman, comune di Zara, Repubblica di Croazia |