29.6.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 228/21


AZIONE COMUNE 2004/523/PESC DEL CONSIGLIO

del 28 giugno 2004

relativa alla missione dell'Unione europea sullo stato di diritto in Georgia, EUJUST THEMIS

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 14, l'articolo 25, terzo comma e l'articolo 26,

considerando quanto segue:

(1)

L'Unione europea (UE) ha assunto un impegno maggiore nei confronti del Caucaso meridionale, come già dimostrato con la nomina di un rappresentante speciale dell'Unione europea (EUSR) per questa regione. Tramite la presenza dell'EUSR, l'UE continuerà a garantire il coordinamento degli sforzi intrapresi dalla comunità internazionale in Georgia e a contribuire alle iniziative di riforma messe in atto dal nuovo governo.

(2)

L'UE intende sostenere il processo di transizione in Georgia tramite l'intera gamma di strumenti dell'UE, compreso l'accordo di partenariato e di cooperazione, attuato mediante vari programmi comunitari nella Georgia. Nel settore dello stato di diritto, il nuovo governo georgiano ha intrapreso iniziative decisive sin dal suo avvento al potere. L'UE è disposta ad aiutare la Georgia nel compiere ulteriori progressi e si impegna in particolare a continuare ad assistere il nuovo governo negli sforzi volti a avvicinare gli standard locali in materia di stato di diritto a quelli internazionali e dell'UE, in piena e stretta cooperazione con altri attori internazionali, in particolare l'OSCE.

(3)

La situazione in Georgia per quanto riguarda la sicurezza è stabile, ma può deteriorarsi, con ripercussioni potenzialmente gravi sulla sicurezza regionale e internazionale e sul rafforzamento della democrazia e dello stato di diritto. Un impegno dell'UE a livello di azione politica e di risorse contribuirà a radicare la stabilità nella regione.

(4)

Il 3 giugno 2004 il primo ministro della Georgia, sig. Zhvania, ha invitato l'UE a dispiegare una missione dell'UE sullo stato di diritto in Georgia nell'ambito della PESD, affermando che dovranno essere definite opportune disposizioni in relazione allo status e alle attività della missione. A tal fine dovrà essere concluso un accordo tra le autorità della Georgia e l'UE.

(5)

In conformità degli orientamenti definiti dal Consiglio europeo di Nizza del 7-9 dicembre 2000, la presente azione comune dovrebbe stabilire il ruolo del segretario generale/alto rappresentante (SG/AR) ai sensi degli articoli 18 e 26 del trattato sull’Unione europea (TUE), nell'attuazione delle misure che rientrano nel controllo politico e nella direzione strategica esercitati dal comitato politico e di sicurezza (CPS) ai sensi dell'articolo 25 del TUE.

(6)

Alla presente missione, consideratane la portata limitata, partecipano solo gli Stati membri dell'UE.

(7)

L'articolo 14, paragrafo 1, del TUE richiede che sia indicato un importo di riferimento finanziario per l'intero periodo di attuazione dell'azione comune. L’indicazione degli importi che devono essere finanziati dal bilancio comunitario esprime la volontà dell’autorità legislativa ed è subordinata alla disponibilità di stanziamenti d’impegno nel rispettivo esercizio di bilancio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

Articolo 1

Missione

1.   L'Unione europea istituisce una missione dell'UE sullo stato di diritto in Georgia, EUJUST THEMIS, comprendente una fase di pianificazione da avviare entro il 1o luglio 2004 e una fase operativa a decorrere dal 15 luglio 2004 al più tardi.

2.   L'EUJUST THEMIS opera conformemente agli obiettivi e alle altre disposizioni contenuti nel mandato della missione che figura nell'articolo 2.

Articolo 2

Mandato della missione

1.   EUJUST THEMIS, in pieno coordinamento e in complementarità con i programmi comunitari nonché con i programmi di altri donatori, fornisce assistenza nell'elaborazione di una strategia governativa orizzontale che guidi il processo di riforma per tutte le parti interessate nel settore della giustizia penale, compresa la creazione di un meccanismo di coordinamento e di definizione delle priorità nell'ambito della riforma della giustizia penale.

2.   Nell'ambito dei mezzi e delle capacità a sua disposizione, l'EUJUST THEMIS più in particolare potrebbe:

 

in primo luogo:

a)

fornire orientamenti urgenti riguardo alla nuova strategia di riforma della giustizia penale;

b)

sostenere il ruolo di coordinamento globale delle autorità georgiane pertinenti nel settore della riforma giudiziaria e della lotta alla corruzione;

c)

sostenere, se del caso, la pianificazione di nuova legislazione, per esempio un codice di procedura penale;

 

in secondo luogo:

d)

sostenere lo sviluppo della cooperazione a livello sia internazionale che regionale nel settore della giustizia penale.

3.   L'EUJUST THEMIS concorre a elaborare una politica globale e a migliorare le capacità di pianificazione e di esecuzione ai massimi livelli nei settori che richiedono un'assistenza urgente.

Articolo 3

Struttura

1.   L'EUJUST THEMIS è strutturata in linea di principio nel modo seguente:

a)

ufficio principale della missione a Tbilisi, composto del capomissione e del personale definito nel piano operativo (OPLAN);

b)

esperti distaccati in affiancamento, ad esempio, presso i seguenti posti chiave nell'ambito delle autorità georgiane:

il Gabinetto del primo ministro,

il Ministero della Giustizia,

il Consiglio per la sicurezza nazionale,

il Consiglio di giustizia,

l'Ufficio del procuratore generale,

l'Ufficio del difensore civico.

2.   L'esatto dispiegamento dipenderà da una valutazione più particolareggiata delle necessità all'inizio della missione, da effettuarsi in stretto coordinamento con le autorità georgiane, la Commissione e i donatori internazionali.

Articolo 4

Capomissione ed esperti della missione

1.   Il capomissione assume la gestione quotidiana delle attività dell'EUJUST THEMIS ed è responsabile del personale e delle questioni disciplinari.

2.   Il capomissione sottoscrive un contratto con la Commissione.

3.   Tutti gli esperti facenti parte del personale dell'EUJUST THEMIS restano subordinati all'autorità del competente Stato membro o della competente istituzione dell'UE e assolvono i loro compiti operando nell'interesse della missione. Sia durante che dopo la missione, gli esperti mantengono il massimo riserbo su tutti i fatti e tutte le informazioni riguardanti la missione.

Articolo 5

Fase di pianificazione

1.   Durante la fase di pianificazione della missione, è istituito un gruppo di pianificazione comprendente il capomissione, che lo dirige, e il personale necessario per svolgere le funzioni derivanti dalle necessità della missione.

2.   Nel processo di pianificazione sarà effettuata in via prioritaria una valutazione globale della situazione, che potrà essere aggiornata se necessario.

3.   Il gruppo di pianificazione redige l'OPLAN e sviluppa tutti gli strumenti tecnici necessari per l'esecuzione dell'EUJUST THEMIS. L'OPLAN tiene conto della valutazione globale della situazione. Il Consiglio approva l'OPLAN.

4.   Il gruppo di pianificazione opera a stretto contatto con i competenti attori internazionali, fra cui l'OSCE, il Consiglio d'Europa e i donatori bilaterali.

Articolo 6

Personale

1.   Il personale dell'EUJUST THEMIS è coerente per entità e competenze con il mandato della missione di cui all'articolo 2 e con la struttura di cui all'articolo 3.

2.   Gli esperti della missione sono distaccati dagli Stati membri o dalle istituzioni dell'UE. Il periodo di distacco dovrebbe essere di un anno. Ogni Stato membro sostiene i costi relativi agli esperti della missione da esso distaccati, inclusi gli stipendi, la copertura sanitaria, le indennità diverse da quelle giornaliere e le spese di viaggio per e dalla Georgia.

3.   L'EUJUST THEMIS assume il personale internazionale e il personale locale su base contrattuale in funzione delle necessità.

Articolo 7

Status del personale

1.   Lo status del personale dell'EUJUST THEMIS in Georgia, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUJUST THEMIS stessa, è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 24 del TUE. L'SG/AR, che assiste la presidenza, può negoziare tali disposizioni a suo nome.

2.   Lo Stato membro o l'istituzione dell'UE che ha distaccato un membro del personale è competente per eventuali richieste di indennizzo connesse al distacco, presentate dal membro del personale in questione o che lo riguardano. Lo Stato membro o l'istituzione dell'UE in questione è competente a proporre eventuali azioni nei confronti del membro del personale oggetto del distacco.

Articolo 8

Catena di comando

1.   La struttura dell'EUJUST THEMIS, quale parte dell'approccio più ampio dell'UE relativo allo stato di diritto in Georgia, dispone di una catena di comando unificata, come un'operazione di gestione delle crisi.

2.   L'EUSR riferisce al Consiglio tramite l'SG/AR.

3.   Il CPS esercita il controllo politico e la direzione strategica.

4.   Il capomissione guida l'EUJUST THEMIS e ne assume la gestione quotidiana.

5.   Il capomissione riferisce all'SG/AR tramite l'EUSR.

6.   L'SG/AR fornisce orientamenti al capomissione tramite l'EUSR.

Articolo 9

Controllo politico e direzione strategica

1.   Il CPS, sotto la responsabilità del Consiglio, esercita il controllo politico e la direzione strategica della missione. Il Consiglio autorizza il CPS ad adottare le decisioni pertinenti a norma dell'articolo 25 del TUE. Tale autorizzazione include il potere di nominare, su proposta dell'SG/AR, il capomissione e di modificare l'OPLAN e la catena di comando. Le competenze decisionali riguardanti gli obiettivi e la conclusione dell'operazione restano attribuite al Consiglio, assistito dall'SG/AR.

2.   Il CPS riferisce periodicamente al Consiglio.

3.   Il CPS riceve periodicamente relazioni a cura del capomissione relative alla condotta della missione. Il CPS può invitare alle sue riunioni il capomissione, se del caso.

Articolo 10

Disposizioni finanziarie

1.   Il'importo di riferimento finanziario destinato a coprire la spesa relativa alla missione è di 2 050 000 EUR.

2.   La spesa finanziata dall'importo di cui al paragrafo 1 è gestita secondo le procedure e le regole della Comunità europea applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, salvo che gli eventuali prefinanziamenti non restino proprietà della Comunità. La partecipazione alle gare d'appalto è aperta ai cittadini di paesi terzi.

3.   Il capomissione riferisce dettagliatamente alla Commissione, ed è soggetto a supervisione da parte della stessa, sulle attività intraprese nell'ambito del suo contratto.

4.   Le disposizioni finanziarie rispettano i requisiti operativi dell'EUJUST THEMIS, compresa la compatibilità delle attrezzature.

5.   Le spese sono ammissibili a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente azione comune.

Articolo 11

Azione comunitaria

1.   Il Consiglio prende atto del fatto che la Commissione intende dirigere la sua azione verso il conseguimento degli obiettivi contemplati dalla presente azione comune, se opportuno, attraverso i pertinenti strumenti comunitari.

2.   Il Consiglio rileva altresì la necessità di adottare modalità di coordinamento a Tbilisi nonché a Bruxelles.

Articolo 12

Comunicazione di informazioni classificate

L'SG/AR è autorizzato a comunicare allo Stato ospitante, all'OSCE, al Consiglio d'Europa e all'ONU, se opportuno e in funzione delle esigenze operative della missione, informazioni e documenti classificati dell'UE fino al livello «RESTREINT UE» prodotti ai fini dell'operazione, in conformità delle norme di sicurezza del Consiglio. A tale effetto sono adottate disposizioni a livello locale.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente azione comune entra in vigore alla data dell'adozione.

Essa scade il 14 luglio 2005.

Articolo 14

Pubblicazione

La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 28 giugno 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

M. CULLEN