32004E0179

Posizione comune 2004/179/PESC del Consiglio, del 23 febbraio 2004, concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova

Gazzetta ufficiale n. L 055 del 24/02/2004 pag. 0068 - 0069


Posizione comune 2004/179/PESC del Consiglio

del 23 febbraio 2004

concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

considerando quanto segue:

(1) Il 27 febbraio 2003 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2003/139/PESC concernente misure restrittive nei confronti della dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova(1).

(2) Sebbene siano stati avviati negoziati sulle modifiche della Costituzione, non si sono riscontrati progressi sostanziali nella situazione del conflitto transdnestriano in Moldova.

(3) L'Unione europea ribadisce il suo impegno a contribuire al raggiungimento dell'obiettivo di una soluzione pacifica del conflitto, nel pieno rispetto dell'integrità territoriale della Moldova e nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

(4) L'Unione europea ritiene inaccettabile che la dirigenza della regione transdnestriana della Repubblica moldova persista nelle sue posizioni e non sia intenzionata a impegnarsi pienamente negli sforzi tesi a raggiungere una soluzione pacifica e globale del conflitto transdnestriano.

(5) Il divieto di viaggio imposto dalla posizione comune 2003/139/PESC scade il 26 febbraio 2004 e dovrebbe essere prorogato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle persone elencate nell'allegato, responsabili di ostacolare i progressi per giungere a una soluzione pacifica del conflitto.

2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'accesso al territorio nazionale.

3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro è vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, in particolare:

a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione internazionale intergovernativa;

b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dalle Nazioni Unite o sotto gli auspici di questa organizzazione; o

c) in base a un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità.

Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna di tali situazioni.

4. Il paragrafo 3 si applica anche laddove uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).

5. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure stabilite dal paragrafo 1 quando il viaggio è giustificato da ragioni umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative, comprese quelle promosse dall'Unione europea, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Moldova.

6. Lo Stato membro che intende concedere le deroghe di cui al paragrafo 5 presenta una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro 48 ore dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.

7. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 5 e 6, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.

Articolo 2

Tenuto conto degli sviluppi politici in Moldova, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o della Commissione, adotta modifiche dell'elenco riportato in allegato.

Articolo 3

Per massimizzare l'impatto delle succitate misure, l'Unione europea incoraggia i paesi terzi a adottare misure restrittive analoghe a quelle contenute nella presente posizione comune.

Articolo 4

La presente posizione comune ha effetto il 27 febbraio 2004 e si applica fino al 27 febbraio 2005. Essa è costantemente riesaminata. Se del caso, essa è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.

Articolo 5

La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 23 febbraio 2004.

Per il Consiglio

Il Presidente

B. Cowen

(1) GU L 53 del 28.2.2003, pag. 60.

ALLEGATO

Elenco delle persone di cui all'articolo 1

1. SMIRNOV, IGOR, presidente, nato il 29.10.1941 a Chabarowsk. Passaporto russo n. 50 NO. 0337530.

2. SMIRNOV, VLADIMIR, figlio del presidente e presidente del comitato doganale statale, nato il 3.4.1961 a Vupiansk Charkow. Passaporto russo n. 50 NO. 00337016.

3. SMIRNOV, OLEG, figlio del presidente e consulente del comitato doganale statale, nato l'8.8.1967 a Nowaja Wachowka, Cherson. Passaporto russo n. 60 NO. 1907537.

4. LEONTYEV, SERGEY, vicepresidente, nato il 9.2.1944 a Odessa Leontovka. Passaporto russo n. 50 NO. 0065438.

5. MARACUTSA, GRIGORY, presidente del Soviet supremo, nato il 15.10.1942 a Teia, Grigoriopol. Ex passaporto sovietico n. 8BM724835.

6. KAMINSKY, ANATOLY, vicepresidente del Soviet supremo, nato il 15.3.1950 a Cita. Ex passaporto sovietico n. A25056238.

7. SHEVCHUK, EVGENY, vicepresidente del Soviet supremo, nato il 21.6.1946 a Nowosibirsk. Ex passaporto sovietico n. A25004230.

8. LITSKAI, VALERY, ministro degli Affari esteri, nato il 13.2.1949 a Tver. Passaporto russo.

9. KHAJEEV, STANISLAV, ministro della Difesa, nato il 28.12.1941 a Celabinsk.

10. ANTIUFEEV (SEVTOV), VADIM, ministro della Sicurezza dello Stato, nato nel 1951 a Novosibirsk. Passaporto russo.

11. KOROLYOV, ALEXANDER, ministro dell'Interno, nato nel 1951 a Briansk. Passaporto russo.

12. BALALA, VIKTOR, ministro della Giustizia, nato nel 1961 a Vinitsa.

13. AKULOV, BORIS, rappresentante della Transdnestria in Ucraina.

14. ZAKHAROV, VIKTOR, ufficio del procuratore, nato nel 1948 a Camenca.

15. LIPOVTSEV, ALEXEY, vicepresidente del comitato doganale.

16. GUDYMO, OLEG, viceministro della Sicurezza, nato l'11.9.1944 ad Alma-Ata. Passaporto russo n. 51 NO. 0592094.

17. KOSOVSKI, EDUARD, presidente della Banca della Repubblica transdnestriana, nato il 7.10.1958 a Floresti.