Posizione comune 2004/137/PESC del Consiglio, del 10 febbraio 2004, concernente misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga la posizione comune 2001/357/PESC
Gazzetta ufficiale n. L 040 del 12/02/2004 pag. 0035 - 0036
Posizione comune 2004/137/PESC del Consiglio del 10 febbraio 2004 concernente misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga la posizione comune 2001/357/PESC IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15, considerando quanto segue: (1) Il 7 maggio 2001 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2001/357/PESC(1) concernente misure restrittive nei confronti della Liberia per attuare la risoluzione 1343(2001) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (2) La posizione comune 2001/357/PESC, prorogata dalla posizione comune 2002/457/PESC del Consiglio(2), è stata modificata dalle posizioni comuni del Consiglio 2003/365/PESC(3), 2003/666/PESC(4) e 2003/771/PESC(5) per attuare le pertinenti successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ("UNSCR"). (3) Il 22 dicembre 2003 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1521(2003) con la quale il Consiglio di sicurezza rivede la propria azione in virtù del capitolo VII, ponendo un termine alle misure stabilite nella risoluzione UNSCR 1343(2001) e risoluzioni correlate e stabilendo misure rivedute da imporre nei confronti della Liberia. (4) Per attuare tali misure è opportuno altresì vietare il finanziamento o l'assistenza finanziaria pertinente ad attività militari che non sono espressamente citate dalla risoluzione UNSCR 1521(2003). (5) Per l'attuazione di talune misure è necessaria un'azione della Comunità, HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE: Articolo 1 1. a) Alle condizioni stabilite nella risoluzione UNSCR 1521(2003), è fatto divieto ai cittadini degli Stati membri di vendere, fornire, trasferire o esportare in Liberia armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, provenienti dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano tali armamenti o materiali originari o non di tale territorio. b) Sono altresì vietati: - la concessione, la vendita, la fornitura o il trasferimento di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di articoli di cui alla lettera a), direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Liberia o destinati ad essere utilizzati in Liberia, - il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di articoli di cui alla lettera a), direttamente o indirettamente a qualunque persona, entità o organismo in Liberia o destinati ad essere utilizzati in Liberia. 2. Il paragrafo 1 non si applica: a) agli armamenti e materiale connesso e alla formazione e assistenza tecnica destinati esclusivamente a sostenere la Missione delle Nazioni Unite in Liberia o ad essere utilizzati da quest'ultima; b) agli armamenti e materiale connesso e alla formazione e assistenza tecnica destinati esclusivamente a sostenere un programma internazionale di formazione e di riforma per le forze armate e di polizia liberiane, o ad essere utilizzati in detto programma, preventivamente autorizzato dal comitato istituito dal paragrafo 21 della UNSCR 1521(2003) ("il comitato"); c) agli equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo e alla relativa assistenza o formazione tecnica, preventivamente autorizzata dal comitato; d) all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Liberia da dipendenti delle Nazioni Unite, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari o nel campo dello sviluppo, e personale associato, per loro esclusivo uso personale. 3. La fornitura, la vendita o il trasferimento di armamenti e materiale connesso o la fornitura di servizi di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), sono soggetti ad autorizzazione concessa dalle competenti autorità degli Stati membri. Gli Stati membri valutano le consegne di cui al paragrafo 2, lettere a), b) e c), caso per caso, tenendo pienamente conto dei criteri stabiliti dal codice di condotta dell'Unione europea per le esportazioni di armi. Gli Stati membri chiedono adeguate salvaguardie contro l'uso fraudolento di autorizzazioni concesse ai sensi del presente paragrafo e, laddove opportuno, adottano disposizioni ai fini del rimpatrio degli armamenti e del materiale connesso consegnati. 4. Ai fini della presente posizione comune, per "assistenza tecnica" si intende qualsiasi ausilio tecnico connesso a riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o qualsiasi altro servizio tecnico e che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione delle conoscenze e competenze di funzionamento o servizi di consulenza. L'assistenza tecnica comprende le forme verbali di assistenza. Articolo 2 1. Gli Stati membri adottano, alle condizioni di cui alla UNSCR 1521(2003), le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nei loro territori di tutti gli individui designati dal comitato che: a) costituiscono una minaccia per il processo di pace in Liberia o svolgono attività volte a compromettere la pace e la stabilità in Liberia e nella subregione, compresi gli alti responsabili del governo dell'ex presidente Charles Taylor e loro congiunti, nonché i membri delle ex forze armate liberiane che mantengono legami con l'ex presidente Charles Taylor; b) agiscono in violazione del divieto di vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, oppure del divieto di fornire formazione o assistenza tecnica pertinenti alla fornitura, alla fabbricazione, la manutenzione o l'uso di detti articoli; c) forniscono o sono associati ad entità che forniscono un sostegno finanziario o militare a gruppi ribelli armati in Liberia o in altri paesi della regione. 2. Il paragrafo 1 non obbliga in alcun modo uno Stato a rifiutare l'ingresso nel suo territorio ai propri cittadini. 3. Le misure di cui al paragrafo 1 continuano ad applicarsi agli individui già designati a norma del paragrafo 7, lettera a), della UNSCR 1343(2001), in attesa della designazione di individui da parte del comitato. 4. Il paragrafo 1 non si applica qualora il comitato stabilisca che il viaggio è giustificato per ragioni umanitarie, compresi gli obblighi di carattere religioso, ovvero concluda che una deroga favorirebbe altrimenti gli obiettivi delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite di creare pace, stabilità e democrazia in Liberia e una pace duratura nella subregione. Articolo 3 È vietata l'importazione diretta o indiretta nella Comunità di tutti i diamanti grezzi provenienti dalla Liberia, siano essi originari o meno della Liberia, alle condizioni di cui alla UNSCR 1521(2003). Articolo 4 È vietata l'importazione nella Comunità di tutto il legname rotondo e di tutti i prodotti del legno originari della Liberia, alle condizioni di cui alla UNSCR 1521(2003). Articolo 5 La presente posizione comune si applica fino al 22 dicembre 2004, salvo diversa decisione del Consiglio in conformità di un'eventuale futura risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite al riguardo. Articolo 6 La posizione comune 2001/357/PESC è abrogata. Articolo 7 La presente posizione comune ha effetto il giorno della sua adozione. Essa è applicabile a decorrere dal 22 dicembre 2003. Articolo 8 La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, addì 10 febbraio 2004. Per il Consiglio Il Presidente C. McCreevy (1) GU L 126 dell'8.5.2001, pag. 1. Posizione comune modificata da ultimo dalla posizione comune 2003/771/PESC (GU L 278 del 29.10.2003, pag. 50). (2) GU L 155 del 14.6.2002, pag. 62. (3) GU L 124 del 20.5.2003, pag. 49. (4) GU L 235 del 23.9.2003, pag. 28. (5) GU L 278 del 29.10.2003, pag. 50.