31.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 396/45


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2004

che assoggetta taluni settori contemplati dal titolo IV, parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea alla procedura di cui all'articolo 251 di detto trattato

(2004/927/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 67, paragrafo 2, secondo trattino,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1)

In virtù del trattato di Amsterdam alla Comunità europea è stata accordata la facoltà di adottare misure in materia di visti, asilo, immigrazione ed altre politiche connesse con la libera circolazione delle persone, come previsto dal titolo IV, parte terza del trattato che istituisce la Comunità europea (in seguito denominato «il trattato»).

(2)

A norma dell'articolo 67 del trattato, introdotto dal trattato di Amsterdam, la maggior parte di dette misure dovevano essere adottate dal Consiglio che delibera all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo.

(3)

A norma del paragrafo 2, secondo trattino di detto articolo 67, il Consiglio, deliberando all'unanimità previa consultazione del Parlamento europeo, adotta una decisione, dopo un periodo transitorio di cinque anni dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, al fine di assoggettare tutti o parte dei settori contemplati dal titolo IV del trattato alla procedura di cui al suo articolo 251.

(4)

A norma dell'articolo 67, paragrafo 5 del trattato, che è stato aggiunto dal trattato di Nizza, il Consiglio adotta, secondo la procedura di cui all'articolo 251, le misure connesse all'asilo previste all'articolo 63, punto 1) e punto 2), lettera a), purché il Consiglio abbia adottato, all'unanimità e previa consultazione del Parlamento europeo, una normativa comunitaria che definisca le norme comuni e i principi essenziali che disciplinano tali materie, nonché le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile previste all'articolo 65, ad esclusione degli aspetti connessi con il diritto di famiglia. La presente decisione non riguarda le suddette disposizioni.

(5)

Inoltre, in virtù del protocollo relativo all'articolo 67 del trattato, ad esso allegato dal trattato di Nizza, a decorrere dal 1o maggio 2004 il Consiglio delibera a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, nell'adottare le misure di cui all'articolo 66 del trattato. La presente decisione non riguarda il suddetto protocollo.

(6)

Oltre a quanto consegue dal trattato di Nizza, il Consiglio europeo all'atto dell'approvazione del «Programma dell'Aia - Rafforzamento della libertà, della sicurezza e della giustizia nell'Unione europea» nella riunione del 4 e 5 novembre 2004, ha invitato il Consiglio ad adottare una decisione basata sull'articolo 67, paragrafo 2 del trattato entro il 1o aprile 2005, ai cui sensi il Consiglio è tenuto a deliberare secondo la procedura di cui all'articolo 251 allorché adotta le misure di cui all'articolo 62, punto 1), punto 2), lettera a) e punto 3) e all'articolo 63, punto 2), lettera b), e punto 3), lettera b) del trattato, in conformità della giurisprudenza della Corte di giustizia relativa alla scelta della base giuridica per gli atti comunitari.

(7)

Tuttavia, il Consiglio europeo ritiene che, in attesa dell'entrata in vigore del trattato che adotta una Costituzione per l'Europa, il Consiglio debba continuare a deliberare all'unanimità, previa consultazione del Parlamento europeo, allorché adotta misure nel settore dell'immigrazione regolare dei cittadini di paesi terzi verso e tra gli Stati membri di cui all'articolo 63, punto 3), lettera a) e punto 4 del trattato.

(8)

Il passaggio alle procedure di codecisione per l'adozione delle misure di cui all'articolo 62, punto 1 del trattato lascia impregiudicato il requisito secondo il quale il Consiglio delibera all'unanimità allorché adotta le decisioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003, all'articolo 15, paragrafo 1 dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione, e allo sviluppo dell'acquis di Schengen (1), all'articolo 4 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea che integra l'acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione europea e di futuri trattati di adesione.

(9)

Il passaggio alle procedure di codecisione per l'adozione delle misure di cui all'articolo 62, punto 2, lettera a) del trattato lascia impregiudicata la competenza degli Stati membri riguardo alla delimitazione geografica delle rispettive frontiere conformemente al diritto internazionale.

(10)

Le misure di incentivazione destinate a sostenere l'azione degli Stati membri per quanto riguarda l'integrazione dei cittadini di paesi terzi che soggiornano legalmente nei loro territori, possono essere adottate dal Consiglio che delibera in conformità della base giuridica appropriata prevista nel trattato.

(11)

In conseguenza del passaggio alle procedure di codecisione per l'adozione delle misure di cui all'articolo 62, punti 2 e 3 del trattato, occorrerebbe modificare i regolamenti che conferiscono al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto e all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera affinché il Consiglio in tali casi deliberi a maggioranza qualificata.

(12)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, non è da essa vincolata e non è soggetta alla sua applicazione.

(13)

A norma dell'articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, tali Stati membri hanno notificato che desiderano partecipare all'adozione e all'applicazione della presente decisione,

DECIDE:

Articolo 1

1.   A decorrere dal 1o gennaio 2005 il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato allorché adotta le misure di cui all'articolo 62, punto 1, punto 2, lettera a) e punto 3 del trattato.

2.   A decorrere dal 1o gennaio 2005 il Consiglio delibera secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato allorché adotta le misure di cui all'articolo 63, punto 2, lettera b) e punto 3, lettera b) del trattato.

Articolo 2

L'articolo 251 del trattato si applica ai pareri del Parlamento europeo ricevuti dal Consiglio entro il 1o gennaio 2005 riguardanti proposte di misure in merito alle quali il Consiglio delibera, ai sensi della presente decisione, secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato.

Articolo 3

1.   All'articolo 1, paragrafi 1 e 2 del regolamento (CE) n. 789/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esame delle domande di visto (2), i termini «deliberando all'unanimità» sono sostituiti dai termini «deliberando a maggioranza qualificata» a decorrere dal 1o gennaio 2005.

2.   All'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 790/2001 del Consiglio, del 24 aprile 2001, che conferisce al Consiglio competenze esecutive per quanto concerne talune disposizioni dettagliate e modalità pratiche relative all'esecuzione dei controlli e della sorveglianza alla frontiera (3), i termini «deliberando all'unanimità» sono sostituiti dai termini «deliberando a maggioranza qualificata» a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Fatto a Bruxelles, addì 22 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

C. VEERMAN


(1)  Documento del Consiglio 13054/04 accessibile su http://register.consilium.eu.int

(2)  GU L 116 del 26.4.2001, pag. 2.

(3)  GU L 116 del 26.4.2001, pag. 5.