30.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 389/41 |
DECISIONE 2004/924/PESC DEL CONSIGLIO
del 22 novembre 2004
relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Georgia sullo status e le attività della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Georgia, EUJUST THEMIS
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,
vista la raccomandazione della presidenza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 28 giugno 2004 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2004/523/PESC relativa alla missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Georgia, EUJUST THEMIS (1). |
(2) |
L'articolo 7 dell'azione comune prevede che lo status del personale dell'EUJUST-THEMIS in Georgia, compresi, se del caso, i privilegi, le immunità e le altre garanzie necessarie ai fini del compimento e del buon funzionamento dell'EUJUST THEMIS stessa, è stabilito secondo la procedura di cui all'articolo 24 del trattato sull'Unione europea. |
(3) |
A seguito dell'autorizzazione conferita il 28 giugno 2004 dal Consiglio al segretario generale/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, che assiste la presidenza, ad avviare negoziati a suo nome, il segretario generale/alto rappresentante ha negoziato con il governo georgiano un accordo sullo status e le attività dell'EUJUST THEMIS. |
(4) |
In deroga all'articolo 10, paragrafo 4, dell'accordo, l'acquisizione di beni e servizi da parte dell'EUJUST THEMIS dovrebbe essere conforme ai principi di trasparenza, proporzionalità, pari trattamento e non discriminazione. |
(5) |
L'accordo dovrebbe essere approvato, |
DECIDE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e la Georgia sullo status e le attività della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Georgia, EUJUST THEMIS, è approvato a nome dell'Unione europea.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. R. BOT
(1) GU L 228 del 29.6.2004, pag. 21.
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l'Unione europea e la Georgia sullo status e le attività della missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto in Georgia, EUJUST THEMIS
L'UNIONE EUROPEA, in seguito denominata «UE»,
da una parte, e
la GEORGIA, in seguito denominata «parte ospitante»,
dall'altra,
in seguito insieme denominate le «parti»,
TENUTO CONTO:
(1) |
della lettera del primo ministro Zurab Zhvania della parte ospitante, del 3 giugno 2004, in cui si invita l'UE ad avviare una missione sullo Stato di diritto e si prevede la definizione di opportune disposizioni tra il governo della parte ospitante e l'UE, |
(2) |
della risposta del segretario generale/alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune, del 30 giugno 2004, in cui si accetta l'invito, |
(3) |
dell'adozione da parte del Consiglio dell'Unione europea, in data 28 giugno 2004, dell'azione comune 2004/523/PESC relativa alla missione dell'UE sullo Stato di diritto nella parte ospitante, EUJUST THEMIS, |
(4) |
del fatto che la durata prevista dell'EUJUST THEMIS è di 12 mesi, |
(5) |
dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra la parte ospitante e le Comunità europee e i loro Stati membri, firmato il 22 aprile 1996, che contiene disposizioni sulla cooperazione in materia di democrazia, Stato di diritto, diritti dell'uomo e libertà fondamentali, |
(6) |
del fatto che la finalità dei privilegi e delle immunità previsti nel presente accordo non è recare beneficio ai singoli, bensì assicurare l'efficienza della missione dell'UE, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Ambito di applicazione e definizioni
1. Le disposizioni del presente accordo e tutti gli obblighi assunti dalla parte ospitante o qualsiasi privilegio, immunità, agevolazione o concessione accordati all'EUJUST THEMIS o al personale dell'EUJUST THEMIS, si applicano soltanto nel territorio della parte ospitante.
2. Ai fini del presente accordo, valgono le seguenti definizioni:
a) |
«EUJUST THEMIS»: la missione dell'Unione europea sullo Stato di diritto nella parte ospitante, istituita dall'azione comune 2004/523/PESC del Consiglio dell'Unione europea, del 28 giugno 2004, compresi i componenti, il quartier generale e il personale della stessa dispiegati nel territorio della parte ospitante e assegnati all'EUJUST THEMIS; |
b) |
«capomissione»: il capo della missione EUJUST THEMIS nominato dal Consiglio dell'Unione europea; |
c) |
«personale dell'EUJUST THEMIS»: il capomissione, il personale distaccato dagli Stati membri dell'UE e dalle istituzioni dell'UE, nonché il personale internazionale assunto su base contrattuale dall'EUJUST THEMIS incaricato di preparare, sostenere ed attuare la missione, esclusi i fornitori commerciali e il personale locale; |
d) |
«quartier generale»: il quartier generale principale dell'EUJUST THEMIS a Tbilisi; |
e) |
«Stato d'origine»: lo Stato membro dell'UE che ha distaccato personale presso l'EUJUST THEMIS; |
f) |
«locali»: tutti gli edifici, le strutture e i terreni richiesti per lo svolgimento delle attività dell'EUJUST THEMIS, nonché per l'alloggio del personale dell'EUJUST THEMIS. |
Articolo 2
Disposizioni generali
1. L'EUJUST THEMIS e il personale dell'EUJUST THEMIS rispettano le leggi e le normative della parte ospitante e si astengono dal compiere qualsiasi azione o attività incompatibile con lo spirito imparziale e internazionale delle loro funzioni o in contrasto con le disposizioni del presente accordo.
2. L'EUJUST THEMIS è autonoma per quanto riguarda l'esecuzione delle sue funzioni nel quadro del presente accordo. La parte ospitante rispetta il carattere unitario e internazionale dell'EUJUST THEMIS.
3. Il capomissione comunica al governo della parte ospitante l'ubicazione del suo quartier generale.
4. Il capomissione informa periodicamente, e con tempestività, il governo della parte ospitante del numero, del nome e della cittadinanza dei membri del personale dell'EUJUST THEMIS presente nel territorio della parte ospitante, trasmettendo un apposito elenco al ministero degli Affari esteri della parte ospitante.
Articolo 3
Identificazione
1. Il personale dell'EUJUST THEMIS è munito di, e identificato da, una tessera di riconoscimento dell'EUJUST THEMIS che ha l'obbligo di portare in permanenza. Alle autorità competenti della parte ospitante è fornito un facsimile della tessera di riconoscimento dell'EUJUST THEMIS.
2. Il ministero degli Affari esteri della parte ospitante fornisce ai membri del personale dell'EUJUST THEMIS una tessera diplomatica conforme al loro status quale definito all'articolo 6.
3. L'EUJUST THEMIS è autorizzata ad esporre la bandiera dell'UE presso il quartier generale principale e altrove, da sola o assieme alla bandiera della parte ospitante, a seconda della decisione del capomissione.
Articolo 4
Attraversamento delle frontiere, spostamenti e presenza nel territorio della parte ospitante
1. Il personale dell'EUJUST THEMIS, i mezzi e i mezzi di trasporto dell'EUJUST THEMIS attraversano le frontiere della parte ospitante ai valichi di frontiera ufficiali e attraverso i corridoi aerei internazionali.
2. La parte ospitante facilita l'ingresso nel suo territorio e l'uscita dallo stesso da parte dell'EUJUST THEMIS e del personale dell'EUJUST THEMIS. Fatto salvo il controllo dei passaporti all'atto dell'ingresso nel territorio della parte ospitante e dell'uscita dallo stesso, il personale dell'EUJUST THEMIS, in possesso della tessera diplomatica, non è soggetto alle normative applicabili in materia di passaporti, visti e immigrazione né a qualsiasi forma di ispezione dei servizi per l'immigrazione.
3. Il personale dell'EUJUST THEMIS non è soggetto alle normative della parte ospitante che disciplinano la registrazione e il controllo degli stranieri, ma non è considerato detentore del diritto a risiedere o ad eleggere domicilio in modo permanente nel territorio della parte ospitante.
4. L'EUJUST THEMIS fornisce un certificato di esonero, corredato di un inventario, per i mezzi e i mezzi di trasporto dell'EUJUST THEMIS che entrano nel territorio della parte ospitante, vi transitano o ne escono a sostegno della missione. Detti mezzi e mezzi di trasporto sono esonerati da ogni altro documento doganale. All'atto dell'ingresso nel territorio della parte ospitante o dell'uscita dallo stesso viene trasmessa copia del certificato alle autorità competenti. Il formato del certificato è convenuto tra l'EUJUST THEMIS e le autorità competenti della parte ospitante.
5. Per quanto riguarda gli obblighi di immatricolazione e autorizzazione per i veicoli e gli aeromobili a sostegno della missione, se necessario, sono conclusi accordi supplementari ai sensi dell'articolo 16.
6. Il personale dell'EUJUST THEMIS è autorizzato alla guida di veicoli a motore nel territorio della parte ospitante, purché sia in possesso di una patente di guida nazionale valida. La parte ospitante accetta come valide, senza sottoporle a tasse o diritti, le patenti di guida rilasciate all'EUJUST THEMIS.
7. L'EUJUST THEMIS e il personale dell'EUJUST THEMIS, nonché i veicoli, gli aeromobili o altri mezzi di trasporto, le attrezzature e le forniture possono spostarsi liberamente e senza restrizioni attraverso il territorio della parte ospitante, compreso il suo spazio aereo. Se necessario, possono essere conclusi accordi di natura tecnica a norma dell'articolo 16.
8. Ai fini della missione, il personale dell'EUJUST THEMIS e il personale locale assunto dall'EUJUST THEMIS quando viaggia in adempimento delle sue mansioni ufficiali può utilizzare strade, ponti e aeroporti senza pagamento di diritti, tariffe, pedaggi, tasse e oneri analoghi, ad esclusione del pagamento di servizi specifici resi.
Articolo 5
Privilegi e immunità dell'EUJUST THEMIS
1. All'EUJUST THEMIS è concesso uno status equivalente a quello di una missione diplomatica ai sensi della convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 18 aprile 1961, «la convenzione di Vienna».
2. L'EUJUST THEMIS, i suoi beni, fondi e mezzi beneficiano dell'immunità nei confronti della competenza giurisdizionale penale, civile e amministrativa della parte ospitante, ai sensi della convenzione di Vienna.
3. I locali dell'EUJUST THEMIS sono inviolabili. Gli agenti della parte ospitante non sono mai autorizzati a penetrarvi, se non con il consenso del capomissione.
4. I locali dell'EUJUST THEMIS, il relativo mobilio e gli altri beni che vi si trovano, nonché i mezzi di trasporto, non possono essere oggetto di perquisizione, requisizione, sequestro o altro provvedimento esecutivo.
5. Gli archivi e i documenti dell'EUJUST THEMIS sono inviolabili in qualsiasi momento.
6. Alla corrispondenza dell'EUJUST THEMIS è concesso uno status equivalente a quello di cui gode la corrispondenza ufficiale in base alla convenzione di Vienna.
7. Per gli articoli destinati all'EUJUST THEMIS, la parte ospitante consente l'ingresso e concede l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse e diritti connessi diversi dai diritti per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi.
8. L'EUJUST THEMIS è esonerata da qualsiasi tassa o diritto di natura analoga, nazionale o comunale, per le merci e i servizi importati e relativamente ai suoi locali, purché siano destinati ai fini dell'EUJUST THEMIS. Per le merci acquistate e i servizi acquisiti con contratto sul mercato interno, purché siano destinati ai fini dell'EUJUST THEMIS, l'EUJUST THEMIS è esonerata oppure rimborsata dalla parte ospitante in relazione al pagamento di qualsiasi tassa o diritto di natura analoga, nazionale o comunale, compresa l'IVA, in conformità delle leggi della parte ospitante.
Articolo 6
Privilegi e immunità del personale dell'EUJUST THEMIS
1. Il personale dell'EUJUST THEMIS gode di tutti i privilegi e le immunità equivalenti a quelli concessi agli agenti diplomatici ai sensi della convenzione di Vienna, in virtù della quale gli Stati membri dell'UE hanno priorità di giurisdizione. Tali privilegi e immunità sono concessi al personale dell'EUJUST THEMIS durante la sua missione e, in seguito, per gli atti ufficiali precedentemente compiuti nell'esercizio della sua missione.
2. Il segretario generale/alto rappresentante dell'UE, con l'esplicito consenso della competente autorità dello Stato d'origine, sospende l'immunità goduta dal personale dell'EUJUST THEMIS, qualora tale immunità ostacoli il corso della giustizia e possa essere revocata senza pregiudicare gli interessi dell'UE.
3. Il personale dell'EUJUST THEMIS ha facoltà di importare, in esenzione da dazi o altre restrizioni, i beni necessari per uso personale e di esportare detti beni. Il personale dell'EUJUST THEMIS ha facoltà di acquistare, in esenzione da dazi o da restrizioni quantitative, i beni necessari per uso personale e di esportare detti beni; per i beni e i servizi acquistati sul mercato interno, il personale dell'EUJUST THEMIS è esonerato dal pagamento dell'IVA e delle imposte in conformità delle leggi della parte ospitante.
4. Il personale dell'EUJUST THEMIS è esente da diritti e imposte nella parte ospitante sugli emolumenti e stipendi che riceve a titolo del suo impiego. Qualora l'incidenza di un'eventuale forma di imposizione dipenda dal soggiorno, i periodi durante i quali il personale distaccato presso l'EUJUST THEMIS e il personale internazionale assunto su base contrattuale dalla missione UE sono presenti nella parte ospitante ai fini dello svolgimento delle proprie mansioni non sono considerati periodi di soggiorno.
Articolo 7
Personale locale assunto dall'EUJUST THEMIS
I membri del personale locale assunti dall'EUJUST THEMIS che sono cittadini della parte ospitante o vi risiedono in permanenza godono di uno status equivalente a quello goduto, ai sensi della convenzione di Vienna, dal personale assunto localmente dalle missioni diplomatiche presso la parte ospitante.
Articolo 8
Sicurezza
1. La parte ospitante, per mezzo delle proprie capacità, assume la piena responsabilità della sicurezza del personale dell'EUJUST THEMIS.
2. A tal fine la parte ospitante adotta tutte le misure necessarie per la protezione, l'incolumità e la sicurezza dell'EUJUST THEMIS e del personale dell'EUJUST THEMIS. Eventuali disposizioni specifiche, proposte dalla parte ospitante, sono convenute con il capomissione prima di essere attuate. La parte ospitante consente e sostiene gratuitamente le attività connesse all'evacuazione medica del personale dell'EUJUST THEMIS. Se necessario, sono conclusi accordi supplementari ai sensi dell'articolo 16.
Articolo 9
Cooperazione e accesso all'informazione
1. La parte ospitante offre piena cooperazione e sostegno all'EUJUST THEMIS e al personale dell'EUJUST THEMIS.
2. Se richiesto e se necessario per il compimento della missione dell'EUJUST THEMIS, la parte ospitante fornisce al personale dell'EUJUST THEMIS effettivo accesso:
— |
a edifici, strutture, luoghi e veicoli ufficiali sotto il controllo della parte ospitante; |
— |
a documenti, materiali e informazioni sotto il suo controllo pertinenti al mandato dell'EUJUST THEMIS. |
Se necessario, sono conclusi accordi supplementari ai sensi dell'articolo 16.
3. Il capomissione e la parte ospitante si consultano regolarmente e adottano opportune misure per assicurare contatti stretti e reciproci ad ogni livello appropriato.
Articolo 10
Supporto della parte ospitante e contratti
1. La parte ospitante accetta, su richiesta dell'EUJUST THEMIS, di fornire assistenza nella ricerca di locali adeguati.
2. Se necessari e disponibili, i locali di proprietà della parte ospitante vengono messi a disposizione a titolo gratuito.
3. La parte ospitante, nell'ambito dei mezzi e delle capacità di cui dispone, assiste e asseconda la preparazione, la costituzione, l'esecuzione e il supporto della missione, anche per quanto riguarda i locali comuni e le attrezzature destinati agli esperti dell'EUJUST THEMIS.
4. L'EUJUST THEMIS si sforza, per quanto possibile, di ricorrere a contratti locali per servizi, beni e personale, fatte salve le esigenze della missione.
Articolo 11
Decesso di membri del personale dell'EUJUST THEMIS
1. Il capomissione ha il diritto di farsi carico, adottando le disposizioni necessarie, del rimpatrio della salma di un membro del personale dell'EUJUST THEMIS, nonché dei suoi effetti personali.
2. Sui membri del personale dell'EUJUST THEMIS deceduti non possono essere praticate autopsie senza il consenso dello Stato di origine o, nel caso di personale internazionale, del rispettivo Stato di cittadinanza, né in assenza di un rappresentante dell'EUJUST THEMIS e/o dello Stato interessato.
Articolo 12
Comunicazioni
L'EUJUST THEMIS ha diritto a comunicazioni illimitate via radio (incluse radio satellitari, mobili e portatili), telefono, telegrafo, fax e altri mezzi.
Articolo 13
Richieste d’indennizzo in seguito a decesso, ferite, danni o perdite
1. Le richieste d’indennizzo derivanti da attività connesse con disordini civili o con la protezione della missione UE o del suo personale, derivanti dall'esecuzione della missione, non sono oggetto di un obbligo di rimborso da parte degli Stati membri o delle istituzioni dell'UE.
2. Qualsiasi altra richiesta rientrante nel diritto civile, comprese quelle che emanano dal personale dell'EUJUST THEMIS assunto a livello locale, che riguardi la missione o un suo membro e che esuli dalla competenza degli organi giurisdizionali della parte ospitante in virtù di eventuali disposizioni del presente accordo, è sottoposta al capomissione tramite le autorità della parte ospitante e forma oggetto di accordi distinti, previsti dall'articolo 16, intesi a definire procedure per l'esame e la definizione delle richieste. Gli indennizzi sono liquidati previo consenso dello Stato interessato.
Articolo 14
Controversie
1. Tutte le eventuali questioni relative all'applicazione del presente accordo sono discusse da un gruppo congiunto di coordinamento, composto di rappresentanti dell'EUJUST THEMIS e delle competenti autorità della parte ospitante.
2. Qualora non si giunga ad una composizione, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono composte dalla parte ospitante e dai rappresentanti dell'UE per via diplomatica.
Articolo 15
Disposizioni varie
1. Allorché il presente accordo fa riferimento alle immunità, ai privilegi e ai diritti dell'EUJUST THEMIS e del personale dell'EUJUST THEMIS, il governo della parte ospitante è responsabile dell'attuazione e del rispetto di dette immunità, privilegi e diritti tramite le sue autorità locali competenti.
2. Nessuna disposizione del presente accordo è intesa o può essere interpretata come costituente una deroga a qualunque diritto di cui godono, ai sensi di altri accordi, uno Stato membro dell'UE o un altro Stato che contribuisce all'EUJUST THEMIS o al relativo personale.
Articolo 16
Accordi supplementari
Il capomissione e le autorità amministrative della parte ospitante concludono gli accordi supplementari che dovessero rendersi necessari per l'attuazione del presente accordo.
Articolo 17
Entrata in vigore e cessazione
1. Il presente accordo entra in vigore all'atto della notifica scritta ad opera delle parti dell'avvenuto adempimento delle condizioni interne necessarie per l'entrata in vigore.
2. Il presente accordo può essere modificato sulla base di un'intesa scritta tra le parti. Le modifiche entrano in vigore all'atto della notifica scritta ad opera delle parti dell'avvenuto adempimento delle condizioni interne necessarie per l'entrata in vigore.
3. Il presente accordo resta in vigore fino alla partenza definitiva dell'EUJUST THEMIS o di tutto il suo personale.
4. Il presente accordo può essere denunciato mediante notifica scritta all'altra parte. La denuncia ha effetto 60 giorni dopo la data in cui l'altra parte ne ha ricevuto la notifica.
5. La cessazione o la denuncia del presente accordo non pregiudica i diritti o gli obblighi derivanti dall'esecuzione dell'accordo stesso prima della data della cessazione o della denuncia.
Fatto a Tbilisi, addì 3 dicembre 2004, in due originali in lingua inglese.
Per l'Unione europea
Per la Georgia