30.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 389/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 2004

che modifica le decisioni 2003/743/CE e 2003/849/CE per quanto concerne la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali nonché di controlli volti a prevenire le zoonosi presentati da alcuni Stati membri per il 2004

[notificata con il numero C(2004) 5397]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/923/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 24, paragrafi 5 e 6, e gli articoli 29 e 32,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di partecipazione finanziaria della Comunità ai programmi degli Stati membri per l’eradicazione e la sorveglianza delle malattie degli animali e per controlli volti a prevenire le zoonosi.

(2)

La decisione 2003/743/CE della Commissione, del 14 ottobre 2003, relativa agli elenchi dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali e dei controlli intesi a prevenire le zoonosi che possono fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2004 (2), indica il tasso proposto e l’importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ogni programma presentato dagli Stati membri.

(3)

La decisione 2003/849/CE della Commissione, del 28 novembre 2003, che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e la prevenzione delle zoonosi presentati dagli Stati membri per il 2004 e che fissa il livello del contributo finanziario della Comunità (3), stabilisce l’importo massimo del contributo finanziario della Comunità per ogni programma presentato dagli Stati membri.

(4)

La Commissione ha esaminato le relazioni presentate dagli Stati membri sulle spese relative a tali programmi. Dall'analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente i propri stanziamenti per il 2004, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all'importo sovvenzionato.

(5)

È dunque il caso di adeguare il contributo finanziario della Comunità ad alcuni dei programmi citati. È opportuno ridistribuire i fondi dai programmi degli Stati membri che non utilizzano appieno il proprio stanziamento a quelli che lo superano. La riassegnazione dovrebbe basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.

(6)

È quindi necessario modificare in tal senso le decisioni 2003/743/CE e 2003/849/CE.

(7)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 2003/743/CE sono modificati conformemente all'allegato di cui alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2003/849/CE è modificata nel modo seguente:

1)

all'articolo 1, paragrafo 2, «EUR 200 000» è sostituito da «EUR 190 000»;

2)

all’articolo 2, paragrafo 2, «EUR 650 000» è sostituito da «EUR 700 000»;

3)

all’articolo 3, paragrafo 2, «EUR 800 000» è sostituito da «EUR 600 000»;

4)

all'articolo 4, paragrafo 2, «EUR 70 000» è sostituito da «EUR 80 000»;

5)

all'articolo 5, paragrafo 2, «EUR 370 000» è sostituito da «EUR 0»;

6)

all'articolo 6, paragrafo 2, «EUR 1 800 000» è sostituito da «EUR 1 695 000»;

7)

all'articolo 7, paragrafo 2, «EUR 110 000» è sostituito da «EUR 0»;

8)

all'articolo 8, paragrafo 2, «EUR 400 000» è sostituito da «EUR 410 000»;

9)

all'articolo 9, paragrafo 2, «EUR 85 000» è sostituito da «EUR 55 000»;

10)

all'articolo 11, paragrafo 2, «EUR 4 000 000» è sostituito da «EUR 4 150 000»;

11)

all'articolo 12, paragrafo 2, «EUR 5 000 000» è sostituito da «EUR 5 055 000»;

12)

all'articolo 13, paragrafo 2, «EUR 1 500 000» è sostituito da «EUR 1 545 000»;

13)

all'articolo 15, paragrafo 2, «EUR 150 000» è sostituito da «EUR 50 000»;

14)

all'articolo 16, paragrafo 2, «EUR 1 800 000» è sostituito da «EUR 2 000 000»;

15)

all'articolo 17, paragrafo 2, «EUR 110 000» è sostituito da «EUR 125 000»;

16)

all'articolo 18, paragrafo 2, «EUR 2 000 000» è sostituito da «EUR 2 700 000»;

17)

all'articolo 20, paragrafo 2, «EUR 5 000 000» è sostituito da «EUR 4 935 000»;

18)

all'articolo 22, paragrafo 2, «EUR 1 200 000» è sostituito da «EUR 1 900 000»;

19)

all'articolo 24, paragrafo 2, «EUR 150 000» è sostituito da «EUR 165 000»;

20)

all’articolo 25, paragrafo 2, «EUR 400 000» è sostituito da «EUR 540 000»;

21)

all'articolo 26, paragrafo 2, «EUR 40 000» è sostituito da «EUR 255 000»;

22)

all'articolo 28, paragrafo 2, «EUR 100 000» è sostituito da «EUR 110 000»;

23)

all'articolo 30, paragrafo 2, «EUR 100 000» è sostituito da «EUR 115 000»;

24)

all'articolo 33, paragrafo 2, «EUR 725 000» è sostituito da «EUR 195 000»;

25)

all'articolo 35, paragrafo 2, «EUR 6 500 000» è sostituito da «EUR 6 000 000»;

26)

all'articolo 36, paragrafo 2, «EUR 300 000» è sostituito da «EUR 395 000»;

27)

all'articolo 37, paragrafo 2, «EUR 3 500 000» è sostituito da «EUR 4 500 000»;

28)

all'articolo 38, paragrafo 2, «EUR 17 000» è sostituito da «EUR 2 000»;

29)

all'articolo 39, paragrafo 2, «EUR 2 000 000» è sostituito da «EUR 1 600 000»;

30)

all'articolo 40, paragrafo 2, «EUR 70 000» è sostituito da «EUR 0»;

31)

all'articolo 41, paragrafo 2, «EUR 150 000» è sostituito da «EUR 355 000»;

32)

all'articolo 43, paragrafo 2, «EUR 700 000» è sostituito da «EUR 1 205 000»;

33)

all'articolo 44, paragrafo 2, «EUR 150 000» è sostituito da «EUR 100 000»;

34)

all'articolo 45, paragrafo 2, «EUR 260 000» è sostituito da «EUR 210 000»;

35)

all'articolo 46, paragrafo 2, «EUR 700 000» è sostituito da «EUR 150 000»;

36)

all'articolo 47, paragrafo 2, «EUR 90 000» è sostituito da «EUR 100 000»;

37)

all'articolo 48, paragrafo 2, «EUR 400 000» è sostituito da «EUR 50 000»;

38)

all'articolo 49, paragrafo 2, «EUR 400 000» è sostituito da «EUR 200 000»;

39)

all’articolo 50, paragrafo 2, «EUR 400 000» è sostituito da «EUR 10 000»;

40)

all'articolo 54, paragrafo 2, «EUR 75 000» è sostituito da «EUR 95 000»;

41)

all'articolo 55, paragrafo 2, «EUR 800 000» è sostituito da «EUR 900 000»;

42)

all'articolo 58, paragrafo 2, «EUR 30 000» è sostituito da «EUR 25 000»;

43)

all'articolo 60, paragrafo 2, «EUR 700 000» è sostituito da «EUR 550 000»;

44)

all'articolo 62, paragrafo 2, «EUR 100 000» è sostituito da «EUR 160 000»;

45)

all'articolo 63, paragrafo 2, «EUR 50 000» è sostituito da «EUR 10 000»;

46)

all'articolo 65, paragrafo 2, «EUR 5 000» è sostituito da «EUR 0»;

47)

all'articolo 67, paragrafo 2, «EUR 60 000» è sostituito da «EUR 30 000».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 77.

(3)  GU L 322 del 9.12.2003, pag. 16.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2003/743/CE sono sostituiti dal testo seguente:

«

ALLEGATO I

Elenco dei programmi di eradicazione e di sorveglianza delle malattie animali

Aliquota e importo proposti del contributo finanziario della Comunità

Malattia

Stato membro

Aliquota

(%)

Importo proposto

(in EUR)

Peste suina africana/classica

Italia (Sardegna)

50

250 000

Malattia di Aujeszky

Belgio

50

550 000

Spagna

50

75 000

Ungheria

50

160 000

Irlanda

50

10 000

Lituania

50

50 000

Malta

50

0

Portogallo

50

50 000

Slovacchia

50

30 000

Febbre catarrale degli ovini

Spagna

50

355 000

Francia

50

225 000

Italia

50

1 205 000

Brucellosi bovina

Cipro

50

55 000

Grecia

50

300 000

Spagna

50

4 150 000

Irlanda

50

5 055 000

Italia

50

1 545 000

Lituania

50

50 000

Polonia

50

50 000

Portogallo

50

2 000 000

Slovenia

50

125 000

Regno Unito (1)

50

2 700 000

Tubercolosi bovina

Grecia

50

300 000

Spagna

50

4 935 000

Irlanda

50

4 500 000

Italia

50

1 900 000

Lituania

50

70 000

Polonia

50

165 000

Portogallo

50

540 000

Slovenia

50

255 000

Regno Unito (1)

50

2 000 000

Peste suina classica

Belgio

50

175 000

Repubblica ceca

50

95 000

Germania

50

900 000

Lituania

50

20 000

Lussemburgo

50

90 000

Slovenia

50

25 000

Slovacchia

50

125 000

Leucosi bovina enzootica

Italia

50

110 000

Lituania

50

100 000

Portogallo

50

115 000

Slovacchia

50

40 000

Regno Unito (1)

50

5 000

Brucellosi ovina e caprina

Cipro

50

195 000

Grecia

50

1 000 000

Spagna

50

6 000 000

Francia

50

395 000

Italia

50

4 500 000

Lituania

50

2 000

Portogallo

50

1 600 000

Slovenia

50

0

Heartwater, babesiosi, anaplasmosi (2)

Francia (3)

50

250 000

Rabbia

Austria

50

190 000

Repubblica ceca

50

700 000

Germania

50

600 000

Finlandia

50

80 000

Lettonia

50

0

Polonia

50

1 695 000

Slovenia

50

0

Slovacchia

50

410 000

Malattia vescicolosa dei suini

Peste suina classica

Italia

50

400 000

Totale

53 472 000

ALLEGATO II

Elenco dei programmi di controllo intesi a prevenire le zoonosi

Aliquota e importo proposti del contributo finanziario della Comunità

Zoonosi

Stato membro

Aliquota

(%)

Importo proposto

(in EUR)

Salmonella

Austria

50

100 000

Danimarca

50

210 000

Francia

50

150 000

Irlanda

50

100 000

Lituania

50

50 000

Paesi Bassi

50

200 000

Slovacchia

50

10 000

Totale

820 000

»

(1)  Solo Irlanda del Nord.

(2)  Heartwater, babesiosi e anaplasmosi trasmesse da insetti vettori nei dipartimenti francesi d'oltremare.

(3)  Solo Guadalupa, Martinica e Riunione.