30.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 389/34


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 2004

che modifica le decisioni 2003/746/CE e 2003/848/CE per quanto concerne la riassegnazione del contributo finanziario della Comunità ai programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE presentati dagli Stati membri per il 2004

[notificata con il numero C(2004) 5396]

(2004/922/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 24, paragrafi 5 e 6,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/746/CE della Commissione, del 14 ottobre 2003, sull'elenco dei programmi di eradicazione e sorveglianza di talune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE) che possono ricevere un contributo finanziario comunitario nel 2004 (2), elenca i programmi per la sorveglianza delle TSE presentati alla Commissione dagli Stati membri eligibili a fruire di un contributo finanziario della Comunità nel 2004. Tale decisione stabilisce anche l'aliquota di finanziamento proposta e l'importo massimo dei contributi per ciascun programma.

(2)

La decisione 2003/848/CE della Commissione, del 28 novembre 2003, che approva i programmi di eradicazione e di sorveglianza delle TSE degli Stati membri e di alcuni Stati aderenti per il 2004 e che fissa il livello del contributo finanziario della Comunità (3), approva i programmi elencati nella decisione 2003/746/CE e definisce gli importi massimi del contributo finanziario della Comunità.

(3)

La decisione 2003/848/CE dispone che ogni mese gli Stati membri presentino alla Commissione relazioni sullo stato di avanzamento dei lavori. Dall'analisi di tali relazioni emerge che alcuni Stati membri non utilizzeranno interamente i propri stanziamenti per il 2004, mentre altri sosterranno spese superiori rispetto all'importo sovvenzionato.

(4)

È dunque il caso di adeguare contributo finanziario della Comunità ad alcuni dei programmi citati. È opportuno ridistribuire i fondi dai programmi degli Stati membri che non utilizzano appieno il proprio stanziamento a quelli che lo superano. La riassegnazione dovrebbe basarsi sui dati più recenti relativi alle spese effettivamente sostenute dagli Stati membri interessati.

(5)

È quindi necessario modificare in tal senso le decisioni 2003/746/CE e 2003/848/CE.

(6)

I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2003/746/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La decisione 2003/848/CE è modificata nel modo seguente:

1)

all'articolo 4, paragrafo 2, «745 000 EUR» è sostituito da «383 000 EUR»;

2)

all'articolo 6, paragrafo 2, «21 733 000 EUR» è sostituito da «24 735 000 EUR»;

3)

all'articolo 8, paragrafo 2, «6 283 000 EUR» è sostituito da «6 401 000 EUR»;

4)

all'articolo 10, paragrafo 2, «4 028 000 EUR» è sostituito da «4 346 000 EUR»;

5)

all'articolo 11, paragrafo 2, «1 675 000 EUR» è sostituito da «1 789 000 EUR»;

6)

all'articolo 12, paragrafo 2, «1 012 000 EUR» è sostituito da «1 177 000 EUR»;

7)

all'articolo 15, paragrafo 2, «7 726 000 EUR» è sostituito da «4 269 000 EUR»;

8)

all'articolo 17, paragrafo 2, «103 000 EUR» è sostituito da «159 000 EUR»;

9)

all'articolo 19, paragrafo 2, «353 000 EUR» è sostituito da «399 000 EUR»;

10)

all'articolo 21, paragrafo 2, «5 000 EUR» è sostituito da «1 000 EUR»;

11)

all'articolo 22, paragrafo 2, «755 000 EUR» è sostituito da «927 000 EUR»;

12)

all'articolo 24, paragrafo 2, «435 000 EUR» è sostituito da «573 000 EUR»;

13)

all'articolo 25, paragrafo 2, «1 160 000 EUR» è sostituito da «3 014 000 EUR»;

14)

all'articolo 26, paragrafo 2, «490 000 EUR» è sostituito da «1 006 000 EUR»;

15)

all'articolo 27, paragrafo 2, «3 210 000 EUR» è sostituito da «671 000 EUR»;

16)

all'articolo 28, paragrafo 2, «675 000 EUR» è sostituito da «704 000 EUR»;

17)

all'articolo 29, paragrafo 2, «30 000 EUR» è sostituito da «5 000 EUR»;

18)

all'articolo 30, paragrafo 2, «255 000 EUR» è sostituito da «275 000 EUR»;

19)

all'articolo 31, paragrafo 2, «5 000 EUR» è sostituito da «3 000 EUR»;

20)

all'articolo 32, paragrafo 2, «5 000 EUR» è sostituito da «34 000 EUR»;

21)

all'articolo 33, paragrafo 2, «7 460 000 EUR» è sostituito da «6 652 000 EUR»;

22)

all'articolo 34, paragrafo 2, «740 000 EUR» è sostituito da «1 360 000 EUR».

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.9.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 269 del 21.10.2003, pag. 24.

(3)  GU L 322 del 9.12.2003, pag. 11.


ALLEGATO

Gli allegati I e II della decisione 2003/746/CE sono sostituiti dal testo seguente:

«

ALLEGATO I

Elenco dei programmi per la sorveglianza delle TSE

Aliquota e importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia

Stato membro

Percentuale d’acquisto dei kit per le analisi (%)

Importo massimo

(in EUR)

TSE

Belgio

100

3 351 000

Danimarca

100

2 351 000

Germania

100

15 611 000

Grecia

100

383 000

Spagna

100

4 854 000

Francia

100

24 735 000

Irlanda

100

5 386 000

Italia

100

6 401 000

Lussemburgo

100

158 000

Paesi Bassi

100

4 346 000

Austria

100

1 789 000

Portogallo

100

1 177 000

Finlandia

100

1 060 000

Svezia

100

358 000

Regno Unito

100

4 269 000

 

Estonia

100

159 000

 

Cipro

100

144 000

 

Malta

100

37 000

 

Slovenia

100

399 000

Totale

76 968 000

ALLEGATO II

Elenco dei programmi per l’eradicazione della scrapie

Importo massimo del contributo finanziario della Comunità

Malattia

Stato membro

Aliquota

Importo massimo

(in EUR)

Malattia del trotto (scrapie)

Danimarca

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

1 000

Germania

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

927 000

Grecia

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

450 000

Spagna

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

573 000

Francia

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

3 014 000

Irlanda

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

1 006 000

Italia

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

671 000

Paesi Bassi

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

704 000

Austria

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

5 000

Portogallo

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

275 000

Finlandia

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

3 000

Svezia

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

34 000

Regno Unito

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

6 652 000

 

Cipro

50 % eliminazione, 100 % genotipizzazione

1 360 000

Totale

15 675 000

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