24.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 379/83


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 29 novembre 2004

relativa alla firma dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi nonché all’approvazione e alla firma del memorandum d'intesa che lo accompagna

(2004/897/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 94 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 ottobre 2001 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare con il Principato del Liechtenstein un accordo inteso ad assicurare l'adozione, da parte di tale Stato, di misure equivalenti a quelle da applicare all'interno della Comunità al fine di consentire un'imposizione effettiva dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi.

(2)

Il testo dell’accordo risultante da tali negoziati è conforme alle direttive di negoziato adottate dal Consiglio. Tale testo è corredato di un memorandum d'intesa tra la Comunità europea ed i suoi Stati membri ed il Principato del Liechtenstein.

(3)

Fatta salva l’adozione, in una data successiva, della decisione relativa alla conclusione dell’accordo, è auspicabile procedere alla firma dei due documenti, già siglati in data 30 luglio 2004, e avere la conferma dell’approvazione da parte del Consiglio del memorandum d'intesa,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva l’adozione in una data successiva di una decisione relativa alla conclusione dell’accordo tra la Comunità europea e il Principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo e il memorandum d'intesa che lo accompagna, nonché le lettere della Comunità europea che vanno scambiate ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 2 dell’accordo e dell’ultimo comma del memorandum d'intesa.

Il memorandum d'intesa è approvato dal Consiglio.

I testi dell'accordo e del memorandum d'intesa sono acclusi alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 29 novembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

L. J. BRINKHORST


ACCORDO

tra la Comunità europea e il principato del Liechtenstein che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi

LA COMUNITÀ EUROPEA, in seguito denominata «la Comunità»,

e

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN, in seguito denominato «il Liechtenstein»

entrambi designati in seguito «parte contraente» o «parti contraenti»,

ribadendo l'interesse comune ad approfondire le relazioni privilegiate tra la Comunità e il Liechtenstein,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Ritenuta da prelevare da parte degli agenti pagatori del Liechtenstein

1.   I pagamenti di interessi effettuati a beneficiari effettivi quali vengono definiti all'articolo 4, che sono residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in seguito denominato «Stato membro», da un agente pagatore stabilito sul territorio del Liechtenstein sono soggetti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, a una ritenuta sull'importo del pagamento degli interessi. Il livello della ritenuta è pari al 15 % per i primi tre anni a decorrere dalla data di applicazione del presente accordo, al 20 % per i seguenti tre anni e successivamente al 35 %.

2.   Il Liechtenstein adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire che le funzioni richieste dall'attuazione del presente accordo vengano svolte dagli agenti pagatori stabiliti sul territorio del Liechtenstein e prevede in particolare le misure applicabili in materia procedurale e sanzionatoria.

Articolo 2

Divulgazione volontaria

1.   Il Liechtenstein stabilisce una procedura che consente al beneficiario effettivo, quale viene definito all'articolo 4, di evitare il prelievo della ritenuta di cui all'articolo 1 mediante espressa autorizzazione al suo agente pagatore nel Liechtenstein a comunicare i pagamenti di interessi all'autorità competente di tale Stato. L'autorizzazione vale per tutti i pagamenti di interessi versati dal suddetto agente pagatore al beneficiario effettivo.

2.   In caso di espressa autorizzazione da parte del beneficiario effettivo, l'agente pagatore deve comunicare come minimo le seguenti informazioni:

a)

l'identità e la residenza del beneficiario effettivo stabilite in conformità dell'articolo 5;

b)

la denominazione e l'indirizzo dell'agente pagatore;

c)

il numero di conto bancario del beneficiario effettivo o, in assenza di tale riferimento, l'identificazione del titolo di credito che genera gli interessi; e

d)

l'importo degli interessi pagati calcolato in conformità dell'articolo 3.

3.   L'autorità competente del Liechtenstein comunica le informazioni di cui al paragrafo 2 all'autorità competente dello Stato membro di residenza del beneficiario effettivo. Queste comunicazioni sono automatiche e hanno luogo almeno una volta all'anno, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale in Liechtenstein, per tutti i pagamenti di interessi effettuati durante tale anno.

4.   Qualora il beneficiario effettivo scelga la procedura di divulgazione volontaria o altrimenti dichiari alle autorità fiscali del suo Stato membro di residenza i suoi redditi in forma di pagamenti di interessi corrisposti da un agente pagatore del Liechtenstein, tali redditi in forma di pagamenti di interessi sono soggetti a tassazione nel suddetto Stato membro alle stesse aliquote applicate a redditi simili ottenuti in tale Stato membro.

Articolo 3

Base imponibile della ritenuta

1.   L'agente pagatore preleva la ritenuta di cui all'articolo 1, paragrafo 1, nel modo seguente:

a)

per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a): sull'importo lordo degli interessi pagati o accreditati;

b)

per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere b) o d): sull'importo degli interessi o dei redditi contemplati da dette lettere;

c)

per un pagamento di interessi ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera c): sull'importo del pagamento d'interessi contemplato da detta lettera.

2.   Ai fini del paragrafo 1, la ritenuta è prelevata proporzionalmente al periodo di detenzione del credito da parte del beneficiario effettivo. Quando, in base alle informazioni in suo possesso, l'agente pagatore non è in grado di determinare il periodo di detenzione del credito, egli considera che il beneficiario effettivo sia stato detentore del credito per tutta la sua durata a meno che lo stesso beneficiario effettivo fornisca prove della data di acquisizione.

3.   Imposte e ritenute diverse dalla ritenuta prevista dal presente accordo sullo stesso pagamento di interessi vengono scontate dall'importo della ritenuta calcolato conformemente al presente articolo. È compresa in particolare tra queste la Liechtenstein Couponsteuer con un'aliquota del 4 %.

Articolo 4

Definizione del beneficiario effettivo

1.   Ai fini del presente accordo si intende per «beneficiario effettivo» qualsiasi persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o qualsiasi persona fisica a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi, a meno che essa possa dimostrare di non aver percepito, o di non aver ricevuto in attribuzione, tale pagamento a proprio vantaggio. Una persona fisica non è considerata il beneficiario effettivo quando:

a)

agisce come agente pagatore ai sensi dell'articolo 6; oppure

b)

agisce per conto di una persona giuridica, un fondo di investimento o un organismo paragonabile o equivalente per l'investimento collettivo in titoli; oppure

c)

agisce per conto di un'altra persona fisica che è il beneficiario effettivo e che comunica all'agente pagatore la sua identità e il suo Stato di residenza.

2.   Quando un agente pagatore dispone di informazioni secondo le quali la persona fisica che percepisce un pagamento di interessi o a favore della quale è attribuito un pagamento di interessi potrebbe non essere il beneficiario effettivo, esso si adopera in modo adeguato per determinare l'identità del beneficiario effettivo. Se non è in grado di identificare il beneficiario effettivo, tale agente considera la persona fisica di cui sopra come beneficiario effettivo.

Articolo 5

Identità e residenza dei beneficiari effettivi

Per determinare l'identità e la residenza del beneficiario effettivo, quale viene definito all'articolo 4, l'agente pagatore annota cognome, nome, indirizzo e residenza in conformità delle disposizioni di legge del Liechtenstein contro il riciclaggio di denaro. Per le relazioni contrattuali avviate, o per le transazioni condotte in assenza di relazioni contrattuali, a decorrere dal 1o gennaio 2004, con persone fisiche che presentano un passaporto o una carta d’identità ufficiale rilasciati da uno Stato membro ma che si dichiarano residenti in uno Stato diverso da uno Stato membro o dal Liechtenstein, la residenza è stabilita mediante un certificato di residenza fiscale rilasciato dall’autorità competente dello Stato in cui la persona fisica dichiara di essere residente. In caso di mancata presentazione di tale certificato, lo Stato Membro che ha rilasciato il passaporto o altro documento d’identità ufficiale verrà considerato lo Stato di residenza.

Articolo 6

Definizione dell'agente pagatore

Ai fini del presente accordo, per «agente pagatore» in Liechtenstein si intendono le banche a norma della legislazione bancaria del Liechtenstein, gli operatori in titoli, le persone fisiche e giuridiche residenti o stabilite in Liechtenstein, compresi gli operatori economici a cui si applica la legge del Liechtenstein sulle persone e sulle società (Personen- und Gesellschaftsrecht), le società di persone, le stabili organizzazioni di società estere, che, anche occasionalmente, nell'esercizio delle loro attività accettano, detengono, investono o trasferiscono attivi patrimoniali appartenenti a terzi, ovvero semplicemente effettuano o attribuiscono un pagamento di interessi.

Articolo 7

Definizione del pagamento di interessi

1.   Ai fini del presente accordo per «pagamento di interessi» si intendono:

a)

gli interessi pagati, o accreditati su un conto, relativi a crediti di qualsivoglia natura, inclusi gli interessi pagati su depositi fiduciari da agenti pagatori del Liechtenstein a favore di beneficiari effettivi quali vengono definiti all'articolo 4, garantiti o non da ipoteca e portanti o meno una clausola di partecipazione agli utili del debitore, in particolare i redditi dei titoli del debito pubblico e i redditi prodotti dalle obbligazioni, ivi compresi i premi connessi a tali titoli o obbligazioni, ma ad esclusione degli interessi sui prestiti tra privati che non agiscono nel quadro delle loro attività. Le penalità di mora non costituiscono pagamenti di interessi;

b)

gli interessi maturati o capitalizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto dei crediti di cui alla lettera a);

c)

i redditi derivanti da pagamenti di interessi, direttamente o tramite un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi, in seguito denominata la «direttiva», distribuiti da:

i)

organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro o in Liechtenstein;

ii)

entità domiciliate in uno Stato membro che esercitano l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva e che ne informano l'agente pagatore;

iii)

organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio delle Parti contraenti;

d)

redditi realizzati alla cessione, al rimborso o al riscatto di partecipazioni o quote nei seguenti organismi ed entità, se questi ultimi investono, direttamente o indirettamente attraverso altri organismi di investimento collettivo o entità menzionate di seguito, oltre il 40 % del loro attivo patrimoniale in crediti di cui alla lettera a):

i)

organismi di investimento collettivo domiciliati in uno Stato membro o in Liechtenstein,

ii)

entità domiciliate in uno Stato membro che esercitano l'opzione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 della direttiva e ne informano l'agente pagatore,

iii)

organismi di investimento collettivo stabiliti al di fuori del territorio delle Parti contraenti.

2.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera c), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la proporzione del reddito derivante da pagamenti di interessi, l'importo totale del reddito viene considerato un pagamento di interessi.

3.   Per quanto riguarda il paragrafo 1, lettera d), allorché un agente pagatore non dispone di informazioni circa la percentuale dell'attivo patrimoniale investita in crediti, ovvero in partecipazioni o quote contemplate da detta lettera d), tale percentuale si considera superiore al 40 %. Qualora detto agente pagatore non sia in grado di determinare l'importo del reddito realizzato dal beneficiario effettivo, tale reddito si considera equivalente al ricavato della cessione, del rimborso o del riscatto delle partecipazioni o quote.

4.   Il reddito derivante dagli organismi o entità che hanno investito non più del 15 % del loro attivo patrimoniale in crediti, quali definiti al paragrafo 1, lettera a), non è considerato un pagamento di interessi ai sensi del paragrafo 1, lettere c) e d).

5.   La percentuale di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 3 sarà del 25 % a decorrere dal 1o gennaio 2011.

6.   Le percentuali di cui al paragrafo 1, lettera d), e al paragrafo 4 sono determinate con riguardo alla politica di investimento esposta nel regolamento del fondo o nei documenti costitutivi degli organismi o delle entità interessati e, in assenza di tale riferimento, con riguardo all'effettiva composizione dell'attivo patrimoniale degli organismi o entità interessati.

Articolo 8

Ripartizione del gettito fiscale

1.   Il Liechtenstein trattiene il 25 % del gettito generato dalla ritenuta prevista dal presente accordo e trasferisce il 75 % di tale gettito allo Stato membro di residenza del beneficiario effettivo.

2.   Tali trasferimenti hanno luogo, per ogni anno, in un unico versamento per ciascuno Stato membro, entro i sei mesi successivi al termine dell'anno fiscale in Liechtenstein.

Articolo 9

Eliminazione delle doppie imposizioni

1.   Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati alla ritenuta da parte di un agente pagatore in Liechtenstein, lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale accorda a detto beneficiario un credito d'imposta pari all'importo della ritenuta. Se l'importo della ritenuta supera l'importo dell'imposta dovuta secondo la legislazione nazionale, sull'ammontare lordo degli interessi sul quale la ritenuta è stata prelevata, lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale rimborsa a quest'ultimo l'importo di ritenuta eccedente l'imposta dovuta.

2.   Se gli interessi percepiti da un beneficiario effettivo sono stati assoggettati a imposte e ritenute diverse dalla ritenuta prevista dal presente accordo e lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale accorda a detto beneficiario un credito d'imposta per tali imposte e ritenute secondo la legislazione nazionale o ai sensi di convenzioni contro le doppie imposizioni, dette altre imposte e ritenute vengono imputate prima che venga applicata la procedura di cui al paragrafo 1. Lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale accetta quali idonei elementi di prova dell'assoggettamento all'imposta o ritenuta i certificati rilasciati dagli agenti pagatori del Liechtenstein, fermo restando che l'autorità competente dello Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha il domicilio fiscale è abilitata ad ottenere dall'autorità competente del Liechtenstein gli opportuni accertamenti sulle informazioni riportate nei certificati rilasciati dagli agenti pagatori del Liechtenstein.

3.   Lo Stato membro in cui il beneficiario effettivo ha la residenza fiscale può sostituire il meccanismo di credito d'imposta di cui ai paragrafi 1 e 2 con un rimborso della ritenuta di cui all'articolo 1.

Articolo 10

Scambio di informazioni

1.   Le autorità competenti del Liechtenstein e di ciascuno degli Stati membri si scambiano informazioni sui comportamenti che costituiscono frode fiscale a norma della legislazione dello Stato interpellato, o sulle violazioni analoghe, per i redditi contemplati dal presente accordo. Per «violazioni analoghe» si intendono unicamente le violazioni che presentano lo stesso livello di gravità della frode fiscale quale definita dalla legislazione dello Stato interpellato. In risposta a una richiesta debitamente giustificata, lo Stato interpellato fornisce, conformemente alle sue norme procedurali, le informazioni riguardanti i comportamenti che lo Stato richiedente esamina, o potrebbe esaminare, in sede amministrativa, civile o penale. Le informazioni ricevute dal Liechtenstein o da uno Stato membro saranno coperte da segreto d'ufficio secondo le stesse regole applicabili alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato; esse potranno essere comunicate soltanto alle persone od autorità (ivi compresi i tribunali e gli organi amministrativi) incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte sul reddito previste dall'accordo, delle procedure o azioni concernenti tali imposte, o delle decisioni sui ricorsi presentati per tali imposte. Le persone od autorità sopraccitate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini. Le predette potranno riferire queste informazioni nel corso di udienze giudiziarie pubbliche o nell'ambito di decisioni giudiziarie.

2.   Nel determinare se fornire o meno le informazioni in risposta a una richiesta, lo Stato interpellato applica i termini di prescrizione previsti dalla legislazione dello Stato richiedente in luogo di quelli applicabili nel medesimo Stato interpellato.

3.   Lo Stato interpellato fornisce le informazioni richieste qualora lo Stato richiedente abbia un ragionevole sospetto che il comportamento in questione costituisca una frode fiscale o una violazione analoga. I sospetti dello Stato richiedente in merito ad una frode fiscale o ad una violazione analoga possono fondarsi su:

a)

documenti, autenticati o meno, ivi compresi, ma non esclusivamente, documenti aziendali, libri contabili o documentazione relativa a conti bancari;

b)

testimonianze del contribuente;

c)

informazioni ottenute da persone sentite a titolo informativo, o da altre terze persone, che risultino suffragate da fonti e/o elementi indipendenti o che appaiono comunque attendibili; oppure

d)

elementi di prova indiziari.

4.   Su eventuale richiesta di uno Stato membro, il Liechtenstein avvia negoziati bilaterali con tale Stato onde definire i singoli casi che rientrano nella categoria delle «violazioni analoghe» secondo le procedure di imposizione fiscale in vigore in tale Stato.

Articolo 11

Autorità competenti

Ai fini del presente accordo per autorità competenti si intendono le autorità elencate nell'allegato I.

Articolo 12

Consultazioni

Qualora sorgano controversie tra l'autorità competente del Liechtenstein e una o più delle altre autorità competenti di cui all'articolo 11 sull’interpretazione o sull’applicazione del presente accordo, le autorità competenti interessate si adoperano per risolvere il caso tramite mutuo consenso. Esse comunicano immediatamente alla Commissione delle Comunità europee e alle autorità competenti degli altri Stati membri i risultati delle loro consultazioni. Su richiesta di qualsiasi tra le autorità competenti, la Commissione può partecipare alle consultazioni quando queste implicano questioni interpretative.

Articolo 13

Riesame

1.   Le Parti contraenti si consultano, almeno ogni tre anni o su richiesta di una Parte contraente, allo scopo di esaminare e, se le Parti contraenti lo ritengono necessario, di migliorare il funzionamento tecnico del presente accordo nonché di valutare gli sviluppi internazionali. Le consultazioni si svolgono entro un mese dalla richiesta o, in casi urgenti, il prima possibile.

2.   Alla luce di tale riesame e valutazione, le Parti contraenti possono consultarsi al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo tenuto conto degli sviluppi intervenuti sul piano internazionale.

3.   Non appena maturata un'esperienza sufficiente nella piena applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, le Parti contraenti si consultano al fine di valutare se siano necessarie modifiche del presente accordo tenuto conto degli sviluppi intervenuti sul piano internazionale.

4.   Ai fini delle consultazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, ciascuna Parte contraente comunica all'altra Parte contraente gli eventuali sviluppi intervenuti che possono incidere sul corretto funzionamento del presente accordo, ivi compresi eventuali accordi sulla stessa materia che siano conclusi tra una delle Parti contraenti e uno Stato terzo.

Articolo 14

Relazione con le convenzioni bilaterali in materia di doppia imposizione

Le disposizioni delle convenzioni in materia di doppia imposizione tra il Liechtenstein e gli Stati membri non ostano al prelievo della ritenuta prevista dal presente accordo.

Articolo 15

Disposizioni transitorie per i titoli di credito negoziabili (1)

1.   A decorrere dalla data di applicazione del presente accordo e fino a quando almeno uno Stato membro continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe, e al più tardi fino al 31 dicembre 2010, le obbligazioni nazionali e internazionali e gli altri titoli di credito negoziabili che siano stati emessi per la prima volta anteriormente al 1o marzo 2001, o il cui prospetto originario delle condizioni di emissione sia stato approvato prima di tale data dalle autorità competenti dello Stato di emissione, non sono considerati crediti ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), se la loro emissione non viene riaperta il 1o marzo 2002 o dopo tale data.

Tuttavia, e fino a quando almeno uno Stato membro continui anch'esso ad applicare disposizioni analoghe, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2010 relativamente ai titoli di credito negoziabili:

che prevedono clausole cosiddette di «gross-up» e di connesso rimborso anticipato, e

se l'agente pagatore, quale definito all'articolo 6, è stabilito in Liechtenstein, e

se detto agente pagatore paga direttamente gli interessi a, o attribuisce il pagamento di interessi a immediato beneficio di, un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro.

Se e quando tutti gli Stati membri cessino di applicare disposizioni analoghe, le disposizioni del presente articolo continuano ad applicarsi unicamente ai titoli di credito negoziabili:

che prevedono clausole cosiddette di «gross-up» e di connesso rimborso anticipato, e

se l'agente pagatore designato dall'emittente è stabilito in Liechtenstein, e

se detto agente pagatore paga direttamente gli interessi a, o attribuisce il pagamento di interessi a immediato beneficio di, un beneficiario effettivo residente in uno Stato membro.

Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra, emesso da un governo o da un ente collegato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un accordo internazionale (enti elencati nell'allegato II del presente accordo), viene effettuata il 1o marzo 2002 o dopo tale data, l'intera emissione di tale titolo, costituita dall'emissione originaria e da ogni emissione ulteriore, si considera un credito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

Se una riapertura di emissione di un titolo negoziabile di cui sopra emesso da qualsiasi altro emittente, non contemplato dal quarto comma, viene effettuata il 1o marzo 2002 o dopo tale data, questa riapertura si considera un credito ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera a).

2.   Il presente articolo non osta a che il Liechtenstein e gli Stati membri continuino a prelevare un'imposta sui redditi derivanti dai titoli di credito negoziabili di cui al paragrafo 1, conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.

Articolo 16

Firma, entrata in vigore e durata di validità

1.   Il presente accordo richiede la ratifica o l'approvazione delle Parti contraenti secondo le rispettive procedure. Le Parti contraenti si notificano l'avvenuto completamento di tali procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all’ultima notifica.

2.   Fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali del Liechtenstein e degli obblighi previsti dal diritto comunitario riguardo alla conclusione di accordi internazionali e fatto salvo l'articolo 17, il Liechtenstein e, ove appropriato, la Comunità provvedono all'effettiva attuazione e applicazione del presente accordo dalla data del 1o luglio 2005 e si notificano l'avvenuta attuazione e applicazione.

3.   Il presente accordo rimane in vigore fino a quando non viene denunciato da una Parte contraente.

4.   Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica all’altra. In tal caso, l’accordo cessa di essere in vigore dodici mesi dopo la data della notifica.

Articolo 17

Applicazione e sospensione dell'applicazione

1.   L'applicazione del presente accordo dipende dall'adozione e dell'attuazione da parte dei territori dipendenti o associati degli Stati membri menzionati nella relazione del Consiglio (Economia e finanza) al Consiglio europeo di Santa Maria da Feira del 19 e 20 giugno 2000, nonché rispettivamente da parte degli Stati Uniti d'America, della Svizzera, di Andorra, di Monaco e di San Marino, di misure conformi o equivalenti a quelle contenute nella direttiva o nel presente accordo, e che prevedono le stesse date di attuazione.

2.   Le Parti contraenti decidono di comune accordo, almeno sei mesi prima della data di cui all'articolo 16, paragrafo 2, se risulta soddisfatta la condizione stabilita nel paragrafo 1 riguardo alle date di entrata in vigore delle misure pertinenti nei paesi terzi e nei territori dipendenti o associati interessati. Qualora le Parti contraenti non decidano che tale condizione risulta soddisfatta, esse adottano di comune accordo una nuova data ai fini dell'articolo 16, paragrafo 2.

3.   L'applicazione del presente accordo può essere sospesa, in tutto o in parte, da ciascuna delle Parti contraenti con effetto immediato mediante notifica all'altra Parte qualora la direttiva cessi di essere applicabile, in tutto o in parte, temporaneamente o definitivamente, in conformità al diritto comunitario, ovvero qualora uno Stato membro sospenda l'applicazione della normativa di recepimento della direttiva.

4.   Ciascuna delle Parti contraenti può sospendere l'applicazione del presente accordo mediante notifica all'altra Parte qualora uno dei paesi terzi o dei territori di cui al paragrafo 1 cessi successivamente di applicare le misure di cui al medesimo paragrafo. La sospensione dell'applicazione ha effetto non prima di due mesi dopo la notifica. L'applicazione del presente accordo riprende quando le misure sono riattivate.

Articolo 18

Crediti e saldo finale

1.   L'eventuale denuncia o la sospensione, in tutto o in parte, dell'applicazione del presente accordo lasciano impregiudicati i crediti delle singole persone fisiche conformemente a quanto disposto dall'articolo 9.

2.   Qualora si verificassero gli eventi di cui sopra, il Liechtenstein stabilisce un bilancio finale entro il termine del periodo di applicazione del presente accordo ed effettua un pagamento a saldo agli Stati membri.

Articolo 19

Campo d’applicazione territoriale

Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio del Liechtenstein.

Articolo 20

Allegati

1.   Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

2.   L’elenco delle autorità competenti di cui all’allegato I può essere modificato mediante una semplice notifica all’altra parte contraente da parte del Liechtenstein per quanto riguarda l’autorità di cui alla lettera a) del suddetto allegato e da parte della Comunità per quanto riguarda le altre autorità.

L’elenco degli enti collegati di cui all’allegato II può essere modificato di comune accordo.

Articolo 21

Lingue

1.   Il presente accordo è redatto in duplice copia, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

2.   La versione in lingua maltese è autenticata dalle Parti contraenti mediante scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede allo stesso titolo delle lingue di cui al paragrafo 1.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned plenipotentiaries have hereunto set their hands.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL e megállapodást az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el.

B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.

NA DÔKAZ TOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el siete de diciembre del dos mil cuatro.

V Bruselu dne sedmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles, den syvende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am siebten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu seitsmendal päeval Brüsselis.

Εγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the seventh day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le sept décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada septītajā decembrī.

Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtųjų metų gruodžio septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december hetedik napján.

Magħmul fi Brussel fis-seba' jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de zevende december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia siódmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em sete de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli siedmeho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne sedmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den sjunde december tjugohundrafyra.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

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Für das Fürstentum Liechtenstein

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(1)  Come nella direttiva, queste disposizioni transitorie si applicano anche ai titoli di credito negoziabili posseduti da organismi di investimento collettivo.

ALLEGATO I

ELENCO DELLE AUTORITÀ COMPETENTI DELLE PARTI CONTRAENTI

Sono considerate «autorità competenti» ai fini del presente accordo:

a)

nel Principato del Liechtenstein: Die Regierung des Fürstentums Liechtenstein o un rappresentante autorizzato,

b)

nel Regno del Belgio: De Minister van Financiën/Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato,

c)

nella Repubblica ceca: Ministr financí o un rappresentante autorizzato,

d)

nel Regno di Danimarca: Skatteministeren o un rappresentante autorizzato,

e)

nella Repubblica federale di Germania: Der Bundesminister der Finanzen o un rappresentante autorizzato,

f)

nella Repubblica di Estonia: Rahandusminister o un rappresentante autorizzato,

g)

nella Repubblica ellenica: Ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών o un rappresentante autorizzato,

h)

nel Regno di Spagna: El Ministro de Economia y Hacienda o un rappresentante autorizzato,

i)

nella Repubblica francese: Le Ministre chargé du budget o un rappresentante autorizzato,

j)

in Irlanda: The Revenue Commissioners o il loro rappresentante autorizzato,

k)

nella Repubblica italiana: Il Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali o un rappresentante autorizzato,

l)

nella repubblica di Cipro: Υπουργός Οικονομικών o un rappresentante autorizzato,

m)

nella Repubblica di Lettonia: Finanšu ministrs o un rappresentante autorizzato,

n)

nella Repubblica di Lituania: Finansų ministras o un rappresentante autorizzato,

o)

nel Granducato di Lussemburgo: Le Ministre des Finances o un rappresentante autorizzato; tuttavia, per l'applicazione dell'articolo 10, l'autorità competente è Le Procureur Général d'Etat luxembourgeois,

p)

nella Repubblica di Ungheria: A pénzügyminiszter o un rappresentante autorizzato,

q)

nella Repubblica di Malta: Il-Ministru responsabbli għall-Finanzi o un rappresentante autorizzato,

r)

nel Regno dei Paesi Bassi: De Minister van Financiën o un rappresentante autorizzato,

s)

nella Repubblica d'Austria: Der Bundesminister für Finanzen o un rappresentante autorizzato,

t)

nella Repubblica di Polonia: Minister Finansów o un rappresentante autorizzato,

u)

nella Repubblica del Portogallo: O Ministro das Finanças o un rappresentante autorizzato,

v)

nella Repubblica di Slovenia: Minister za finance o un rappresentante autorizzato,

w)

nella Repubblica slovacca: Minister financií o un rappresentante autorizzato,

x)

nella Repubblica di Finlandia: Valtiovarainministeriö/Finansministeriet o un rappresentante autorizzato,

y)

nel Regno di Svezia: Chefen för Finansdepartementet o un rappresentante autorizzato,

z)

nel Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord e nei territori europei di cui detto Regno Unito assume la rappresentanza nei rapporti con l'estero: i Commissioners of Inland Revenue o i loro rappresentanti autorizzati e le autorità competenti di Gibilterra, che il Regno Unito designerà in conformità degli Accordi conclusi con riguardo alle autorità di Gibilterra nel contesto degli strumenti dell'UE e della CE e dei relativi trattati, come notificati agli Stati membri e alle istituzioni dell'Unione europea il 19 aprile 2000, una copia dei quali viene notificata al Liechtenstein dal Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea ai fini dell'applicazione anche al presente accordo.

ALLEGATO II

ELENCO DEGLI ENTI COLLEGATI

Ai fini dell'articolo 15 del presente accordo, ognuno dei seguenti enti è considerato «un ente collegato che agisce in qualità di autorità pubblica o il cui ruolo è riconosciuto da un trattato internazionale»:

ENTI ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA:

Belgio

 

Vlaams Gewest (Regione fiamminga)

 

Région wallonne (Regione vallone)

 

Région bruxelloise/ Brussels Gewest (Regione di Bruxelles-capitale)

 

Communauté française (Comunità francese)

 

Vlaamse Gemeenschap (Comunità fiamminga)

 

Deutschsprachige Gemeinschaft (Comunità di lingua tedesca)

Spagna

 

Xunta de Galicia (amministrazione autonoma della Galizia)

 

Junta de Andalucía (amministrazione autonoma dell'Andalusia)

 

Junta de Extremadura (amministrazione autonoma dell'Estremadura)

 

Junta de Castilla-La Mancha (amministrazione autonoma di Castiglia-La Mancia)

 

Junta de Castilla-León (amministrazione autonoma di Castiglia-Léon)

 

Gobierno Foral de Navarra (amministrazione autonoma della Navarra)

 

Govern de les Illes Balears (amministrazione autonoma delle isole Baleari)

 

Generalitat de Catalunya (amministrazione autonoma della Catalogna)

 

Generalitat de Valencia (amministrazione autonoma di Valencia)

 

Diputación General de Aragón (amministrazione autonoma di Aragona)

 

Gobierno de las Islas Canarias (amministrazione autonoma delle isole Canarie)

 

Gobierno de Murcia (amministrazione autonoma di Murcia)

 

Gobierno de Madrid (amministrazione autonoma di Madrid)

 

Gobierno de la Comunidad Autónoma del País Vasco/Euzkadi (amministrazione autonoma dei Paesi baschi)

 

Diputación Foral de Guipúzcoa (Consiglio provinciale di Guipúzcoa)

 

Diputación Foral de Vizcaya/Bizkaia (Consiglio provinciale di Biscaglia)

 

Diputación Foral de Alava (Consiglio provinciale di Alava)

 

Ayuntamiento de Madrid (Comune di Madrid)

 

Ayuntamiento de Barcelona (Comune di Barcellona)

 

Cabildo Insular de Gran Canaria (Consiglio dell'isola di Gran Canaria)

 

Cabildo Insular de Tenerife (Consiglio dell'isola di Tenerife)

 

Instituto de Crédito Oficial (Istituto di Credito ufficiale)

 

Instituto Catalán de Finanzas (Istituto finanziario catalano)

 

Instituto Valenciano de Finanzas (Istituto finanziario di Valencia)

Grecia

 

Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος (Ente greco telecomunicazioni)

 

Οργανισμός Σιδηροδρόμων Ελλάδος (Ferrovie greche)

 

Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (Azienda pubblica dell'elettricità)

Francia

 

La Caisse d'amortissement de la dette sociale (CADES); (Cassa di ammortamento del debito sociale)

 

L'Agence française de développement (AFD) (Agenzia francese per lo sviluppo)

 

Réseau Ferré de France (RFF) (Rete ferroviaria francese)

 

Caisse Nationale des Autoroutes (CNA) (Cassa nazionale delle autostrade)

 

Assistance publique Hôpitaux de Paris (APHP) (Assistenza pubblica Ospedali di Parigi)

 

Charbonnages de France (CDF) (Miniere carbonifere francesi)

 

Entreprise minière et chimique (EMC) (Azienda mineraria e chimica)

Italia

 

Regioni

 

Province

 

Comuni

 

Cassa depositi e prestiti

Lettonia

 

Pašvaldības (governi locali)

Polonia

 

gminy (comuni)

 

powiaty (distretti)

 

województwa (province)

 

związki gmin (associazioni di comuni)

 

powiatów (associazioni di distretti)

 

województw (associazioni di province)

 

miasto stołeczne Warszawa (città di Varsavia)

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agenzia per la ristrutturazione e la modernizzazione dell'agricoltura)

 

Agencja Nieruchomości Rolnych (Agenzia per la proprietà agricola)

Portogallo

 

Região Autónoma da Madeira (Regione autonoma di Madera)

 

Região Autónoma dos Açores (Regione autonoma delle Azzorre)

 

Comuni

Slovacchia

 

mestá a obce (comuni)

 

Železnice Slovenskej republiky (Ferrovie slovacche)

 

Štátny fond cestného hospodárstva (Fondo statale per la gestione della rete viaria)

 

Slovenské elektrárne (Centrali elettriche slovacche)

 

Vodohospodárska výstavba (Ente per la progettazione e la costruzione di opere idrauliche)

ENTI INTERNAZIONALI:

 

Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo

 

Banca europea per gli investimenti

 

Banca asiatica di sviluppo

 

Banca africana di sviluppo

 

Banca mondiale/BIRS/FMI

 

Società finanziaria internazionale

 

Banca interamericana di sviluppo

 

Fondo di sviluppo sociale del Consiglio d’Europa

 

EURATOM

 

Comunità europea

 

Società di sviluppo andina

 

Eurofima

 

Comunità europea del carbone e dell'acciaio

 

Banca nordica di investimento

 

Banca di sviluppo dei Caraibi

Le disposizioni dell'articolo 15 lasciano impregiudicati eventuali obblighi internazionali assunti dalle Parti contraenti nei riguardi dei summenzionati enti internazionali.

ENTI DEGLI STATI TERZI:

Enti che soddisfano i seguenti criteri:

1)

L'ente è chiaramente considerato un ente pubblico conformemente ai criteri usati a livello nazionale.

2)

Detto ente pubblico è una entità non commerciale («non market») che gestisce e finanzia un insieme di attività consistenti principalmente nella fornitura di beni e servizi non destinati al libero mercato ma ad andare a beneficio della collettività e poste effettivamente sotto il controllo della pubblica amministrazione.

3)

Detto ente pubblico è un importante e regolare emittente di titoli di credito.

4)

Lo Stato in questione è in grado di garantire che detto ente pubblico non eserciterà il diritto di rimborso anticipato in relazione all'esercizio di clausole di «gross-up».


MEMORANDUM D'INTESA

tra la Comunità europea, il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica d'Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato del Lussemburgo, la Repubblica d'Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Principato del Liechtenstein

LA COMUNITÁ EUROPEA,

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA D'ESTONIA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO,

LA REPUBBLICA D'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD

e

IL PRINCIPATO DEL LIECHTENSTEIN , in seguito denominato «il Liechtenstein»,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

1.   INTRODUZIONE

Il Liechtenstein e la Comunità europea concludono un accordo che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva 2003/48/CE del Consiglio, del 3 giugno 2003, in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi (in seguito denominata la «direttiva»). Il presente memorandum d’intesa costituisce un complemento di tale accordo.

2.   DISCUSSIONI CON ALTRI PAESI TERZI PER GARANTIRE L’ADOZIONE DI MISURE EQUIVALENTI

Nel corso del periodo transitorio previsto dalla direttiva, la Comunità europea avvia un dibattito con altri importanti centri finanziari onde promuovere l’adozione da parte di tali giurisdizioni di misure equivalenti a quelle applicate dalla Comunità.

3.   DICHIARAZIONE D’INTENTI

I firmatari del presente memorandum d’intesa dichiarano di ritenere che l’accordo di cui al punto 1 e il presente memorandum costituiscano una soluzione accettabile ed equilibrata, tale da poter preservare gli interessi delle Parti. Di conseguenza, essi attueranno in buona fede le misure concordate e non avvieranno senza giusta causa azioni unilaterali che possano compromettere l’accordo.

Qualora una differenza significativa venisse individuata tra il campo di applicazione della direttiva, quale adottata il 3 giugno 2003, e il campo di applicazione dell’accordo, in particolare per quanto attiene all’articolo 6 di quest'ultimo, le Parti contraenti avvieranno immediate consultazioni conformemente all’articolo 13, paragrafo 1 dell’accordo al fine di assicurarsi che il carattere equivalente delle misure previste dall’accordo venga mantenuto.

Il Liechtenstein si impegna a fare il possibile, nel rispetto delle sue norme procedurali, per pronunciarsi senza indugio in merito all’accettabilità di una richiesta debitamente giustificata di scambio di informazioni ai sensi dell’articolo 10 dell'accordo.

L’Unione europea e i suoi Stati membri terranno conto nella loro cooperazione con il Principato, compresa quella nel settore fiscale, della decisione del Liechtenstein di stabilire misure equivalenti a quelle della direttiva. I firmatari convengono che nel contesto dei negoziati bilaterali sullo scambio di informazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 4 dell’accordo, entrambe le parti coinvolte potranno sollevare altre questioni relative alla tassazione, tra cui quelle relative all’eliminazione della doppia imposizione sul reddito.

Fatto a Bruxelles il 7 dicembre 2004 in duplice esemplare, nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede.

La versione in lingua maltese è autenticata dalle Parti firmatarie mediante scambio di lettere. Essa fa ugualmente fede allo stesso titolo delle lingue di cui al comma precedente.

EN FE DE LO CUAL, los plenipotenciarios abajo firmantes suscriben el presente Acuerdo.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojili níže podepsaní zplnomocnění zástupci k této smlouvě své podpisy.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Abkommen gesetzt.

SELLE KINNITUSEKS on täievolilised esindajad käesolevale lepingule alla kirjutanud.

ΣΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ, οι υπογράφοντες πληρεξούσιοι έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούσα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto la propria firma in calce al presente accordo.

TO APLIECINOT, attiecīgi pilnvarotas personas ir parakstījušas šo nolīgumu.

TAI PALIUDYDAMI, šį Susitarimą pasirašė toliau nurodyti įgaliotieji atstovai.

FENTIEK HITELÉÜL e megállapodást az alulírott meghatalmazottak alább kézjegyükkel látták el.

B'XIEHDA TA' DAN, il-Plenipotenzjari hawn taħt iffirmati ffirmaw dan il-Ftehim.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

W DOWÓD CZEGO, niżej podpisani pełnomocnicy złożyli swoje podpisy.

EM FÉ DO QUE, os plenipotenciários abaixo assinados apuserem as suas assinaturas no final do presente Acordo.

NA DÔKAZ ČOHO dolupodpísaní splnomocnení zástupcovia podpísali túto dohodu.

V POTRDITEV TEGA so spodaj podpisani pooblaščenci podpisali ta sporazum.

TÄMÄN VAKUUDEKSI allamainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Hecho en Bruselas, el siete de diciembre del dos mil cuatro.

V Bruselu dne sedmého prosince dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Bruxelles den syvende december to tusind og fire.

Geschehen zu Brüssel am siebten Dezember zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu seitsmendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις εφτά Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Brussels on the seventh day of December in the year two thousand and four.

Fait à Bruxelles, le sept décembre deux mille quatre.

Fatto a Bruxelles, addì sette dicembre duemilaquattro.

Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada septītajā decembrī.

Pasirašyta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio septintą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer negyedik év december hetedik napján.

Magħmul fi Brussel fis-seba' jum ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Brussel, de zevende december tweeduizendvier.

Sporządzono w Brukseli dnia siódmego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.

Feito em Bruxelas, em sete de Dezembro de dois mil e quatro.

V Bruseli siedmeho decembra dvetisícštyri.

V Bruslju, dne sedmega decembra leta dva tisoč štiri.

Tehty Brysselissä seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Bryssel den sjunde december tjugohundrafyra.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

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