17.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 370/81


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2004

relativa all’assistenza macrofinanziaria a Serbia e Montenegro e che modifica la decisione 2002/882/CE intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Iugoslavia

(2004/862/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 308,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2002/882/CE del Consiglio, del 5 novembre 2002, intesa a concedere un'ulteriore assistenza macrofinanziaria alla Repubblica federale di Iugoslavia (3), mira ad assicurare la sostenibilità della bilancia dei pagamenti e a potenziare le riserve del paese.

(2)

Nel quadro di tale assistenza sono state erogate nel 2002 e nel 2003 due quote per un importo complessivo di 105 milioni di EUR. A causa dei ritardi nell’attuazione delle misure strutturali concordate, la terza quota (25 milioni di EUR) deve essere ancora erogata. Restano da negoziare e stabilire i termini e le condizioni politiche inerenti al contributo aggiuntivo di 70 milioni di EUR deciso nel 2003.

(3)

Le autorità di Serbia e Montenegro sono impegnate ad ottenere risultati in materia di stabilizzazione e riforme economiche, nel quadro dell’attuale programma dell’FMI, come dimostrato dall’esistenza di segni incoraggianti di un ritrovato vigore delle riforme strutturali.

(4)

Il paese continua a necessitare di un sostegno finanziario esterno oltre a quello fornito dalle istituzioni finanziarie internazionali.

(5)

Si deve modificare la decisione 2002/882/CE per consentire l’impegno e il pagamento di fondi per sovvenzioni e l’erogazione di prestiti oltre il 9 novembre 2004.

(6)

Il trattato non prevede, per l'adozione della presente decisione, poteri di azione diversi da quelli di cui all'articolo 308.

(7)

Dopo avere consultato il comitato economico e finanziario,

DECIDE:

Articolo unico

L'articolo 6, secondo comma, della decisione 2002/882/CE è sostituito dal testo seguente:

«Essa si applica a decorrere dall'8 novembre 2004 e fino al 30 giugno 2006»

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  GU C 290 del 27.11.2004, pag. 6.

(2)  Parere espresso il 28 ottobre 2004 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3)  GU L 308 del 9.11.2002, pag. 25. Decisione modificata dalla decisione 2003/825/CE (GU L 311 del 27.11.2003, pag. 28).