16.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 369/65


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 dicembre 2004

che modifica la decisione 97/222/CE recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne

[notificata con il numero C(2004) 4563]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/857/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi (1), e in particolare gli articoli 3, paragrafo 1 e 16, oltre che l'articolo 21a, paragrafo 1, primo trattino,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo 1, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera a), e paragrafo 3, lettera a),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002 che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (3), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1, e paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 97/222/CE (4) della Commissione reca l'elenco dei paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne.

(2)

Per assicurare la trasparenza e l'armonizzazione dei codici per taluni trattamenti specifici elencati nelle tabelle delle parti II e III all'allegato della decisione 97/222/CE, è necessario modificare e chiarire alcune note in riferimento all'origine e alla provenienza della carne fresca.

(3)

Nella descrizione dei territori regionalizzati della parte I dell'allegato alla decisione 97/222/CE, ci sono riferimenti non più aggiornati ad una legislazione che è stata abrogata e sostituita da nuovi atti. È quindi necessario aggiornare tali riferimenti. Anche i codici corrispondenti dei territori e dei trattamenti specifici nella parte II dell'allegato alla decisione 97/222/CE dovrebbero essere aggiornati di conseguenza.

(4)

Pertanto, le parti I, II e IV dell'allegato alla decisione 97/222/CE dovrebbero essere aggiornate di conseguenza.

(5)

Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 97/222/CE della Commissione è modificata come segue:

1)

La parte I dell'allegato è sostituita dal testo nell'allegato I di questa decisione.

2)

La parte II dell'allegato è sostituita dal testo nell'allegato II di questa decisione.

3)

La parte IV dell'allegato è sostituita dal testo nell'allegato III di questa decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 23 dicembre 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 dicembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36).

(2)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 445/2004 (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 60).

(3)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

(4)  GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/245/CE (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 62).


ALLEGATO I

«Descrizione dei territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti II e III

Paese

Territorio

Descrizione del territorio

Codice

Versione

Argentina

AR

 

Tutto il paese

AR-1

1/2004

Tutto il paese ad eccezione delle Province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego

AR-2

1/2004

Le Province di Chubut, Santa Cruz e Tierra del Fuego

Bulgaria

BG

 

Tutto il paese

BG-1

Come descritto nell’allegato II, parte I, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (1) (come modificato da ultimo)

BG-2

Come descritto nell’allegato II, parte I, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (1) (come modificato da ultimo)

Brasile

BR

 

Tutto il paese

BR-1

Come descritto nell’allegato I della decisione 94/984/CE della Commissione (2) (come modificato da ultimo)

Serbia – Montenegro

CS

 

Tutto il paese come descritto nell’allegato II, parte I della decisione 79/542/CEE del Consiglio (1) (come modificato da ultimo)

Malaysia

MY

 

Tutto il paese

MY-1

95/1

Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)»


(1)  GU L 146 del 14.6.1976, pag. 15.

(2)  GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.


ALLEGATO II

«PARTE II

Paesi terzi o parti di paesi terzi da cui è autorizzata l’importazione nella Comunità europea di prodotti a base di carne

Codice ISO

Paese d’origine o relativa parte

1.

Bovini domestici

2.

Selvaggina fissipide di allevamento (esclusi i suini)

Ovini/ caprini domestici

1.

Suini domestici

2.

Selvaggina fissipide di allevamento (suini)

Solipedi domestici

1.

Pollame domestico

2.

Selvaggina da penna d’allevamento

Conigli domestici o leporidi di allevamento

Biungulati selvatici (esclusi i suini)

Cinghiali

Solipedi selvatici

Leporidi selvatici (conigli e lepri)

Volatili selvatici

Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)

AR

Argentina AR

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australia

A

A

A

A

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BG

Bulgaria BG

D

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

Bulgaria BG-1

A

A

D

A

D

A

A

D

XXX

A

D

XXX

Bulgaria BG-2

D

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

BH

Bahrain

B

B

B

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brasile

C

C

C

A

D

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Brasile BR-1

C

C

C

A

A

A

C

C

XXX

A

A

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Bielorussia

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Canada

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Svizzera

A

A

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

CL

Cile

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Rep. pop. cinese

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Colombia

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

CS

Serbia e Montenegro

A

A

D

A

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiopia

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Groenlandia

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hong Kong

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Croazia

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Israele

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

IN

India

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Islanda

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenia

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Corea (Rep.)

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Marocco

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagascar

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia (3)

A

A

B

A

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Maurizius

B

B

B

B

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Messico

A

D

D

A

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malesia MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malesia MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibia (1)

B

B

B

B

D

A

B

B

A

A

D

XXX

NZ

Nuova Zelanda

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RO

Romania

A

A

D

A

A

A

A

D

XXX

A

A

A

RU

Russia

C

C

C

B

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapore

B

B

B

B

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Swaziland

B

B

B

B

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thailandia

B

B

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunisia

C

C

B

B

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turchia

XXX

XXX

XXX

XXX

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ucraina

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Stati Uniti d’America

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Sud Africa (1)

C

C

C

A

D

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX»

XXX: I prodotti a base di carne contenenti carni di queste specie non sono autorizzati.


(1)  Cfr. parte III del presente allegato per i requisiti minimi di trattamento per i prodotti a base di carne pastorizzati o essicati.

(2)  Per prodotti a base di carne preparati con carne fresca proveniente da animali macellati dopo il 1o marzo 2002.

(3)  Ex Repubblica Iugoslava di Macedonia: codice provvisorio che non influenza la denominazione definitiva del paese, che sarà attribuita dopo la fine dei negoziati attualmente in corso alle Nazioni Unite.

XXX: I prodotti a base di carne contenenti carni di queste specie non sono autorizzati.


ALLEGATO III

«PARTE IV

Interpretazione dei codici utilizzati nelle tabelle nelle parti II e III

Trattamento generico:

A

=

Per il prodotto in questione non è richiesta una determinata temperatura minima o altro trattamento particolare a fini di polizia sanitaria. Nondimeno, per essere definito “prodotto a base di carne” il prodotto deve aver subito un trattamento tale che la sua superficie di taglio non abbia più le caratteristiche della carne fresca; inoltre la carne fresca utilizzata deve essere conforme alle norme di polizia sanitaria applicabili all’esportazione di carni fresche verso la Comunità europea

Trattamenti specifici — enumerati in ordine decrescente di rigorosità:

B =

Trattamento in recipiente ermetico con un valore Fo pari o superiore a tre.

C = A

Durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 80 °C al centro della massa.

D = A

Durante la lavorazione del prodotto la carne deve raggiungere una temperatura di almeno 70 °C al centro della massa, oppure per i prosciutti, un processo di fermentazione e maturazione naturali di almeno nove mesi, avente come risultato i seguenti valori:

Aw non superiore a 0,93,

pH non superiore a 6,0.

E =

Per le carni essiccate o prodotti assimilati, un trattamento deve avere come risultato i seguenti valori:

Aw non superiore a 0,93,

pH non superiore a 6,0.

F = A

Trattamento termico in virtù del quale la carne mantenga una temperatura di almeno 65 °C al centro della massa per un tempo sufficiente a raggiungere un valore di pastorizzazione (pv) pari o superiore a 40.»