16.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 369/63


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 7 dicembre 2004

che modifica la decisione 2000/746/CE che autorizza la Repubblica francese ad applicare una misura di deroga all'articolo 11 della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari

(2004/856/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la sesta direttiva del Consiglio (77/388/CEE), del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune d'imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1), in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2000/746/CE il Consiglio ha autorizzato la Repubblica francese, in deroga alle disposizioni dell'articolo 11, punto A, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 77/388/CE, ad includere, nella base imponibile delle forniture di beni o di servizi, il valore dell'oro utilizzato dal fornitore e fornito dal destinatario, nel caso in cui l’acquisto dell'oro da parte del destinatario sia avvenuto in esenzione d’imposta ai sensi dell'articolo 26 ter della direttiva 77/388/CE.

(2)

Scopo della deroga era di evitare abusi dell'esenzione dell'oro da investimento e prevenire così taluni tipi di evasione o frode fiscale.

(3)

Con lettera registrata dal Segretariato generale della Commissione il 6 luglio 2004, il governo francese ha chiesto la proroga della decisione 2000/746/CE (2), che scade il 31 dicembre 2004.

(4)

A norma dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, con lettera del 10 agosto 2004, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta della Repubblica francese e ha comunicato alla Francia che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

(5)

Secondo le autorità francesi, la deroga autorizzata con la decisione 2000/746/CE è stata efficace nel raggiungere gli intenti sopra indicati.

(6)

Le deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, relative alle frodi fiscali in materia di IVA connesse all'esenzione dell'oro da investimento, possono essere incluse in una futura proposta di direttiva intesa a razionalizzare alcune delle deroghe ai sensi di tale articolo.

(7)

È pertanto necessario prorogare la validità della deroga concessa con la decisione 2000/746/CE fino all'entrata in vigore di una direttiva di razionalizzazione delle deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE, che copra l'evasione fiscale in materia di IVA connessa all'esenzione dell'oro da investimento, o fino al 31 dicembre 2009, se quest'ultima data è anteriore.

(8)

La deroga non incide negativamente sulle risorse proprie delle Comunità europee provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 2 della decisione 2000/746/CE è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 1 scade alla data di entrata in vigore di una direttiva che razionalizzi le deroghe ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE relative alle frodi fiscali in materia di IVA connesse all'esenzione dell'oro da investimento, o il 31 dicembre 2009, se quest'ultima data è anteriore.».

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 7 dicembre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

G. ZALM


(1)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/66/CE (GU L 168 dell'1.5.2004, pag. 35).

(2)  GU L 302 dell’1.12.2000, pag. 61.