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9.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 362/28 |
DECISIONE 2004/843/PESC DEL CONSIGLIO
del 26 luglio 2004
relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e Regno di Norvegia sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare gli articoli 24 e 38,
vista la raccomandazione della presidenza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Nella riunione del 27 e 28 novembre 2003, il Consiglio ha deciso di autorizzare la presidenza, assistita dal Segretario Generale/Alto Rappresentante, ad avviare i negoziati con determinati Stati terzi, a norma degli articoli 24 e 28 del trattato sull'Unione europea, per consentire all'Unione europea di stipulare con ciascuno di essi un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate. |
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(2) |
A seguito di tale autorizzazione ad avviare negoziati, la presidenza, assistita dal Segretario Generale/Alto Rappresentante, ha negoziato con il Regno di Norvegia un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate. |
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(3) |
Tale accordo dovrebbe essere approvato, |
DECIDE:
Articolo 1
L'accordo tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate è approvato a nome dell'Unione europea.
Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare l'accordo allo scopo di impegnare l'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il giorno dell'adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 26 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
B. R. BOT
ACCORDO
tra il Regno di Norvegia e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate
IL REGNO DI NORVEGIA
da una lato, e
L'UNIONE EUROPEA,
in seguito denominata «l'UE», rappresentata dalla presidenza del Consiglio dell'Unione europea,
dall'altro,
in seguito denominate «le parti»,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Al fine di soddisfare gli obiettivi di rafforzare in tutti i modi la sicurezza di ciascuna delle parti, il presente accordo si applica alle informazioni o al materiale classificati, in qualsiasi forma, forniti dalle parti o tra esse scambiati.
Articolo 2
Ai fini del presente accordo, per informazioni classificate si intende qualunque informazione (ossia conoscenze che possono essere comunicate in qualunque forma) o qualsiasi materiale destinato ad essere protetto dalla divulgazione non autorizzata e che è stato designato a tal fine con una classificazione di sicurezza (in seguito denominate «informazioni classificate»).
Articolo 3
Ai fini del presente accordo, si intende per UE il Consiglio dell'Unione europea (in seguito denominato «il Consiglio»), il Segretario Generale/Alto Rappresentante e il segretariato generale del Consiglio, e la Commissione delle Comunità europee (in seguito denominata «la Commissione europea»).
Articolo 4
Ciascuna parte:
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a) |
protegge e salvaguarda le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite dall'altra parte o con essa scambiate; |
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b) |
assicura che le informazioni classificate contemplate nel presente accordo, fornite o scambiate, mantengano le classificazioni di sicurezza attribuite dalla parte fornitrice. La parte ricevente protegge e salvaguarda le informazioni classificate applicando le disposizioni previste nelle proprie norme in materia di sicurezza per le informazioni o il materiale cui è attribuita una classificazione di sicurezza equivalente, come stabilito nelle modalità in materia di sicurezza che saranno adottate ai sensi degli articoli 11 e 12; |
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c) |
si astiene dall'utilizzare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a fini diversi da quelli stabiliti dall'originatore e da quelli per i quali l'informazione è fornita o scambiata; |
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d) |
non comunica le informazioni classificate contemplate nel presente accordo a terzi e ad istituzioni o organismi dell’UE diversi da quelli menzionati nell’articolo 3, senza previo consenso dell'originatore. |
Articolo 5
1. Le informazioni classificate possono essere divulgate o comunicate, in conformità del principio del controllo dell’originatore, da una parte, «la parte fornitrice», all'altra parte, «la parte ricevente».
2. Per la divulgazione a destinatari diversi dalle parti del presente accordo, la parte ricevente prende una decisione sulla divulgazione o sulla comunicazione di informazioni classificate, previo consenso della parte fornitrice, in conformità del principio del controllo dell’originatore come stabilito nelle sue norme di sicurezza.
3. Nell'attuazione dei paragrafi 1 e 2 non è consentita alcuna trasmissione generica, a meno che le parti non abbiano definito e concordato procedure relative a talune categorie di informazioni, pertinenti alle loro necessità operative.
Articolo 6
Ciascuna delle parti e dei suoi organismi, definiti nell'articolo 3, istituisce un'organizzazione di sicurezza e programmi di sicurezza fondati su principi di base e standard minimi di sicurezza che sono attuati nei sistemi di sicurezza delle parti, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12, per assicurare che alle informazioni classificate contemplate dal presente accordo sia applicato un livello di protezione equivalente.
Articolo 7
1. Le parti si assicurano che tutte le persone della rispettiva organizzazione che, nel compimento delle loro funzioni ufficiali, debbono avere accesso oppure le cui funzioni o mansioni possono consentire l'accesso ad informazioni classificate, fornite o scambiate nell'ambito del presente accordo, siano in possesso di un appropriato nulla osta di sicurezza prima di essere autorizzate ad accedere a tali informazioni.
2. Le procedure per il rilascio del nulla osta di sicurezza sono destinate a determinare se una persona può, in considerazione della sua lealtà, serietà e affidabilità, avere accesso a informazioni classificate.
Articolo 8
Le parti si prestano reciproca assistenza per quanto riguarda la sicurezza delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo e le questioni di sicurezza di interesse comune. Le autorità definite nell’articolo 11 svolgono consultazioni e ispezioni reciproche sulla sicurezza per valutare l’efficacia delle modalità in materia di sicurezza, che rientrano nelle rispettive competenze, da istituire ai sensi degli articoli 11 e 12.
Articolo 9
1. Ai fini del presente accordo
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a) |
per l'UE: tutta la corrispondenza è inviata al Consiglio al seguente indirizzo:
tutta la corrispondenza è inoltrata dal Chief Registry Officer del Consiglio agli Stati membri e alla Commissione europea, fatto salvo il paragrafo 2; |
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b) |
per il Regno di Norvegia, tutta la corrispondenza è indirizzata al Chief Registry Officer del Ministero degli affari esteri norvegese e trasmessa, tramite la Missione della Norvegia presso l'Unione europea, al seguente indirizzo:
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2. In via eccezionale, la corrispondenza proveniente da una parte e accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici di quella parte, può, per ragioni operative, essere indirizzata ed essere accessibile soltanto a funzionari, organi o servizi competenti specifici dell'altra parte, specificamente indicati come destinatari, tenendo conto delle loro competenze e conformemente al principio della necessità di sapere. Per quanto riguarda l'UE, questa corrispondenza è inviata attraverso il Chief Registry Officer del Consiglio.
Articolo 10
Il ministro della Difesa norvegese e i segretari generali del Consiglio e della Commissione europea vigilano sull’attuazione del presente accordo.
Articolo 11
Ai fini dell’attuazione del presente accordo:
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1) |
l'Autorità di sicurezza nazionale della Norvegia, che agisce a nome del governo norvegese e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite al Regno di Norvegia ai sensi del presente accordo. |
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2) |
L'Ufficio di sicurezza del Segretariato generale del Consiglio, sotto la direzione e a nome del segretario generale del Consiglio, che agisce a nome del Consiglio e sotto la sua autorità, è responsabile dell’elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione e la salvaguardia delle informazioni classificate fornite all’UE ai sensi del presente accordo. |
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3) |
La direzione «Sicurezza» della Commissione europea, che agisce a nome della Commissione europea e sotto la sua autorità, è responsabile dell'elaborazione delle modalità in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate fornite o scambiate ai sensi del presente accordo all'interno della Commissione europea e dei suoi locali. |
Articolo 12
Le modalità in materia di sicurezza, da definire ai sensi dell’articolo 11 d'intesa fra i tre uffici in questione, prescrivono gli standard della reciproca protezione della sicurezza per le informazioni classificate contemplate nel presente accordo. Per l'UE tali standard sono soggetti all'approvazione del Comitato per la sicurezza del Consiglio.
Articolo 13
Le autorità definite nell’articolo 11 stabiliscono le procedure da seguire in caso di compromissione, provata o sospetta, delle informazioni classificate contemplate nel presente accordo.
Articolo 14
Prima della fornitura tra le parti di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, le autorità responsabili della sicurezza di cui all'articolo 11 devono convenire che la parte ricevente è in grado di proteggere e salvaguardare le informazioni classificate contemplate nel presente accordo in maniera conforme alle modalità da definire ai sensi degli articoli 11 e 12.
Articolo 15
Il presente accordo non impedisce in alcun modo alle parti di concludere altri accordi relativi alla fornitura o allo scambio di informazioni classificate contemplate nel presente accordo, purché non contrastino con le disposizioni del presente accordo.
Articolo 16
Tutte le divergenze tra l'UE e il Regno di Norvegia, relative all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono trattate mediante negoziazione tra le parti.
Articolo 17
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo può essere riesaminato al fine di valutare eventuali modifiche su richiesta di una delle parti.
3. Qualsiasi modifica del presente accordo è apportata solo per iscritto e con l'assenso comune delle parti. Entra in vigore in seguito a notifica reciproca come previsto dal paragrafo 1.
Articolo 18
Il presente accordo può essere denunciato da una parte con notifica di denuncia per iscritto data all'altra parte. Tale denuncia ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica dall'altra parte, ma non riguarda gli obblighi già contratti ai sensi delle disposizioni del presente accordo. In particolare, tutte le informazioni classificate, fornite o scambiate ai sensi del presente accordo, continuano ad essere protette ai sensi delle disposizioni in esso contenute.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente abilitati a questo fine, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a Bruxelles, addì 22 novembre 2004, in due copie ciascuna in lingua inglese.
Per il Regno di Norvegia
Per l'Unione europea