8.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 361/41


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2004

che approva i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali e i controlli intesi a prevenire le zoonosi, presentati dagli Stati membri per il 2005, e fissa il livello del contributo finanziario della Comunità

[notificata con il numero C(2004) 4600]

(2004/840/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (1), in particolare l'articolo 24, paragrafo 6, e gli articoli 29 e 32,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 90/424/CEE prevede la possibilità di un contributo finanziario della Comunità per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali, nonché per i controlli intesi a prevenire le zoonosi.

(2)

Gli Stati membri hanno presentato programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di talune malattie animali, nonché per la prevenzione delle zoonosi nei rispettivi territori.

(3)

Dall'esame dei programmi è risultato che essi sono conformi alla normativa veterinaria comunitaria, in particolare ai criteri comunitari relativi all'eradicazione delle malattie suddette, secondo quanto stabilito dalla decisione 90/638/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa i criteri comunitari applicabili alle azioni di eradicazione e di sorveglianza di talune malattie animali (2).

(4)

Questi programmi figurano nell'elenco dei programmi stabilito dalla decisione 2004/695/CE della Commissione, del 14 ottobre 2004, relativa all'elenco dei programmi per l'eradicazione e la sorveglianza delle malattie animali e dei controlli intesi a prevenire le zoonosi che possono beneficiare di un contributo finanziario della Comunità nel 2005 (3).

(5)

Data l'importanza di tali programmi ai fini del conseguimento degli obiettivi perseguiti dalla Comunità in materia di sanità pubblica e di salute degli animali, è opportuno fissare il contributo finanziario della Comunità al 50 % delle spese che gli Stati membri interessati sosterranno per le misure indicate nella presente decisione, sino a un importo massimo stabilito per ciascun programma.

(6)

A norma del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo al finanziamento della politica agricola comune (4), i programmi per l'eradicazione e la sorveglianza di malattie animali devono essere finanziati dalla sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia. Ai fini del controllo finanziario si applicano gli articoli 8 e 9 del regolamento suddetto.

(7)

La concessione del contributo finanziario della Comunità deve essere subordinata alla condizione che le azioni previste siano realizzate in maniera efficace e che le autorità competenti forniscano tutte le informazioni necessarie entro le scadenze stabilite dalla presente decisione.

(8)

Occorre chiarire il tasso da applicare per la conversione delle domande di pagamento presentate in moneta nazionale, quale definita all'articolo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro (5).

(9)

L'approvazione di alcuni di questi programmi non deve pregiudicare eventuali decisioni della Commissione, basate su pareri scientifici, riguardanti le norme per l'eradicazione delle malattie in questione.

(10)

Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPITOLO I

Rabbia

Articolo 1

1.   Il programma di eradicazione della rabbia presentato dall'Austria è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Austria per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 180 000 EUR.

Articolo 2

1.   Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Repubblica ceca è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Repubblica ceca per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 400 000 EUR.

Articolo 3

1.   Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Germania per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 400 000 EUR.

Articolo 4

1.   Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Finlandia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Finlandia per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 100 000 EUR.

Articolo 5

1.   Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 900 000 EUR.

Articolo 6

1.   Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Polonia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Polonia per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 1 500 000 EUR.

Articolo 7

1.   Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovenia per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 200 000 EUR.

Articolo 8

1.   Il programma di eradicazione della rabbia presentato dalla Slovacchia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovacchia per l'acquisto e la distribuzione dei vaccini e delle esche nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 400 000 EUR.

CAPITOLO II

Brucellosi bovina

Articolo 9

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato da Cipro è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da Cipro nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 100 000 EUR, per:

a)

il costo degli esami di laboratorio;

b)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 10

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 100 000 EUR, per:

a)

l'acquisto di vaccini;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 11

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 5 000 000 EUR, per:

a)

l'acquisto di vaccini;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 12

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Irlanda nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 5 000 000 EUR, per:

a)

il costo degli esami di laboratorio;

b)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 13

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 3 000 000 EUR, per:

a)

l'acquisto di vaccini;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 14

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dalla Polonia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Polonia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 800 000 EUR, per:

a)

il costo degli esami di laboratorio;

b)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 15

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 1 800 000 EUR, per:

a)

l'acquisto di vaccini;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 16

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi bovina presentato dal Regno Unito è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Regno Unito nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 5 000 000 EUR, per:

a)

il costo degli esami di laboratorio;

b)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

CAPITOLO III

Tubercolosi bovina

Articolo 17

1.   Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato da Cipro è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da Cipro nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 5 000 EUR, per:

a)

il costo della tubercolinizzazione;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 18

1.   Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 100 000 EUR, per:

a)

il costo della tubercolinizzazione;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 19

1.   Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 4 000 000 EUR, per:

a)

il costo della tubercolinizzazione;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 20

1.   Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 2 500 000 EUR, per:

a)

il costo della tubercolinizzazione;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 21

1.   Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dalla Polonia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Polonia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 700 000 EUR, per:

a)

il costo della tubercolinizzazione;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 22

1.   Il programma di eradicazione della tubercolosi bovina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 250 000 EUR, per:

a)

il costo della tubercolinizzazione;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

CAPITOLO IV

Leucosi bovina enzootica

Articolo 23

1.   Il programma di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentato dall'Estonia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Estonia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 25 000 EUR, per:

a)

il costo degli esami di laboratorio;

b)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 24

1.   Il programma di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 250 000 EUR, per:

a)

il costo degli esami di laboratorio;

b)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 25

1.   Il programma di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentato dalla Lituania è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lituania nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 200 000 EUR, per:

a)

il costo degli esami di laboratorio;

b)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 26

1.   Il programma di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentato dalla Lettonia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Lettonia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 100 000 EUR, per:

a)

il costo degli esami di laboratorio;

b)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 27

1.   Il programma di eradicazione della leucosi bovina enzootica presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 200 000 EUR, per:

a)

il costo degli esami di laboratorio;

b)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

CAPITOLO V

Brucellosi ovi-caprina

Articolo 28

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato da Cipro è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute da Cipro nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 175 000 EUR, per:

a)

il costo degli esami di laboratorio;

b)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 29

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Grecia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Grecia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 800 000 EUR, per:

a)

l'acquisto di vaccini;

b)

la retribuzione di veterinari a contratto assunti appositamente per l'esecuzione del programma.

Articolo 30

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 6 500 000 EUR, per:

a)

l'acquisto di vaccini;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 31

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 300 000 EUR, per:

a)

l'acquisto di vaccini;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 32

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 4 500 000 EUR, per:

a)

l'acquisto di vaccini;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

Articolo 33

1.   Il programma di eradicazione della brucellosi ovi-caprina presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 1 700 000 EUR, per:

a)

l'acquisto di vaccini;

b)

il costo degli esami di laboratorio;

c)

il risarcimento dei proprietari degli animali macellati nell'ambito del programma.

CAPITOLO VI

Febbre catarrale degli ovini

Articolo 34

1.   Il programma di sorveglianza e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Spagna per gli esami sierologici ed entomologici e per il costo delle trappole nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 25 000 EUR.

Articolo 35

1.   Il programma di sorveglianza e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per gli esami sierologici ed entomologici e per il costo delle trappole nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 50 000 EUR.

Articolo 36

1.   Il programma di sorveglianza e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per gli esami sierologici ed entomologici e per il costo delle trappole nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino ad un importo massimo di 400 000 EUR.

CAPITOLO VII

Salmonella del pollame

Articolo 37

1.   Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dall'Austria è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Austria nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 70 000 EUR. Il contributo finanziario della Comunità serve a compensare:

a)

l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

b)

la distruzione delle uova da cova incubate;

c)

la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

d)

l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

e)

il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui alla sezione I dell'allegato III della direttiva 92/117/CEE del Consiglio (6), sino a un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

Articolo 38

1.   Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Belgio nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 400 000 EUR. Il contributo finanziario della Comunità serve a compensare:

a)

l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

b)

la distruzione delle uova da cova incubate;

c)

la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

d)

l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

e)

il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui alla sezione I dell'allegato III della direttiva 92/117/CEE, sino a un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

Articolo 39

1.   Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Danimarca è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Danimarca nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 110 000 EUR. Il contributo finanziario della Comunità serve a compensare:

a)

l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

b)

la distruzione delle uova da cova incubate;

c)

la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

d)

l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

e)

il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui alla sezione I dell'allegato III della direttiva 92/117/CEE, sino a un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

Articolo 40

1.   Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 600 000 EUR. Il contributo finanziario della Comunità serve a compensare:

a)

l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

b)

la distruzione delle uova da cova incubate;

c)

la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

d)

l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

e)

il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui alla sezione I dell'allegato III della direttiva 92/117/CEE, sino a un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

Articolo 41

1.   Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Irlanda nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 50 000 EUR. Il contributo finanziario della Comunità serve a compensare:

a)

l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

b)

la distruzione delle uova da cova incubate;

c)

la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

d)

l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

e)

il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui alla sezione I dell'allegato III della direttiva 92/117/CEE, sino a un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

Articolo 42

1.   Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 600 000 EUR. Il contributo finanziario della Comunità serve a compensare:

a)

l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

b)

la distruzione delle uova da cova incubate;

c)

la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

d)

l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

e)

il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui alla sezione I dell'allegato III della direttiva 92/117/CEE, sino a un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

Articolo 43

1.   Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dai Paesi Bassi è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dai Paesi Bassi nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 350 000 EUR. Il contributo finanziario della Comunità serve a compensare:

a)

l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

b)

la distruzione delle uova da cova incubate;

c)

la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

d)

l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

e)

il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui alla sezione I dell'allegato III della direttiva 92/117/CEE, sino a un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

Articolo 44

1.   Il programma di controllo delle salmonelle nei volatili da riproduzione presentato dalla Slovacchia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovacchia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 100 000 EUR. Il contributo finanziario della Comunità serve a compensare:

a)

l'abbattimento dei volatili da riproduzione o la compensazione della differenza tra il valore stimato degli stessi e il reddito derivante dalla vendita delle carni trattate termicamente ottenute da tali volatili;

b)

la distruzione delle uova da cova incubate;

c)

la distruzione delle uova da cova non incubate o la compensazione della differenza tra il valore stimato di queste uova da cova non incubate e il reddito derivante dalla vendita degli ovoprodotti trattati termicamente ottenuti da tali uova;

d)

l'acquisto di vaccini, purché non interferiscano con l'attuazione del programma;

e)

il costo degli esami batteriologici effettuati nel quadro della campionatura ufficiale di cui alla sezione I dell'allegato III della direttiva 92/117/CEE, sino a un importo massimo di 5 EUR per esame da rimborsare allo Stato membro.

CAPITOLO VIII

Malattia vescicolare dei suini

Articolo 45

1.   Il programma di sorveglianza e di eradicazione della malattia vescicolare dei suini presentato dall'Italia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dall'Italia per le analisi virologiche e sierologiche di laboratorio, nonché per risarcire i proprietari dei suini macellati nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 200 000 EUR.

CAPITOLO IX

Peste suina classica

Articolo 46

1.   Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Belgio per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 15 000 EUR.

Articolo 47

1.   Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Repubblica ceca è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Repubblica ceca per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 100 000 EUR.

Articolo 48

1.   Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Germania è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Germania per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 800 000 EUR.

Articolo 49

1.   Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 150 000 EUR.

Articolo 50

1.   Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dal Lussemburgo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dal Lussemburgo per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 100 000 EUR.

Articolo 51

1.   Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Slovenia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovenia per le analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 10 000 EUR.

Articolo 52

1.   Il programma di eradicazione e di sorveglianza della peste suina classica presentato dalla Slovacchia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Slovacchia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 200 000 EUR, per:

a)

l'acquisto e la distribuzione di vaccini;

b)

il costo delle analisi virologiche e sierologiche sui suini domestici e sui cinghiali.

CAPITOLO X

Malattia di Aujeszky

Articolo 53

1.   Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Belgio è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dal Belgio nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 300 000 EUR.

Articolo 54

1.   Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dalla Spagna è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dalla Spagna nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 250 000 EUR.

Articolo 55

1.   Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dall'Ungheria è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dall'Ungheria nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 50 000 EUR.

Articolo 56

1.   Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dall'Irlanda è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dall'Irlanda nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 50 000 EUR.

Articolo 57

1.   Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dal Portogallo è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dal Portogallo nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 25 000 EUR.

Articolo 58

1.   Il programma di eradicazione della malattia di Aujeszky presentato dalla Slovacchia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese per gli esami di laboratorio sostenute dalla Slovacchia nell'ambito del programma di cui al paragrafo 1, sino a un importo massimo di 25 000 EUR.

CAPITOLO XI

Cowdriosi, babesiosi, anaplasmosi

Articolo 59

1.   Il programma di eradicazione della cowdriosi, della babesiosi e dell'anaplasmosi nella Guadalupa presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

2.   Il programma di eradicazione della cowdriosi, della babesiosi e dell'anaplasmosi nella Martinica presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

3.   Il programma di eradicazione della cowdriosi, della babesiosi e dell'anaplasmosi nella Riunione presentato dalla Francia è approvato per il periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005.

4.   Il contributo finanziario della Comunità è fissato al 50 % delle spese sostenute dalla Francia per l'attuazione dei programmi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3, sino a un importo massimo di 150 000 EUR.

CAPITOLO XII

Disposizioni generali e finali

Articolo 60

1.   Per i programmi di cui agli articoli da 9 a 33, le spese di indennizzo ammissibili per la macellazione degli animali sono limitate agli importi indicati ai paragrafi 2 e 3.

2.   L'importo medio dell'indennizzo da versare agli Stati membri è calcolato in base al numero di animali macellati nello Stato membro, segnatamente:

a)

per i bovini, 300 EUR al massimo per animale;

b)

per gli ovini e i caprini, 35 EUR al massimo per animale.

3.   L'importo massimo dell'indennizzo da versare agli Stati membri per ciascun animale non deve superare 1 000 EUR per bovino e 100 EUR per ovino o caprino.

Articolo 61

1.   L'indennizzo massimo delle spese da versare agli Stati membri per i programmi di cui agli articoli da 9 a 33 e da 53 a 58 non deve superare gli importi seguenti:

a)

prova del rosa bengala:

0,3 EUR per prova;

b)

prova di fissazione del complemento:

0,6 EUR per prova;

c)

prova ELISA:

1 EUR per prova;

d)

prova di immunodiffusione in gel di agar:

0,8 EUR per prova;

f)

tubercolinizzazione:

0,8 EUR per prova;

g)

prova del gamma interferone:

3 EUR per prova;

h)

dose di vaccino:

0,1 EUR por dose.

Articolo 62

Il tasso di conversione da applicare alle domande presentate in moneta nazionale nel mese «n» è quello applicabile il 10 del mese «n+1» o il primo giorno precedente per il quale sia fissato un tasso.

Articolo 63

1.   Il contributo finanziario della Comunità per i programmi di cui agli articoli da 1 a 59 è concesso a condizione che essi vengano attuati conformemente alle pertinenti disposizioni della normativa comunitaria, comprese le regole sulla concorrenza e sui pubblici appalti, e fatte salve le condizioni previste alle lettere da a) a f) seguenti:

a)

gli Stati membri interessati all'attuazione dei programmi mettono in vigore entro il 1o gennaio 2005 le pertinenti disposizioni legislative, regolamentari e amministrative;

b)

entro il 1o giugno 2005, viene inviata una valutazione tecnica e finanziaria preliminare del programma, conformemente all'articolo 24, paragrafo 7, della decisione 90/424/CEE;

c)

entro quattro settimane dalla fine del periodo di riferimento viene inviata una relazione intermedia concernente i primi sei mesi del programma;

d)

entro il 1o giugno 2006 viene inviata una relazione finale sull'esecuzione tecnica del programma, cui vanno allegati i documenti giustificativi delle spese sostenute, che descrive i risultati conseguiti nel periodo dal 1o gennaio 2005 al 31 dicembre 2005;

e)

il programma viene realizzato in maniera efficace;

f)

non sono stati né saranno richiesti altri contributi comunitari per tali misure.

2.   Qualora uno Stato membro non rispetti le norme di cui al paragrafo 1, la Commissione riduce il contributo comunitario per tale Stato membro tenendo conto della natura e della gravità dell'infrazione, nonché della perdita finanziaria subita dalla Comunità.

Articolo 64

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2005.

Articolo 65

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2004.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19. Decisione modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 347 del 12.12.1990, pag. 27. Decisione modificata dalla direttiva 92/65/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).

(3)  GU L 316 del 15.10.2004, pag. 87.

(4)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.

(5)  GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.

(6)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 38. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003.