7.12.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 360/22


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 maggio 2004

relativa al regime di aiuti che la Spagna intende concedere a favore delle organizzazioni di produttori di olio di oliva

[notificata con il numero C(2004) 1630]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2004/834/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detto articolo (1) e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 5 giugno 2001, le autorità spagnole hanno notificato alla Commissione gli aiuti a favore delle organizzazioni di produttori di olio di oliva indicate nella decisione di avviare il procedimento, conformemente al disposto dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato.

(2)

Con fax del 28 giugno e del 12 settembre 2001 nonché del 29 gennaio e del 29 aprile 2002, la Commissione ha richiesto informazioni complementari, pervenute con lettere del 27 luglio 2001 e del 17 gennaio, 4 marzo e 12 giugno 2002. Con lettera del 12 giugno 2002, le autorità spagnole hanno affermato che le informazioni fornite erano complete e sufficienti e hanno invitato la Commissione ad adottare quanto prima una decisione in merito alla compatibilità del regime in questione.

(3)

Con lettera del 17 luglio 2002, la Commissione ha informato la Spagna della decisione di avviare sul caso di specie il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE per detto regime di aiuti.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee  (2). La Commissione ha invitato gli interessati a presentare le proprie osservazioni sugli aiuti di cui trattasi.

(5)

Con lettera del 24 settembre 2002 la Spagna ha inviato una serie di osservazioni.

(6)

La Commissione ha ricevuto osservazioni al riguardo da parte degli interessati e le ha trasmesse alle autorità spagnole offrendo loro la possibilità di esprimersi in merito.

II.   DESCRIZIONE DETTAGLIATA DELL'AIUTO

(7)

Denominazione, regime: regime di aiuti a favore delle organizzazioni di produttori di olio di oliva.

(8)

Stanziamento: per il 2001, 20 milioni di ESP (120 200 EUR).

(9)

Durata: illimitata.

(10)

Beneficiari: quattro organizzazioni di produttori di olio di oliva aventi sede in Estremadura.

(11)

Obiettivo degli aiuti: incentivare dette organizzazioni a gestire gli aiuti alla produzione dell'olio di oliva.

(12)

Possibili ripercussioni degli aiuti: distorsione della concorrenza, a vantaggio di determinate produzioni di olio di oliva e violazione delle disposizioni dell’organizzazione comune di mercato corrispondente.

(13)

Intensità dell’aiuto, spese ammissibili, cumulo: tra 1 500 e 2 000 ESP per ciascuna domanda trattata dall'organizzazione.

(14)

Si descrivono in appresso le motivazioni dell'avvio del procedimento.

(15)

Il progetto di decreto della comunità autonoma notificato prevede la concessione di aiuti a favore delle organizzazioni di produttori di olio di oliva che si occupano della gestione e del controllo degli aiuti alla produzione di olio di oliva e di olive da tavola. Tali aiuti sono concessi sotto forma di sovvenzione, calcolata in funzione del numero di domande di aiuto trattate. Queste organizzazioni svolgono un’attività amministrativa e non si occupano della commercializzazione dell’olio.

(16)

I beneficiari sono, secondo le autorità spagnole, quattro organizzazioni che raggruppano 11 500 produttori. Dette organizzazioni sono riconosciute ai sensi del regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (3).

(17)

Per le prime 1 200 domande trasmesse l’aiuto è pari a 1 500 ESP (9,02 EUR), importo che può essere aumentato, se il numero delle domande trattate è superiore rispetto all’anno precedente, tra 1 600 ESP (9,62 EUR) e 2 000 ESP (12,02 EUR) per domanda. Per oltre 1 200 domande evase, l'aiuto è di 2 000 ESP (12,02 EUR) per domanda.

(18)

Il finanziamento di tali organizzazioni è disciplinato dal regolamento n. 136/66/CEE, il quale, all'articolo 20 quinquies, sancisce che una percentuale pari allo 0,8 % dell'importo dell'aiuto alla produzione sia versata alle organizzazioni e unioni riconosciute al fine di contribuire alla copertura delle spese derivanti dall’insieme delle loro attività.

(19)

Secondo le autorità spagnole, attualmente in Estremadura le organizzazioni non ricevono integralmente detto 0,8 %, ma solamente una percentuale di circa 0,6 % e ciò per due fattori:

il primo consiste nell’enorme differenza nel pagamento dell'anticipo della suddetta percentuale tra le organizzazioni e le unioni di organizzazioni, in particolare ai sensi del regolamento (CE) n. 674/2001 (4), che stabilisce, per la campagna 2000/2001, gli importi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) del regolamento (CE) n. 2366/98 della Commissione (5), che disciplina gli aiuti per le campagne dal 1998/99 al 2000/2001; tale differenza è pari a 2 EUR per domanda di aiuto a favore delle unioni; la Spagna è l’unico paese della Comunità in cui le unioni beneficiano di questo vantaggio;

il secondo fattore è costituito dalla successiva ripartizione del saldo dello 0,8 %, in base a un criterio differente, tra il numero di domande evase da ciascuna organizzazione, dando luogo a disparità tra regioni.

(20)

Secondo le autorità spagnole, sebbene le organizzazioni di produttori di olio di oliva siano uno strumento efficace per la gestione degli aiuti alla produzione, in Estremadura gran parte delle domande di aiuto sono presentate dalle singole aziende. Gli aiuti esaminati consentiranno di aumentare il numero di organizzazioni e il numero di soci delle organizzazioni esistenti.

(21)

La durata del regime di aiuti è illimitata e lo stanziamento per il 2001 equivale a 20 milioni di ESP(120 200 EUR).

(22)

Nell’avviare il procedimento, la Commissione ha considerato quanto segue.

(23)

In virtù dell’articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE, una percentuale pari allo 0,8 % dell'importo dell'aiuto alla produzione è versata alle organizzazioni e unioni riconosciute al fine di contribuire alla copertura delle spese derivanti dall’insieme delle loro attività. Inoltre, conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2261/84 del Consiglio, del 17 luglio 1984, che stabilisce le norme generali relative all'aiuto alla produzione e alle organizzazioni di produttori di olio d'oliva (6), gli Stati membri produttori si accertano che le somme destinate alle unioni e alle organizzazioni di produttori siano utilizzate da queste ultime soltanto per il finanziamento delle attività che ad esse competono in virtù della normativa comunitaria, tra cui la presentazione delle domande di aiuto dei rispettivi membri. Ai sensi del medesimo articolo 11, paragrafo 3, se le somme non sono utilizzate, totalmente o in parte, in conformità del paragrafo 2, esse devono essere rimborsate allo Stato membro e sono dedotte dalle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

(24)

La concessione di un aiuto di Stato alle organizzazioni di produttori, oltre all’aiuto previsto dalla normativa comunitaria, non è ammessa da quest’ultima e potrebbe causare distorsioni del mercato e una discriminazione nei riguardi degli altri produttori comunitari. Le organizzazioni di produttori che si occupano della gestione degli aiuti beneficerebbero, infatti, di due aiuti: un aiuto comunitario e un aiuto di Stato che va a sommarsi al primo aiuto. L’attività di gestione degli aiuti alla produzione può presupporre un vantaggio per i produttori affiliati ad organizzazioni che beneficiano di detti aiuti rispetto a produttori non facenti parte di alcuna organizzazione oppure membri di altre organizzazioni che non ricevono aiuti di Stato. Ciò si verificherebbe, in particolare, nel caso in cui l’importo complessivo degli aiuti percepiti risultasse superiore alle spese derivanti dalla gestione degli aiuti e l'eccedenza fosse destinata ai produttori o ad attività a favore dei produttori. Inoltre, diversamente dai produttori membri di organizzazioni che beneficiano di aiuti di Stato, i produttori o le organizzazioni che non beneficiano di tali aiuti potrebbero vedersi costretti a sostenere le spese di gestione relative alle domande di aiuto.

(25)

Considerando che, con lettera del 12 giugno 2002, le autorità spagnole hanno affermato che le informazioni fornite erano complete e sufficienti e hanno invitato la Commissione ad adottare quanto prima una decisione in merito alla compatibilità del regime in questione, la Commissione ha dovuto decidere in base alle informazioni disponibili.

(26)

La Commissione ha considerato, pertanto, che gli aiuti previsti sembravano costituire aiuti di Stato intesi a migliorare la situazione finanziaria delle organizzazioni di produttori di olio di oliva senza contribuire in alcun modo allo sviluppo del settore [punto 3.5 degli orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo (7)]. Di conseguenza, in questa fase, detti aiuti sono stati considerati aiuti al funzionamento, incompatibili con il mercato comune. Questo genere di aiuti non hanno alcun effetto duraturo sullo sviluppo del settore e il loro effetto immediato cessa al termine della misura stessa [cfr. sentenza del Tribunale di primo grado dell'8 giugno 1995 nella causa T-459/93 — Siemens S.A. contro la Commissione (8)]. Questi aiuti contribuiscono direttamente a migliorare le possibilità di produzione e di commercializzazione dei prodotti da parte degli operatori interessati rispetto a coloro che non beneficiano di aiuti analoghi (all’interno dello stesso paese o in altri Stati membri).

(27)

Si è ritenuto altresì che tali aiuti a favore delle organizzazioni di produttori di olio di oliva si riferissero a un prodotto, l’olio di oliva, che rientra in un’organizzazione comune di mercato, istituita dal regolamento n. 136/66/CEE, di competenza esclusiva della Comunità e nel cui funzionamento la capacità di intervento degli Stati membri è limitata. Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia delle Comunità europee [cfr., tra l’altro, la sentenza del 26 giugno 1979 nella causa 177/78 — Pigs and Bacon contro Mc Carren (9)], le organizzazioni comuni di mercato devono considerarsi sistemi completi ed esaustivi che escludono la facoltà degli Stati membri di adottare qualsiasi provvedimento che vi deroghi o ne pregiudichi l’efficacia. Pertanto, in questa fase, tali aiuti erano da considerarsi una violazione delle organizzazioni comuni di mercato e quindi della normativa comunitaria.

(28)

Di conseguenza, nella fase di avvio del procedimento la Commissione ha ritenuto che gli aiuti esaminati non sembravano poter rientrare in nessuna delle eccezioni di cui all’articolo 87, paragrafo 3, del trattato e ha deciso di avviare al riguardo il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato, invitando la Spagna a presentare le proprie osservazioni e a fornire tutte le informazioni pertinenti per la valutazione degli aiuti.

III.   OSSERVAZIONI DELLA SPAGNA

(29)

Con lettera del 24 settembre 2002, la Spagna ha sostenuto quanto segue.

(30)

Gli aiuti in questione erano basati sui regolamenti n. 136/66/CEE, (CE) n. 2366/1998 e (CE) n. 674/2001 relativi all’organizzazione comune di mercato, risultando, pertanto, compatibili con gli articoli 87 e 88 del trattato.

(31)

Il progetto di decreto non era stato pubblicato e quindi non era stato ultimato.

IV.   OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

(32)

L’organizzazione dei produttori di olio di oliva dell’Estremadura (Opracolex) ha formulato osservazioni nell’ambito del procedimento.

(33)

I beneficiari di detti aiuti sono quattro organizzazioni che raggruppano, secondo l’Opracolex, 11 500 produttori. Dette organizzazioni svolgono un’attività di carattere amministrativo, che consiste nella gestione e nel controllo degli aiuti alla produzione di olio di oliva e di olive da tavola.

(34)

L’Opracolex ritiene che gli aiuti non rientrino nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato. Poiché in virtù del succitato articolo i beneficiari devono essere imprese nel senso di entità che esercitano un’attività economica, ne risultano escluse le misure riguardanti altri tipi di beneficiari. L’attività, svolta dall’Opracolex, di gestione dei compiti di controllo necessari per la concessione degli aiuti alla produzione previsti dalla normativa comunitaria non ha scopo di lucro, né tra i fini di tale organizzazione rientra l’esercizio di una qualsiasi attività economica. Pertanto, non potendo essere classificata come attività imprenditoriale, essa è da ritenersi esclusa dal campo di applicazione dell’articolo 87 del trattato.

(35)

Le attività realizzate dall’Opracolex non falsano la concorrenza né incidono sugli scambi commerciali. Dato che si tratta di attività prive di ripercussioni sul mercato, non può ritenersi che l’aiuto in questione possa prevedibilmente influire sugli scambi tra Stati membri.

(36)

Gli aiuti sono destinati integralmente alle attività amministrative svolte dall'organizzazione, senza la possibilità di assegnarne un’eventuale rimanenza alla produzione. Essi presuppongono un beneficio concepito per compensare gli svantaggi esistenti in Estremadura, quali il basso livello delle infrastrutture della zona, il livello di istruzione e di formazione dei lavoratori, ecc. Si tratta, perciò, di un aiuto a favore di una regione particolarmente svantaggiata.

(37)

Risulta assolutamente improbabile che l’importo complessivo degli aiuti percepiti superi le spese di gestione degli aiuti. L’Opracolex ha fornito copia della sintesi annuale delle entrate e delle uscite per gli esercizi 1999, 2000 e 2001. Se ne evince che le spese superano le entrate, che l’organizzazione dipende fondamentalmente da prestiti e che gli aiuti non produrrebbero in alcun caso un’eccedenza suddivisibile tra i produttori membri dell’Opracolex. La differenza tra le entrate e le spese è a carico dei membri, che versano un contributo annuale, e ciò implica una diminuzione delle entrate per questi ultimi.

(in EUR)

 

Saldo 1999

Saldo 2000

Saldo 2001

Aiuto trattenuto sul totale dell’aiuto alla produzione (10)

15 090,58

59 606,87

0

Spese di gestione e funzionamento dell’organizzazione

136 819,32

193 868,87

172 423,29

Prestiti utilizzati

58 977,47

63 733,58

115 765,80

(38)

Inoltre, qualora siano ritenuti come rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato, secondo l’Opracolex, tali aiuti potrebbero comunque beneficiare della deroga di cui al medesimo articolo, paragrafo 3, lettera a), in quanto aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico di regioni con un tenore di vita anormalmente basso.

(39)

In tal senso, l’Estremadura è considerata una regione che rientra nella deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a), del trattato CE (11). L’aiuto contribuisce allo sviluppo dell’Estremadura per i seguenti motivi:

consente di migliorare il controllo delle pratiche necessarie per ottenere gli aiuti; sebbene non costituisca un aiuto alla produzione, contribuisce a migliorare la situazione dei produttori di olio di oliva di una regione particolarmente svantaggiata, permettendo a questi ultimi di avvalersi di una collaborazione in un aspetto importante per le sue attività, quale la gestione degli aiuti,

l’Opracolex beneficerebbe di un aiuto economico che le consentirebbe di sostenere per lo meno parte delle spese di funzionamento; senza tale aiuto, l’organizzazione non potrebbe sussistere, privando così i membri della gestione degli aiuti che offre loro attualmente,

riguardo all’Opracolex, l’aiuto avrebbe effetti duraturi relativamente alla situazione dei membri, dato che consentirebbe la sopravvivenza dell’Opracolex, permettendo così ai produttori di olio di oliva di continuare a ricorrere ai servizi di questa associazione.

V.   VALUTAZIONE DELL'AIUTO

(40)

A norma dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(41)

Gli articoli 87 e 88 del trattato sono applicabili a tutti i prodotti agricoli del relativo allegato I soggetti ad una organizzazione comune di mercato. L’olio di oliva è un prodotto soggetto a una organizzazione comune di mercato. Gli articoli 87 e 88 del trattato si applicano, pertanto, all’olio di oliva.

(42)

I beneficiari di questo regime di aiuti sono organizzazioni di produttori riconosciute in virtù del regolamento n. 136/66/CEE. In ossequio all’articolo 20 quater, paragrafo 1, del suddetto regolamento, tali organizzazioni devono:

«a)

essere composte di olivicoltori singoli e/o di organizzazioni di produzione e di valorizzazione delle olive e dell'olio di oliva composte esclusivamente di olivicoltori;

b)

essere in grado di verificare la produzione di olive e di olio di oliva dei propri soci;

c)

qualora non facciano parte di una unione riconosciuta:

essere abilitate a presentare una domanda di aiuto alla produzione per tutti gli olivicoltori soci,

essere abilitate a ricevere l'aiuto e ad assegnare a ciascun socio la rispettiva quota;

d)

qualora facciano parte di un'unione, essere abilitate a sottoporre all'unione, ai fini della presentazione della domanda di aiuto, una distinta della produzione di ciascun socio;

e)

avere un numero minimo di soci o rappresentare una percentuale minima di olivicoltori o della produzione di olio della regione nella quale sono costituite;

f)

escludere, per il complesso della loro attività, qualsiasi discriminazione tra i produttori atti a diventare soci, basata segnatamente sulla nazionalità o sul luogo del loro stabilimento;

g)

prevedere nel loro statuto disposizioni atte a garantire che gli aderenti all'organizzazione che lo desiderino possano recedere […]».

(43)

Le attività svolte dalle organizzazioni beneficiarie di tali aiuti sono descritte dettagliatamente all’articolo 20 quater del regolamento n. 136/66/CEE. Esse consistono in un compito amministrativo di gestione e di controllo degli aiuti comunitari alla produzione di olio di oliva e possono essere esercitate esclusivamente dalle organizzazioni di produttori riconosciute da ciascuno Stato membro. Per questo motivo, sarebbe impossibile che tali attività, comprendenti il controllo dei produttori, fossero effettuate da altri enti o da organizzazioni di produttori di un altro Stato membro.

(44)

Le organizzazioni beneficiarie di tali aiuti presentano una domanda di aiuto alla produzione a favore degli olivicoltori soci e ne controllano la produzione di olive e di olio di oliva. Queste organizzazioni svolgono le rispettive attività a favore dei produttori di olio di oliva.

(45)

Unitamente alle sue osservazioni, l’Opracolex ha fornito copia della sintesi annuale delle entrate e delle uscite dell’organizzazione per gli esercizi 1999, 2000 e 2001. Da tali informazioni emerge che le spese superano le entrate, che l’organizzazione dipende fondamentalmente da prestiti e che gli aiuti non generano un’eccedenza. La differenza tra le entrate e le uscite è a carico dei soci, che versano un contributo annuale. Di conseguenza, gli aiuti consentirebbero di ridurre, o persino di evitare, il contributo dei soci all’organizzazione beneficiaria degli aiuti.

(46)

Per tale motivo, gli effettivi beneficiari degli aiuti sarebbero i produttori, i quali dovrebbero versare un contributo annuale inferiore. Il finanziamento, da parte dello Stato, di servizi che riducono i normali costi di funzionamento degli agricoltori costituisce un aiuto a favore degli agricoltori [cfr. sentenza della Corte di giustizia del 20 novembre 2003 nella causa C-126/01 — Ministère de l'Économie, des Finances et de l'Industrie contro GEMO SA (12)].

(47)

Gli aiuti in questione conferiscono ai beneficiari il vantaggio di ridurre gli oneri che gravano solitamente sul loro bilancio. Sono concessi dallo Stato o grazie a risorse statali e sono specifici o selettivi in quanto favoriscono determinate imprese o produzioni, nella fattispecie gli olivicoltori.

(48)

Alla luce dell’esperienza acquisita, la Commissione considera che gli esigui importi di aiuto concessi nel settore agrario non soddisfano i criteri di cui all’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE se concorrono determinate circostanze, ossia quando l'importo dell'aiuto ricevuto dai singoli produttori è limitato e l'importo complessivo dell'aiuto concesso al settore agricolo non supera una piccola percentuale del valore della produzione.

(49)

In generale, la produzione agricola della Comunità è caratterizzata dal fatto che un prodotto è ottenuto da un gran numero di piccoli produttori, che producono in larga misura beni intercambiabili nell’ambito di organizzazioni comuni di mercato. Per questo motivo, l’impatto dei piccoli importi di aiuto concessi a singoli produttori nell’arco di un determinato periodo dovrebbe variare in funzione del valore della produzione agricola del settore nel medesimo periodo di tempo.

(50)

Gli aiuti non superiori a un massimale di 3 000 EUR per beneficiario per triennio, ove l'importo complessivo di tali aiuti concessi a tutte le imprese per triennio sia inferiore a un massimale di circa 0,3 % della produzione agricola del 2001 (per la Spagna, 106 755 000 EUR), non incidono sugli scambi tra Stati membri né falsano o minacciano di falsare la concorrenza e, pertanto, non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(51)

Tale conclusione non sarebbe applicabile agli aiuti il cui importo sia fissato in base al prezzo o alla quantità dei prodotti commercializzati, agli aiuti a favore delle attività correlate all’esportazione, in particolare agli aiuti direttamente vincolati ai quantitativi esportati, agli aiuti all’insediamento e al funzionamento di una rete di distribuzione o agli aiuti per altre spese correnti connesse all’attività di esportazione né agli aiuti che incentivano l'uso di prodotti nazionali a scapito di quelli importati.

(52)

La dotazione annuale prevista per il presente regime di aiuti è di 120 000 EUR. Poiché il numero di produttori che beneficerebbero di questo regime è di 11 500, l’importo per beneficiario è pari a 10,4 EUR.

(53)

In considerazione dell’esiguità dell’aiuto per beneficiario e del metodo di concessione dell’aiuto, la Commissione ritiene che tali aiuti non rientrino nel campo di applicazione dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

VI.   CONCLUSIONI

(54)

Gli aiuti in questione non costituiscono un aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il regime di aiuti di Stato che la Spagna intende concedere a favore delle organizzazioni di produttori di olio di oliva di cui al progetto di decreto notificato non costituisce un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

Si autorizza pertanto l’attuazione del suddetto regime di aiuti.

Articolo 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 maggio 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU C 222 del 18.9.2002, pag. 18.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  GU 172 del 30.9.1966, pag. 3025/66. Regolamento modificato da ultimo dall’Atto di adesione del 2003.

(4)  GU L 91 del 31.3.2001, pag. 44.

(5)  GU L 293 del 31.10.1998, pag. 50. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1780/2003 (GU L 260 dell’11.10.2003, pag. 6).

(6)  GU L 208 del 3.8.1984, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1639/98 (GU L 210 del 28.7.1998, pag. 38).

(7)  GU C 28 dell’1.2.2000, pag. 2.

(8)  Racc. 1995, pag. II-1675.

(9)  Racc. 1979, pag. 2161.

(10)  Conforme al disposto dell’articolo 20 quinquies del regolamento n. 136/66/CEE.

(11)  Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2000-2006 (aiuto di Stato N 773/99, SG 2000 D/103727.cor).

(12)  In via di pubblicazione.