30.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 354/32 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 novembre 2004
che modifica la decisione 97/252/CE per quanto riguarda l’inserimento di stabilimenti in Russia negli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano
[notificata con il numero C(2004) 4445]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/807/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), e in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 97/252/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che fissa gli elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano (2) fissa elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare latte e prodotti a base di latte destinati al consumo umano. |
(2) |
La Russia ha fornito un elenco di stabilimenti che producono latte e prodotti a base di latte destinati al consumo umano dei quali le autorità responsabili certificano che sono conformi alla regolamentazione comunitaria. |
(3) |
Di conseguenza, è opportuno inserire tali stabilimenti negli elenchi fissati dalla decisione 97/252/CE. |
(4) |
È opportuno che le importazioni provenienti da tali stabilimenti non possano essere oggetto di controlli fisici ridotti conformemente alla direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3). |
(5) |
È opportuno quindi modificare in modo conforme la decisione 97/252/CE. |
(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato alla decisione 97/252/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 3 dicembre 2004.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).
(2) GU L 101 del 18.4.1997, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/59/CEE (GU L 23 del 28.1.2003, p. 28).
(3) GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).
ALLEGATO
Il seguente testo è inserito nell’allegato, conformemente all’ordine alfabetico del codice ISO:
«País: Rusia / Země: Rusko / Land: Rusland / Land: Russland / Riik: Venemaa / Χώρα: Ρωσία / Country: Russia / Pays: Russie / Paese: Russia / Valsts: Krievija / Šalis: Rusija / Ország: Oroszország / Pajjiż: Russja / Land: Risland / Państwo: Rosja / País: Rússia / Krajina: Rusko / Država: Rusija / Maa: Venäjä / Land: Ryssland
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
1PM-77/2 |
PJSC “Lianozovo Dairy” |
Mosca |
Mosca |
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1PM-22/1 |
“Altayholod” Ltd |
Barnaul |
Altajskij kraj |
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1PM-48/3 |
PJSC “Lipetskiy hladokombinat” |
Lipeck |
Lipeckaja oblast’» |
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