30.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 354/32


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2004

che modifica la decisione 97/252/CE per quanto riguarda l’inserimento di stabilimenti in Russia negli elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano

[notificata con il numero C(2004) 4445]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/807/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati a importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi (1), e in particolare l’articolo 2, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 97/252/CE della Commissione, del 25 marzo 1997, che fissa gli elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano le importazioni di latte e di prodotti a base di latte destinati al consumo umano (2) fissa elenchi provvisori di stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare latte e prodotti a base di latte destinati al consumo umano.

(2)

La Russia ha fornito un elenco di stabilimenti che producono latte e prodotti a base di latte destinati al consumo umano dei quali le autorità responsabili certificano che sono conformi alla regolamentazione comunitaria.

(3)

Di conseguenza, è opportuno inserire tali stabilimenti negli elenchi fissati dalla decisione 97/252/CE.

(4)

È opportuno che le importazioni provenienti da tali stabilimenti non possano essere oggetto di controlli fisici ridotti conformemente alla direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all’organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono da paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (3).

(5)

È opportuno quindi modificare in modo conforme la decisione 97/252/CE.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente della catena alimentare e della salute animale,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato alla decisione 97/252/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 3 dicembre 2004.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 novembre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 243 dell’11.10.1995, pag. 17. Decisione modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).

(2)  GU L 101 del 18.4.1997, pag. 46. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/59/CEE (GU L 23 del 28.1.2003, p. 28).

(3)  GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1).


ALLEGATO

Il seguente testo è inserito nell’allegato, conformemente all’ordine alfabetico del codice ISO:

«País: Rusia / Země: Rusko / Land: Rusland / Land: Russland / Riik: Venemaa / Χώρα: Ρωσία / Country: Russia / Pays: Russie / Paese: Russia / Valsts: Krievija / Šalis: Rusija / Ország: Oroszország / Pajjiż: Russja / Land: Risland / Państwo: Rosja / País: Rússia / Krajina: Rusko / Država: Rusija / Maa: Venäjä / Land: Ryssland

1

2

3

4

5

6

1PM-77/2

PJSC “Lianozovo Dairy”

Mosca

Mosca

 

 

1PM-22/1

“Altayholod” Ltd

Barnaul

Altajskij kraj

 

 

1PM-48/3

PJSC “Lipetskiy hladokombinat”

Lipeck

Lipeckaja oblast’»