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30.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 354/30 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 19 novembre 2004
che chiude la procedura d'esame concernente ostacoli agli scambi costituiti da alcune pratiche commerciali mantenute dal Canada relativamente ad alcune indicazioni geografiche di vini
[notificata con il numero C(2004) 4388]
(2004/806/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio, del 22 dicembre 1994, che stabilisce le procedure comunitarie nel settore della politica commerciale comune al fine di garantire l'esercizio dei diritti della Comunità nell'ambito delle norme commerciali internazionali, in particolare di quelle istituite sotto gli auspici dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) (1), in particolare l'articolo 11,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 6 dicembre 2001 il CIVB (Conseil Interprofessionel du vin de Bordeaux) ha presentato una denuncia a norma dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 3286/94 del Consiglio (di seguito: «il regolamento»). |
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(2) |
Nella denuncia il CIVB affermava che alle vendite comunitarie di Bordeaux e Médoc in Canada si frapponevano ostacoli agli scambi ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento, vale a dire «qualsiasi pratica commerciale adottata o mantenuta da un paese terzo in relazione alla quale le norme commerciali internazionali istituiscono un diritto di agire». |
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(3) |
I presunti ostacoli agli scambi sarebbero determinati dall'emendamento C-57 alla legge canadese sui marchi d'impresa, il quale priva le indicazioni geografiche Bordeaux e Médoc della protezione normalmente prevista dai requisiti in materia di protezione stabiliti dall'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio (TRIPs) per le indicazioni geografiche di vini. |
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(4) |
La Commissione ha deciso che la denuncia conteneva sufficienti elementi di prova per giustificare l'apertura di una procedura d'esame. Un avviso relativo all'apertura di tale procedura è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee (2). |
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(5) |
L'inchiesta ha confermato la validità giuridica dell'affermazione del denunziante secondo cui l'emendamento C-57 alla legge canadese sui marchi d'impresa viola l'articolo 23, paragrafi 1 e 2, e l'articolo 24, paragrafo 3 (la cosiddetta clausola di standstill), del TRIPs, come pure che tali violazioni non possono essere giustificate in forza dell'eccezione prevista dall'articolo 24, paragrafo 6, del medesimo accordo TRIPs. |
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(6) |
Dalla procedura d’esame è inoltre emerso che l'emendamento C-57 comporta il rischio di effetti negativi sugli scambi per il denunziante, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 4, e dell'articolo 10, paragrafo 4, del regolamento. |
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(7) |
Il 12 febbraio 2003 il comitato consultivo istituito dal regolamento ha esaminato la relazione finale sulla procedura d'esame. |
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(8) |
Il 24 aprile 2003 la Commissione ha siglato un accordo bilaterale con il Canada sugli scambi di vini e bevande spiritose che stabilisce, a decorrere dalla sua entrata in vigore, l'eliminazione definitiva delle denominazioni elencate come «generiche» in Canada, tra cui le denominazioni «Bordeaux», «Médoc» e «Medoc». |
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(9) |
Il 9 luglio 2003, la Commissione ha deciso di sospendere (3) la procedura d’esame allo scopo di chiuderla non appena il Canada avesse effettivamente eliminato tali denominazioni dall’elenco delle denominazioni generiche di cui all’emendamento C-57. |
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(10) |
Il 30 luglio 2003, il Consiglio ha approvato la conclusione, in nome della Comunità europea, dell’accordo bilaterale con il Canada sugli scambi di vino e di bevande spiritose (4). L’accordo bilaterale è entrato in vigore il 1o giugno 2004 (5). |
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(11) |
Con ordinanza recante modifica delle sottosezioni 11.18(3) e (4) della legge sui marchi commerciali (6), il Canada ha eliminato le denominazioni Bordeaux, Médoc e Medoc dall’elenco delle denominazioni generiche di cui all’emendamento C-57. |
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(12) |
Occorre chiudere pertanto la procedura d’esame, |
DECIDE:
Articolo unico
È chiusa la procedura d'esame concernente ostacoli agli scambi costituiti da alcune pratiche commerciali mantenute dal Canada relativamente ad alcune indicazioni geografiche di vini.
Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2004.
Per la Commissione
Pascal LAMY
Membro della Commissione
(1) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 71. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 356/95 (GU L 41 del 23.2.1995, pag. 3).
(2) GU C 124 del 25.5.2002, pag. 6.
(3) GU L 170 del 9.7.2003, pag. 29.
(4) GU L 35 del 6.2.2004, pag. 1.
(5) L’articolo 41 dell’accordo bilaterale dispone quanto segue: «Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello durante il quale le parti contraenti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle necessarie procedure per l’entrata in vigore del presente accordo.» La notifica della Comunità europea è stata consegnata il 16 settembre 2003, mentre la risposta del Canada è stata consegnata il 26 aprile 2004.
(6) Il ministero dell’Industria ha pubblicato l’ordinanza recante modifica delle sottosezioni 11.18(3) e (4) della legge sui marchi d’impresa nella parte II della Gazzetta del Canada del 5 maggio 2004. L’ordinanza prende effetto dalla data di registrazione, vale a dire il 22 aprile 2004.