23.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 346/28


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 ottobre 2004

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani che modifica l'allegato II dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose

(2004/785/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la decisione 97/361/CE del Consiglio, del 27 maggio 1997, relativa alla conclusione di un accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose (1), in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Tenuto conto della richiesta del Messico avanzata nel corso dei colloqui ufficiali relativi agli adeguamenti dell’accordo di libero scambio in seguito all’allargamento dell’UE che si sono svolti dal 28 al 30 gennaio 2004 a Città del Messico, è necessario modificare l'allegato II dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose al fine di proteggere le nuove denominazioni messicane delle bevande spiritose Charanda e Sotol a decorrere dal 29 ottobre 2004.

(2)

La Comunità e gli Stati Uniti messicani hanno pertanto negoziato, conformemente all'articolo 18 del suddetto accordo, un accordo in forma di scambio di lettere al fine di modificarne l'allegato II. È opportuno approvare tale scambio di lettere.

(3)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato di applicazione per le bevande spiritose,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani che modifica l'allegato II dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il commissario per l'Agricoltura è abilitato a firmare lo scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 2004.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione


(1)  GU L 152 dell'11.6.1997, pag. 15.


ALLEGATO

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani che modifica l'allegato II dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose

Bruxelles, 29 ottobre 2004

Signor Ministro,

Mi pregio fare riferimento alla Sua richiesta avanzata nel corso dei colloqui ufficiali relativi agli adeguamenti dell’accordo di libero scambio in seguito all’allargamento dell’UE, che si sono svolti dal 28 al 30 gennaio 2004 a Città del Messico, a norma dell’articolo 18 dell’accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose, del 27 maggio 1997, in virtù del quale le parti contraenti possono modificare di comune intesa le disposizioni di tale accordo.

La Comunità ha esaminato la richiesta e accetta di modificare l’allegato II dell’accordo in conformità dell’allegato al presente scambio di lettere, a decorrere dal 29 ottobre 2004.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del governo messicano sul contenuto della presente lettera.

Voglia gradire l'espressione della mia profonda stima.

In nome della Comunità europea

Franz FISCHLER

Città del Messico, 29 ottobre 2004

Signor Ministro,

Mi pregio di accusare ricevuta della Sua lettera del 29 ottobre 2004, redatta come segue:

«Mi pregio fare riferimento alla Sua richiesta avanzata nel corso dei colloqui ufficiali relativi agli adeguamenti dell’accordo di libero scambio in seguito all’allargamento dell’UE, che si sono svolti dal 28 al 30 gennaio 2004 a Città del Messico, a norma dell’articolo 18 dell’accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose del 27 maggio 1997, in virtù del quale le parti contraenti possono modificare di comune intesa le disposizioni di tale accordo.

La Comunità ha esaminato la richiesta e accetta di modificare l’allegato II dell’accordo in conformità dell’allegato al presente scambio di lettere, a decorrere dal 29 ottobre 2004.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del governo messicano sul contenuto della presente lettera.»

Mi pregio confermarLe l'accordo degli Stati Uniti messicani sul contenuto della Sua lettera.

Voglia gradire l'espressione della mia profonda stima.

In nome degli Stati Uniti messicani

Luis Ernesto DERBEZ

ALLEGATO

L’allegato II dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose è modificato come segue:

«ALLEGATO II

dell'accordo fra la Comunità europea e gli Stati Uniti messicani sul mutuo riconoscimento e sulla protezione delle denominazioni nel settore delle bevande spiritose

Bevande spiritose di Agave:

 

Tequila: protetta, elaborata e classificata conformemente alla legislazione e alla regolamentazione degli Stati Uniti messicani.

 

Mezcal: protetta, elaborata e classificata conformemente alla legislazione e alla regolamentazione degli Stati Uniti messicani.

Bevanda spiritosa di Sotol (Dasylirion):

 

Sotol: protetta, elaborata e classificata conformemente alla legislazione e alla regolamentazione degli Stati Uniti messicani.

Bevanda spiritosa di zucchero di canna:

 

Charanda: protetta, elaborata e classificata conformemente alla legislazione e alla regolamentazione degli Stati Uniti messicani».