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16.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 339/11 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 ottobre 2004
relativa a un progetto di regolamento della Repubblica federale di Germania sull’etichettatura di frutta, ortaggi e patate trattati dopo la raccolta
[notificata con il numero C(2004) 4029]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2004/765/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 marzo 2000 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità (1), in particolare gli articoli 19 e 20,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente alla procedura di cui all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE, il 1o marzo 2004 le autorità tedesche hanno notificato alla Commissione un progetto di regolamento che modifica il regolamento sui limiti massimi di residui al fine di aggiungervi disposizioni specifiche di etichettatura obbligatoria per la frutta, gli ortaggi e le patate sottoposti, dopo la raccolta, a un trattamento con sostanze fitosanitarie volto a permetterne la conservazione. |
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(2) |
In applicazione del nuovo articolo 3 bis aggiunto dal suddetto progetto di regolamento, l’etichettatura della frutta, degli ortaggi o delle patate trattati dopo la raccolta dovrebbe comportare l’indicazione «trattato dopo la raccolta con…» seguita dal nome della sostanza. |
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(3) |
Conformemente a quanto previsto all’articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE, la Commissione ha consultato gli altri Stati membri in sede di comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali. |
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(4) |
Nel diritto comunitario esistono già disposizioni volte a impedire che l’impiego delle sostanze in questione comporti rischi per la salute dei consumatori. Da un lato, tali sostanze devono essere autorizzate in applicazione della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (2), e, dall’altro, sono stati fissati limiti massimi di residui conformemente alla direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le percentuali massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli (3). |
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(5) |
In alcuni casi può essere inoltre utile per i consumatori essere informati, con un’avvertenza nell’etichettatura, del trattamento realizzato dopo la raccolta e poter quindi essere in grado di operare una scelta fra prodotti trattati e non trattati o di adottare precauzioni quali il lavaggio o la sbucciatura dei prodotti. Un provvedimento di questo tipo, del resto, esiste per gli agrumi a norma del regolamento (CE) n. 1799/2001 della Commissione (4), soprattutto a causa del metodo di calcolo dei limiti massimi di residui che, per questi prodotti, tiene conto del fatto che di norma essi vengono consumati sbucciati. |
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(6) |
Un provvedimento del genere tuttavia, applicato unilateralmente e indistintamente dalla Germania per tutta la frutta e gli ortaggi, ostacolerebbe senza dubbio in modo sproporzionato gli scambi intracomunitari. La sua applicazione obbligherebbe infatti i produttori o gli operatori degli altri Stati membri a prevedere un’etichettatura specifica per la frutta, gli ortaggi e le patate importati in Germania e ad adottare disposizioni a tal fine, in funzione della destinazione dei prodotti, fin dall’inizio della produzione. |
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(7) |
I casi in cui sono ammesse disposizioni nazionali non armonizzate in tema di etichettatura e presentazione di taluni prodotti alimentari o dei prodotti alimentari in generale sono elencati in via limitativa all’articolo 18, paragrafo 2, della direttiva 2000/13/CE. Oltre ai casi in cui tali disposizioni sono necessarie per tutelare la salute pubblica, provvedimenti di questo tipo sono ammessi solo se giustificati da motivi di repressione delle frodi, di tutela della proprietà industriale e commerciale, di indicazioni di provenienza, di denominazioni d’origine e di repressione della concorrenza sleale. |
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(8) |
Le autorità tedesche non forniscono alcuna giustificazione volta a stabilire che il progetto notificato è necessario a raggiungere uno degli obiettivi di cui al suddetto articolo 18 e che l’ostacolo così introdotto è proporzionato. Esse indicano unicamente l’obiettivo di informare il consumatore sui trattamenti successivi alla raccolta. |
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(9) |
Per i casi in cui è auspicabile informare il consumatore sui trattamenti successivi alla raccolta, come previsto dalla Germania, è opportuno pertanto elaborare una disposizione comunitaria in tema di etichettatura. È il caso dell’ortofenilfenolo e dell’ortofenilfenolo sodico, dal momento che la direttiva 2003/114/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ne prevede l’eliminazione dalla legislazione sugli additivi non appena diventeranno applicabili le prescrizioni relative all’etichettatura dei generi alimentari trattati con queste sostanze a norma della legislazione comunitaria che fissa i valori massimi di residui di pesticidi. |
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(10) |
La Commissione continuerà le discussioni con gli Stati membri in relazione ad altre estensioni dell’etichettatura per quanto riguarda i trattamenti successivi alla raccolta. |
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(11) |
È quindi opportuno astenersi da qualsiasi iniziativa nazionale in materia. |
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(12) |
Queste constatazioni hanno spinto la Commissione a formulare un parere contrario, conformemente all’articolo 19, paragrafo 3, della direttiva 2000/13/CE. |
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(13) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Repubblica federale di Germania si astiene dall’adottare il suo progetto di regolamento che modifica il regolamento sui limiti massimi di residui al fine di aggiungervi disposizioni specifiche di etichettatura obbligatoria per la frutta, gli ortaggi e le patate sottoposti, dopo la raccolta, a un trattamento con sostanze fitosanitarie volto a permetterne la conservazione.
Articolo 2
La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).
(2) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/99/CE (GU L 309 del 6.10.2004, pag. 6).
(3) GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/95/CE (GU L 301 del 28.9.2004, pag. 42).
(4) GU L 244 del 14.9.2001, pag. 12. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 907/2004 (GU L 163 del 30.4.2004, pag. 50).