16.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 339/9


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 ottobre 2004

relativa a una proroga del termine massimo previsto per l’apposizione di marchi auricolari su alcuni bovini allevati in riserve naturali nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2004) 4013]

(Il testo in lingua olandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2004/764/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 luglio 2000 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine, e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 (1) del Consiglio, in particolare l’articolo 4, paragrafo 2,

vista la richiesta presentata dai Paesi Bassi,

considerando quanto segue:

(1)

In seguito a difficoltà di ordine pratico, i Paesi Bassi hanno chiesto una proroga di dodici mesi del termine massimo stabilito per l’apposizione di marchi auricolari su bovini allevati in riserve naturali.

(2)

Tali bovini sono allevati principalmente ai fini di protezione della natura e di salvaguardia paesistica e non a fini di produzione. L’allevamento è praticato in regime estensivo e all’aperto, per cui i vitelli rimangono sempre accanto alle madri.

(3)

È opportuno tener conto della richiesta dei Paesi Bassi, a condizione che la proroga del termine massimo non influisca sulla qualità delle informazioni trasmesse dalla base di dati dei Paesi Bassi per i bovini e che nessun movimento di tali animali venga effettuato se non sono stati loro apposti i marchi auricolari.

(4)

Nel caso di capi ai quali non è stato apposto alcun marchio fino all’età di sei mesi è opportuno verificare l’identità della madre mediante un test del DNA. Considerata questa garanzia supplementare, il periodo massimo per l’apposizione dei marchi non deve superare dodici mesi.

(5)

Occorre che tale proroga sia rigorosamente limitata a un numero ristretto di aziende, riconosciute separatamente, secondo criteri definiti, come riserve naturali e comunicate alla Commissione.

(6)

Le autorità dei Paesi Bassi si impegnano a non estendere tale proroga al sistema di identificazione e di registrazione dei bovini.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I Paesi Bassi possono prorogare di dodici mesi il periodo massimo previsto a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1760/2000 per l’apposizione dei marchi auricolari ai vitelli allevati in alcune riserve naturali, purché siano rispettate le condizioni stabilite dalla presente decisione.

Tale proroga non deve influire sulla qualità delle informazioni trasmesse dalla base di dati informatizzata relativa ai bovini.

Articolo 2

1.   La proroga prevista all’articolo 1 è concessa nel rispetto di tutte le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 5.

2.   Gli animali sono nati in una riserva naturale riconosciuta dall’autorità competente in conformità dell’articolo 3.

3.   La nascita di ciascun vitello è comunicata all’autorità competente entro un periodo fissato dai Paesi Bassi a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1760/2000.

4.   I marchi auricolari sono apposti prima che i vitelli raggiungano l’età di dodici mesi.

5.   In nessun caso gli animali possono lasciare la riserva naturale senza che prima siano stati loro apposti i marchi auricolari.

6.   Per i vitelli dotati di marchi auricolari dopo i sei mesi di età l’identità della madre è verificata mediante un test del DNA al momento dell’apposizione dei marchi.

Articolo 3

1.   L’autorità competente può riconoscere riserve naturali ai fini della presente decisione, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

a)

la riserva naturale è un’azienda in cui gli animali sono allevati principalmente ai fini di protezione della natura e di salvaguardia paesistica;

b)

la riserva naturale copre una superficie di almeno 100 ha;

c)

la densità effettiva del bestiame è inferiore a 0,5 animali di più di dodici mesi per ettaro su base media annua;

d)

l’allevamento è praticato in regime totalmente estensivo e i vitelli restano accanto alle madri.

2.   La qualifica di un’azienda come riserva naturale riconosciuta che gode di una proroga per l’apposizione dei marchi auricolari è indicata chiaramente nell’archivio della base di dati informatizzata relativa ai bovini.

3.   L’autorità competente comunica alla Commissione l’elenco delle riserve naturali riconosciute conformemente al paragrafo 1.

Articolo 4

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 ottobre 2004.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)   GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.